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[CIRCOLARE MENSILE ]

[novembre 2012]

 

 

Sommario

 

NUOVO REGIME DELL’IVA PER CASSA in vigore dal 1° dicembre 2012. 2

APPROVATO IL MODELLO IMU E PROROGA DELLA DICHIARAZIONE. 4

DECRETO CRESCITA 2.0: PRINCIPALI NOVITA’6

ACCONTI DI IMPOSTA 2012. 8

RIVALUTAZIONE AREE FABBRICABILI (DA L. N. 266/2005)12

NUOVE REGOLE PER I PAGAMENTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE. 12

VERIFICA PARTITE IVA.. 13

NUOVA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI13

IVA: PRESTAZIONI DEI MASSOFISIOTERAPISTI, IL FISCO NON CAMBIA IDEA.. 15

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI SETTEMBRE 2012. 15

 


 

NUOVO REGIME DELL’IVA PER CASSA in vigore dal 1° dicembre 2012

(DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83)

Con il “Decreto Crescita” (D.L. n. 83/12, all’art. 32-bis), il Legislatore ha introdotto un “nuovo” regime IVA che prevede la liquidazione dell’imposta secondo una contabilità di cassa (c.d. regime “Iva per cassa”).

Il “nuovo” regime si differenzia dal precedente sia per i nuovi requisiti applicativi sia per le logiche di funzionamento che producono nuovi e diversi riflessi sia in capo al cedente-prestatore che all’acquirente-committente.

Un decreto ministeriale (già approvato dal MEF in data 11/10/2012 e pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze, ma in attesa di pubblicazione in G.U.) ha definito i requisiti di accesso e le modalità di attuazione del nuovo regime, mentre si è ancora in attesa di conoscere le modalità di esercizio dell’opzione e della revoca per tale regime che saranno contenute in uno specifico provvedimento direttoriale.

In sostanza, dal prossimo 1° dicembre entrerà in vigore il “nuovo” regime per cassa e, contestualmente, sarà abrogato l’attuale regime introdotto dal D.L. 185/2008, operativo dal 28 aprile 2009.

 

Soggetti potenzialmente interessati al nuovo regime

La possibilità di optare per la liquidazione dell’IVA secondo il nuovo criterio di cassa interessa i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato ovvero, in caso di inizio dell’attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2.000.000 di euro.

Per applicare o revocare il nuovo regime sarà necessario effettuare una specifica opzione, secondo modalità che saranno stabilite con il provvedimento direttoriale di prossima emanazione.

A regime, l’opzione avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata, ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio attività.

Limitatamente all’anno in corso, in quanto primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione produrrà effetto per le “sole” operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

In ogni caso, in considerazione degli evidenti impatti contabili ed amministrativi del nuovo regime ed al fine di evitare la convivenza di due diversi regimi di liquidazione dell’Iva nell’arco del medesimo anno solare, si consiglia vivamente di optare, (qualora ritenuto vantaggioso), per il nuovo regime, solo a partire dal 1° gennaio 2013.

 

Supero della soglia dei 2.000.000 di euro

Qualora il volume d’affari superi nel corso dell’anno la soglia dei 2.000.000 di euro, il soggetto esce automaticamente dal regime dell’Iva per cassa e riprenderà ad applicare le regole ordinarie di liquidazione dell’Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. In questo caso, l’Iva relativa alle operazioni attive e passive che è stata “sospesa” in attesa dell’incasso o del pagamento, concorrerà alla liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell’Iva per cassa.

 

Riflessi in capo al cedente-prestatore

Per i soggetti che optano per il nuovo regime dell’Iva per cassa, l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi d’imposta, diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Al contempo, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Questo meccanismo di liquidazione dell’Iva è il principale elemento che distingue il nuovo regime da quello attualmente in vigore e introdotto dall’art.7, del D.L. n.185/08[1] (meccanismo nel quale, invece, nella sospensione della detrazione viene coinvolto anche il soggetto che riceve la fattura).

In altre parole, il nuovo regime interessa unicamente il soggetto passivo Iva che decide di applicarlo.

 

Limite temporale del differimento dell’esigibilità dell’iva

Si tenga però presente che, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta sulle fatture emesse diviene comunque esigibile a prescindere dall’avvenuto incasso del corrispettivo.

Diversamente, l’iva sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre l’anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali quali: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l’ amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

Operazioni escluse

In deroga alle regole di funzionamento del nuovo regime vi sono operazioni per le quali non rileva il momento dell’incasso o del pagamento del corrispettivo, in quanto continuano a valere le regole ordinarie che impattano sul momento di effettuazione dell’operazione.

Restano pertanto escluse dal regime per cassa le seguenti operazioni:

Operazioni attive

Operazioni Passive

  • operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali;
  • operazioni effettuate nei confronti di “privati”;
  • operazioni effettuate nei confronti di soggetti che fatturano in reverse charge;
  • operazioni ad esigibilità differita (tipicamente, quelle verso Stato ed Enti Pubblici).
  • acquisti di beni o servizi soggetti a reverse charge nazionale;
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • importazioni;
  • estrazioni di beni dai depositi Iva.
 

 

Aspetti operativi

I soggetti che optano per il regime in esame sono comunque tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge iva (DPR n. 633/72), quali, ad esempio: l’emissione e registrazione delle fatture, tenuta dei registri Iva, ecc..

Inoltre, sulle fatture emesse dovrà essere riportata la seguente annotazione:

 

 
 

Iva per cassa ai sensi dell’art.32-bis del D.L. n. 83 del 22.06.2012

 

 

 

 

 

Incassi o pagamenti sia parziali che cumulativi, sconti, compensazioni

Come già accennato, coloro che intendono optare per il nuovo regime dovranno confrontarsi con una inevitabile riorganizzazione delle procedure contabili ed amministrative. In particolare, questo aspetto riguarda i contribuenti che si trovano in regime di contabilità semplificata. Infatti, questi ultimi soggetti, saranno costretti a monitorare (e rilevare) tutti gli incassi e pagamenti riferiti a fatture emesse o ricevute ai fini della liquidazione dell’Iva. In pratica, l’adozione del nuovo regime in commento impone l’impianto di un regime contabile che poco si discosta da quello ordinario.

Anche i soggetti in regime di contabilità ordinaria dovranno riservare la massima attenzione all’aspetto finanziario della contabilità al fine di conoscere esattamente (e tempestivamente) quali fatture sono state incassate e quali pagate. Infatti, anche in questi casi, la nuova liquidazione dell’Iva per cassa, imporrà un aggiornamento quasi “in tempo reale” della contabilità.

Particolarmente delicato è il caso dei pagamenti parziali.

Sul tema sia degli incassi che dei pagamenti parziali (in sostanza, degli acconti) il decreto attuativo stabilisce i seguenti principi:

  • a fronte di incassi parziali l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione;
  • a fronte di pagamenti parziali il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Evidentemente, queste ed altre situazioni contabili impatteranno sulle “abitudini” amministrative dei contribuenti, che dovranno “ridisegnare” la loro organizzazione in funzione dell’adozione del nuovo regime di liquidazione. Ad esempio, i soggetti in contabilità semplificata dovranno implementare sistemi di rilevazione degli incassi e dei pagamenti mentre i soggetti già muniti di gestionali contabili dovranno aggiornare i software al fine di poter adempiere correttamente al nuovo regime di liquidazione per cassa.

Ciò non potrà che comportare nuovi costi che non potranno essere non considerati nella fase di valutazione se passare o meno al nuovo regime.

 

 

APPROVATO IL MODELLO IMU E PROROGA DELLA DICHIARAZIONE

(D.M. Finanze 30.10.2012)

Con il Decreto MEF del 30.10.2012 è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione IMU da utilizzare a decorrere dall'anno di imposta 2012 per comunicare al Comune competente le variazioni intercorse sugli immobili.

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuto l’evento che ha comportato l’obbligo dichiarativo o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 

Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere presentata al Comune competente con le seguenti modalità:

-                      consegna;

-                      spedizione per posta raccomandata in busta chiusa senza ricevuta di ritorno. Sulla busta va indicato che trattasi di dichiarazione Imu;

-                      invio tramite Pec.

 

Obblighi ed Esoneri

Le istruzioni precisano i casi di obbligo e di esonero dalla presentazione della dichiarazione in oggetto.

Pertanto:

-          in assenza di variazioni rilevanti ai fini del tributo, non si deve presentare una dichiarazione iniziale in quanto rimane valida la situazione Ici al 31.12.2011;

-          occorre comunicare invece le variazioni intercorse a decorrere dal 1.1.2012. Il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni è di 90 giorni da quando è intervenuto l’evento che ha comportato l’obbligo dichiarativo;

-          per le variazioni intervenute dal 1.1.2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012 (termine prorogato dal D.L. n.174/12 rispetto al precedente termine del 30 settembre 2012), termine per il quale è possibile ipotizzare un’ulteriore proroga al 4/2/2013 qualora il maxi emendamento al D.L. “enti locali” venga approvato. (Il maxi emendamento al decreto legge n. 174/2012 prevede la presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nell’anno 2012 entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del Dm di approvazione del modello e delle istruzioni IMU, avvenuta il 5 novembre 2012, pertanto i 90 giorni successivi scadranno il 4/2/2013);

-          in tutti i casi in cui l’obbligo dichiarativo, secondo il termine dei 90 giorni, dovesse andare a scadenza oltre il 30 novembre 2012, occorrerà far riferimento alla scadenza ordinaria dei 90 giorni e non a quella fissa di fine novembre. Viene infatti garantito al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione.

 

In base al principio che la dichiarazione IMU deve essere presentata solo nei casi in cui:

-          siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI presentate in passato;

-          si sono verificate delle variazioni che non sono conoscibili dal comune,

le istruzioni affermano che la dichiarazione deve essere presentata quando:

-          gli immobili godono di riduzioni d’imposta;

-          il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie sugli immobili per determinare l’IMU.

 

In particolare, le situazioni che il comune non conosce possono essere riepilogate nelle seguenti:

-          fabbricati in leasing, aree in concessione, trasferimento di area fabbricabile o modifica della qualifica urbanistica, demolizione del fabbricato, assegnazione dell’immobile al socio di cooperativa edilizia, immobili concessi in locazione dalle IACP, immobili esenti, fabbricati D a valori contabili, riunione di usufrutto (non dichiarata in catasto), estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi, superficie, classamento di parti comuni condominiali, multiproprietà, quando il possessore è una società interessata da operazioni straordinarie, quando si modificano diritti reali in forza di legge (es. cessazione dell’usufrutto legale a favore dei genitori).

 

Gli immobili che beneficiano di riduzioni sono i seguenti:

-          fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, fabbricati storico-artistici, fabbricati per i quali il Comune ha disposto una riduzione dell’aliquota, immobili merce per le imprese costruttrici, terreni agricoli e non coltivati posseduti da coltivatori diretti e I.A.P.

 

Le istruzioni precisano inoltre che l’obbligo dichiarativo non sussiste:

a)      come regola generale, per l’abitazione principale e relative pertinenze, in quanto le informazioni sono già presenti nell’anagrafe. La dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso di figli di età non superiore a 26 anni per i quali spetta la maggiorazione di 50 euro. L’unica eccezione per la quale è obbligatorio presentare la dichiarazione riguarda l’ipotesi in cui i componenti il nucleo familiare abbiano la dimora e la residenza in immobili diversi ma all’interno dello stesso Comune. In tale fattispecie la dichiarazione deve essere presentata dal coniuge che beneficia dell’agevolazione. (Si ricorda che in tal caso l’agevolazione per l’abitazione principale spetta solo a uno dei due coniugi);

b)     per l’unità immobiliare detenuta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, qualora il Comune abbia deliberato di considerare tale immobile quale abitazione principale;

c)      per i fabbricati rurali a uso strumentale (stalle, capannoni, ecc..);

d)     per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio entro il 30/11/2012, in quanto i Comuni potranno avvalersi dei dati messi a disposizione dall’Agenzia del Territorio.

 

 

DECRETO CRESCITA 2.0: PRINCIPALI NOVITA’

(D.L. n. 179 del 18.10.2012)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 179/2012 (cd. “crescita 2.0”), sono operative nuove disposizioni volte a favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del paese.

Di seguito si illustrano, in modo schematico, le disposizioni di maggior interesse contenute nel provvedimento in commento:

Domicilio digitale del cittadino

Dal 1 gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta

elettronica certificata (PEC) che costituirà il domicilio digitale del medesimo.

Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica

Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica.

PEC per imprese individuali

Tutte le ditte individuali che dal 21 ottobre 2012 si iscrivono al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane DOVRANNO dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC).

Le ditte individuali già iscritte non soggette a procedure concorsuali   dovranno depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC entro il 31 dicembre 2013.

La presentazione al Registro delle Imprese di una domanda di iscrizione da parte di un’impresa che non ha depositato il proprio indirizzo PEC comporta la sospensione della domanda per 3 mesi, “in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata”.

Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi opponibili a terzi. La PEC consente infatti di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento ad un costo decisamente inferiore.

Da ultimo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 16, DL n. 185/2008, l’obbligo della PEC è già stato previsto per le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e le Amministrazioni pubbliche.

Istituzione dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)

Entro 6 mesi dal 20 ottobre 2012 è prevista l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.

Tale indice viene istituito con l’obiettivo di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.

L’accesso all’Indice sarà consentito alla Pubblica amministrazione nonché ai professionisti ed alle imprese presenti nello stesso.

Start Up innovative

Tra le maggiori novità evidenziamo, in particolare, la previsione di un nuovo modello societario, destinato a promuovere le iniziative ad alto contenuto tecnologico o scientifico. Il nuovo modello societario, chiamato “Start Up innovativa”, garantisce alcune agevolazioni fiscali a coloro che decidono di investire nell’innovazione: i contribuenti che investono nel capitale del nuovo modello societario potranno beneficiare di una detrazione pari al 19%, oppure al 25% nel caso in cui investano in start-up che operano nel settore sociale.

Strumenti tracciabili e professionisti

Dal 1° gennaio 2014 i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, hanno l’obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat, ecc.).

Pertanto, entro il suddetto termine tali soggetti dovranno dotarsi del POS.

Gli importi minimi, i termini e le modalità attuative della predetta disposizione nonché l’eventuale estensione dell’obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche con tecnologie mobili, saranno individuati con appositi Decreti.

 

Si ricorda che le suddette disposizioni potrebbero subire modifica e/o integrazioni per effetto della conversione in legge del decreto.

 

 

ACCONTI DI IMPOSTA 2012

(Scadenza: 30/11/2012)

Come di consueto, il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte relative ai redditi conseguiti nel corso del 2012 che saranno dichiarati nel mod. UNICO/IRAP 2013.

Modalità di determinazione

Il versamento dell’acconto in oggetto dovrà essere calcolato secondo le regole che seguono e andrà versato in unica soluzione.

MODELLO

IMPOSTA

MISURA ACCONTO

RATA UNICA - ESENZIONI

SECONDO ACCONTO

Unico

Società di capitali

IRES

100%

Non dovuto se rigo RN24 non supera €20,66.

In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera €103.

Totale importo dovuto al netto di quanto eventualmente versato in sede di primo acconto per il 2012

IRAP

100%

Non dovuto se rigo IR22 non supera €20,66.

In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera €103.

Unico

Società di persone

IRAP

99%

Non dovuto se rigo IR22 non supera €51,65.

In unica soluzione a novembre se l’importo dovuto è inferiore ad €257,52.

Unico

Persone fisiche

IRPEF

96%

Non dovuto se rigo RN33 non è superiore a €51,65.

In unica soluzione a novembre se l’importo dovuto è inferiore ad €257,52.

IRAP

99%

Non dovuto se rigo IR22 non supera €51,65.

In unica soluzione a novembre se l’importo dovuto è inferiore ad €257,52.

CEDOLARE SULLE LOCAZIONI

92%

Non dovuto se rigo RB11 non è superiore a €51,65.

In unica soluzione a novembre se l’importo dovuto è inferiore ad €257,52.

 

Si ricorda che ai fini della determinazione dell’acconto dovuto è possibile utilizzare, alternativamente:

-          il metodo storico

-          il metodo previsionale.

 

Metodo Storico

Con questo metodo, l’ammontare dell’acconto 2012 è determinato in base all'importo evidenziato:

-          a rigo "Differenza" o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del mod. UNICO 2012;

-          a rigo "Totale imposta" del mod. IRAP 2012.

Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi / IRAP relativa al 2011. Così, ad esempio, se dal mod. UNICO 2012 PF (rigo RN42) è risultato un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.

 

Metodo Previsionale

Se nel 2012 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2011, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico ovvero non effettuare alcun versamento.

Qualora la previsione risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2012) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%. La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF.

 

Quando è necessario procedere al ricalcolo degli acconti

Nel corso dell’anno sono state emanate alcune disposizioni che potrebbero “appesantire” il carico tributario del periodo d’imposta 2012. Pertanto, in sede di calcolo degli acconti è necessario tenere presente che:

a)      Le società non operative in perdita sistemica in sede di determinazione degli acconti dovranno assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la maggiorazione del 10,5% dell'aliquota (quindi 38% anziché 27,5%, solo per i soggetti Ires) e per tutte le società in perdita sistemica l’acconto sarà determinato prendendo a riferimento il reddito minimo. A tal fine è necessario tenere conto di eventuali risposte positive/negative ad istanza di interpello presentate.

b)     Nel caso di beni concessi dalla società o dall’imprenditore in godimento ai soci o ai familiari occorre determinare un reddito in capo al socio pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento dei beni ed il corrispettivo annuo (eventualmente) pagato per la concessione in godimento. Qualora il corrispettivo annuo fosse inferiore al valore normale, i costi del bene divengono indeducibili. A tal fine, la C.M. n. 24/E del 15.06.2012 ha precisato che la differenza tra l’acconto calcolato senza tener conto delle nuove disposizioni e l’acconto determinato in base alle nuove norme potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni, ma comunque con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali.

c)      I possessori di immobili storici locati dovranno sottoporre a tassazione, anziché la rendita figurativa, il canone effettivamente percepito decurtato del 35% (quindi un importo molto più elevato). Anche in questo caso, una circolare ministeriale (C.M. n.19/E del 1° giugno 2012) ha precisato che il ricalcolo può essere fatto in sede di secondo acconto, con applicazione degli interessi al 4% per il maggior acconto non versato a luglio.

d)     Società cooperative: L’art. 2, co.36-quater, del D.L. n.138/11 ha incrementato la quota degli utili tassabili, con effetto dal 2012 ma con riflesso già in sede di acconti.

 

Modalità di versamento

Il versamento dell’unica o seconda rata dell'acconto 2012 va effettuato con il mod. F24, esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA, utilizzando i seguenti codici tributo:

 

IMPORTO DA VERSARE

CODICE TRIBUTO

Acconto IRPEF (2° o unica rata)

4034

Acconto IRES (2° o unica rata)

2002

Acconto IRAP (2° o unica rata)

3813

Acconto imposta sostitutiva minimi (2° o unica rata)

1794

Acconto cedolare secca (2° o unica rata)

1841

 

Compensazione degli acconti

Si ricorda che, in sede di versamento dell’acconto 2012, è possibile avvalersi delle due seguenti

modalità di compensazione:

 

Tipo compensazione

Descrizione modalità

VERTICALE

Si devono utilizzare imposte o contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, compensazione del saldo IRPEF 2011 a credito con la seconda rata dell'acconto IRPEF 2012), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.

ORIZZONTALE

In questo caso si utilizzano imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, compensazione del saldo IRPEF 2011 a credito con la seconda rata dell’acconto IRAP 2012).

La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS.

Si ricorda che:

-          la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, è fissata dal 100% al 200% dei crediti stessi;

-          a decorrere dall’1.4.2012 è stato ridotto da 10.000 a 5.000 euro l’ammontare annuo del credito IVA compensabile superato il quale:

-          va preventivamente presentato il mod. IVA;

-          è necessario l’utilizzo degli strumenti telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (fermo restando che per la compensazione di importi superiori a 15.000 euro è richiesta l’apposizione del visto di conformità);

-          a decorrere dal 2011 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a 1.500 euro.

 

Da ultimo, si ricorda che il limite massimo annuo di crediti d'imposta compensabili è fissato:

-          a euro 516.456,90 (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali. L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo;

-          a euro 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge.

 

Ravvedimento operoso

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso, versando la seguente sanzione ridotta:

dallo 0,2% al 2,8%

se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%

3%

se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza

3,75%

se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione

In sede di regolarizzazione, oltre al versamento dell’importo dovuto e della sanzione, vanno

corrisposti anche gli interessi nella misura del 2,5% annuo.

 

 

 

RIVALUTAZIONE AREE FABBRICABILI (DA L. N. 266/2005)

(Risoluzione 11 ottobre 2012, n. 94/E)

Come si ricorderà, la legge n. 266/2005 consentiva la rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti; per beneficiare della rivalutazione, l’utilizzazione edificatoria dell’area sarebbe dovuta avvenire entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione, ossia entro il 31 dicembre 2010.

A distanza di oltre un anno dalla scadenza del suddetto termine, il decreto legge n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, ha prorogato da cinque a dieci anni il termine per l’uso edificatorio delle suddette aree fabbricabili.

L’intempestività di questa proroga (in quanto intervenuta a termine scaduto) ha generato non poche difficoltà interpretative. A seguito di tale situazione, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 11 ottobre scorso, ha indicato due possibili soluzioni:

-          se il contribuente non ha intenzione di fruire del nuovo termine di dieci anni per la rivalutazione delle aree fabbricabili, non è tenuto a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio; il saldo attivo rimane una posta non vincolata e il contribuente ha diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva versata;

-          se invece il contribuente vuole beneficiare della proroga, dovrà procedere al versamento del credito d’imposta maturato a decorrere dal 1° gennaio 2011 e utilizzato in compensazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, senza applicazione di sanzioni e pagando soltanto gli interessi legali.

NUOVE REGOLE PER I PAGAMENTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

(D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - c.d. "Decreto Liberalizzazioni")

L’art. 62 del Decreto Liberalizzazioni ha introdotto importanti novità relative alla cessione di prodotti agricoli e alimentari non rivolti a consumatori finali, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.

In particolare, viene stabilito che a decorrere dal 24 ottobre 2012 chi acquista, prodotti agricoli e alimentari senza contestuale pagamento può farlo solo:

-          sulla base di un contratto scritto (a pena di nullità del contratto e di ogni eventuale accordo commerciale) che indichi la durata, la modalità di pagamento, la quantità e le caratteristiche del prodotto e le modalità di consegna;

-          dietro pagamento da effettuarsi entro 30 giorni (60 se si tratta di prodotti non deperibili) dall`ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

È previsto che gli elementi essenziali del contratto possano essere contenuti negli scambi di comunicazioni e ordini, antecedenti la data di consegna dei prodotti. In sostanza il documento di trasporto o la fattura, contenente i dati sopra indicati, possono sostituire il contratto: in questi casi, sul documento di trasporto o sulla fattura andrà indicata la seguente dicitura "Assolve gli obblighi di cui all`art. 62 comma 1 del D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito in L. 24.3.2012 n. 27".

Poiché la norma fa riferimento alla data di "ricevimento della fattura" si suggerisce:

-          nel caso di consegna a mano della fattura da parte del fornitore di far apporre in calce al documento la seguente annotazione "consegnata il … " con sottoscrizione per ricevuta;

-          nel caso in cui la fattura pervenga per posta ordinaria di conservare la relativa busta.

E’ pertanto consigliabile utilizzare mezzi di trasmissione che diano data certa della ricezione della fattura da parte del Cliente quali la raccomandata R.R. o, meglio la PEC (Posta Elettronica Certificata).

La norma è entrata in vigore il 24 ottobre 2012, mentre per i contratti in essere a tale data è necessario adeguare i contratti alle disposizioni in commento entro il 31 dicembre 2012.

 

 

VERIFICA PARTITE IVA

(Agenzia delle Entrate)

Si rende noto che sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.jsp è disponibile un servizio che permette di verificare la validità di una partita Iva e di conoscere, inoltre, le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare. Si ricorda che questa consultazione è prevista dall'articolo 35-quater del Dpr 633 del 1972.

Dall’indirizzo suddetto sono altresì raggiungibili i seguenti ulteriori servizi:

-          verifica se il numero di partita Iva appartiene ad un soggetto autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie;

-          controllo della validità di un codice fiscale.

 

 

NUOVA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI

(Suggerimenti operative)

Come ampiamente argomentato nella circolare del mese scorso (alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti), dal 12 agosto 2012 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti.

In particolare, in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

-          nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;

-          del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

-          del versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal medesimo subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione del responsabile fiscale del CAF (art. 35, co. 1, D.Lgs. n. 241/97) o di un consulente del lavoro o commercialista (art. 3, co. 3, DPR n. 322/98).

Con riferimento alla suddetta attestazione, la Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 ha previsto che, in alternativa all’asseverazione dei Caf, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc., l’appaltatore/subappaltatore può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 all’interno della quale l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione normativa.

Ciò posto, al fine di agevolare i Clienti in indirizzo nella predisposizione di un fac-simile di dichiarazione sostitutiva da inviare ai propri subappaltatori, si propone il seguente modello che, beninteso, potrà essere integrato dal Cliente come meglio ritiene.

 

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SUBAPPALTATORE 1

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ________________ il ____________________ assegnatario del c.f. _________________________, in qualità di legale rappresentante del/la_____________________con sede in _____________________________ P.Iva:_________________ e

CF ___________________ in qualità di subappaltatore/rice del contratto di________________________________, stipulato in data_____________,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

 

D I C H I A R A

 

a)       che il/la ____________________, subappaltatore/rice ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto di cui sopra, e che sono confluite nei versamenti di cui ai punti successivi.

b)       che nel periodo ____________________, sono state versate ovvero che saranno versate nel corretto periodo di competenza, mediante scomputo totale ovvero parziale, le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per un importo pari ad euro ____________________,

c)        che con riferimento ai versamenti delle ritenute d’acconto non scomputate totalmente ovvero parzialmente di seguito si riportano gli estremi dei modelli F24:

progr.

Data pagamento

Periodo di riferimento

Importo versato

Quietanzata da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

d)       che il/la ____________________, subappaltatore/rice ha correttamente registrato ai fini IVA le fatture riferite al contratto di cui sopra, comprendendole nella liquidazione IVA del periodo di competenza (che sono confluite nei versamenti effettuati ovvero confluiranno nei successivi versamenti). Di seguito il dettaglio delle fatture:

-          fatt. n. ________________ del________________ per IVA ________________

-          fatt. n. ________________ del________________ per IVA ________________

-          fatt. n. ________________ del________________ per IVA ________________

-          fatt. n. ________________ del________________ per IVA ________________

i modelli F24 con cui è stata versata o compensata l’IVA delle fatture sopra riportate sono i seguenti

progr.

Data pagamento

Periodo di riferimento

Importo versato

Quietanzata da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

Si allega:

- copia dei suddetti Modelli F224 debitamente quietanzati

- Copia documento di identità

 

Luogo e data _____________________

Il Dichiarante

________________________

 

 

IVA: PRESTAZIONI DEI MASSOFISIOTERAPISTI, IL FISCO NON CAMBIA IDEA

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2012, n. 96/E)

Il regime di esenzione Iva si applica soltanto ai masso fisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e pertanto conseguito anteriormente al 17 marzo 1999.

L’Amministrazione fiscale - confermando quanto chiarito con la Risoluzione Agenzia Entrate 13 aprile 2007, n. 70/E - ha richiamato la Nota 17 agosto 2012 del Ministero della Salute, secondo la quale il diploma di masso fisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista; pertanto i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’art. 1, comma 1, punto c), del D.M. 17 maggio 2002. Ne consegue che i possessori di un titolo di masso fisioterapista conseguito dopo la predetta data, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione Iva prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002.

 

 

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI SETTEMBRE 2012

Comunicato ISTAT

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2012, pubblicato ai sensi dell’art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +3,1%.

 

 

TABELLA VARIAZIONI 2012

Mese

Gazzetta Ufficiale

Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo

Dell’anno precedente

Di due anni precedenti

GENNAIO

n. 50

3,2

5,4

FEBBRAIO

n. 71

3,3

5,6

MARZO

n. 90

3,2

5,8

APRILE

n. 115

3,2

5,9

MAGGIO

n. 142

3,0

5,8

GIUGNO

n. 166

3,1

6,0

LUGLIO

n. 195

2,9

5,7

AGOSTO

n. 217

3,1

5,9

SETTEMBRE

n. 244

3,1

6,2

 



[1] che come ricordato cesserà dal 1/12/2012, lasciando il posto al nuovo regime in commento.





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