La deontologia del Consulente del Lavoro nei rapporti professionali
Lealtà, sussidiarietà, concorrenza e lotta all’abusivismo. Testo integrale di consultazione (archivio storico).
Indice
1. Lealtà e correttezza
Ai sensi dell’art. 20 del Codice deontologico dei Consulenti del Lavoro, “il Consulente deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.
Per meglio comprendere il significato della disposizione occorre fare riferimento, seppure in via analogica, alle disposizioni del codice di procedura civile. Infatti, ai sensi dell’art. 88 c.p.c. “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi”. Tale norma, scritta per il processo civile, esprime in modo chiaro quale debba essere il comportamento del professionista in generale non solo nei confronti dei colleghi, ma anche delle istituzioni e trova di certo per analogia una sua applicazione anche rispetto alla deontologia del Consulente del Lavoro.
Il citato art. 20 ha contenuto elastico e generico, esprimendo un necessario richiamo a quell’insieme di norme, anche non scritte, che nascono direttamente dall’esperienza sociale e dalla coscienza dell’ambiente sociale proprio dell’attuale momento storico. Da ciò si evince che i comportamenti sleali e disonesti si concretizzano in tutte quelle attività che mirano ad ottenere effetti vantaggiosi in conseguenza di una violazione delle regole, attraverso manovre scorrette con fini defatigatori e pretestuosi.
Secondo il pensiero del Calamandrei, i principi di lealtà, correttezza e probità vanno individuati nella “osservanza delle regole del gioco, cioè fedeltà a quei canoni non scritti di correttezza professionale, che segnano il confine tra […] la maestria dello schermidore accorto e i goffi tranelli del truffatore”.
Il Consulente del Lavoro non potrà mai comunicare consapevolmente alle istituzioni informazioni false o fuorvianti, in quanto ciò sarebbe contrario alla buona amministrazione delle istituzioni stesse. Da ciò discende che, nell’interesse generale, i Consulenti debbano comportarsi in buona fede, evitando attività tendenti ad ingannare il prossimo. Il rispetto reciproco tra colleghi facilita la buona amministrazione degli enti in generale, aiutando a risolvere bonariamente i conflitti.
Stante la genericità del contenuto della disposizione di cui all’art. 20 (comportamento ispirato a correttezza e lealtà), definibile puramente “moraleggiante”, sarà necessaria una attenta individuazione del comportamento scorretto non solo alla luce delle violazioni codificate, ma anche in rapporto a tutte quelle azioni che, anche in via indiretta, tendano a realizzare una ingiustizia a danno dei terzi. Va, inoltre, tenuto presente che la menzionata generalità potrebbe comportare una variabilità del contenuto della norma in rapporto ai mutamenti temporali della “coscienza sociale”, comportando, così, una necessaria attualizzazione giuridica della norma stessa.
1.1. Sussidiarietà
Nell’articolo in commento, si individua come la “sussidiarietà” sia una vera e propria vocazione della professione di Consulente del Lavoro. Infatti, volendo analizzare il significato del richiamo alle istituzioni, va sottolineato che il ruolo del professionista, pur rimanendo nel rispetto della tutela del cliente, non può valicare i confini della norma di legge.
Il principio di sussidiarietà rappresenta una chiara espressione del moderno riformismo. In effetti, l'eccesso di burocrazia si pone come un limite allo sviluppo della libertà economica. Il sistema italiano oggi è ingessato da una struttura di apparati burocratici assolutamente frammentaria anche nella distribuzione delle competenze (si pensi alla suddivisione tra Stato, regioni ed enti locali), tanto da far avvertire fortemente la necessità di riformare in modo completo il titolo V della Costituzione.
Non a caso, in questi anni abbiamo assistito a tentativi di semplificazione e di messa in opera delle cosiddette buone pratiche, tuttavia la semplificazione menzionata, che si è realizza attraverso uno snellimento degli apparati da un punto di vista umano, spesse volte si complica a causa delle difficoltà proprie della telematica. È, quindi, necessario ridistribuire gli adempimenti pubblici, utilizzando e realizzando il principio della sussidiarietà, il quale non nega l'essenzialità del ruolo dello Stato e del potere pubblico, ma anzi lo esalta attraverso l'utilizzo di componenti di natura pubblicistica, quali gli ordini professionali, che possono fungere da garanzia del corretto svolgimento degli adempimenti.
Occorre, quindi, rivalutare fortemente la sussidiarietà, ribadendo l'importanza del ruolo delle professioni e tenendo presenti due corollari importanti: innovazione e semplificazione da un lato e la c.d. ablazione dall’altro.
La semplificazione del sistema richiede un‘apertura agli Ordini professionali, che sono esterni all’apparato, ma rientranti comunque nel mondo pubblicistico. Come noto, infatti, il professionista esplica sé stesso e la sua attività nei confronti della collettività in virtù di un riconoscimento pubblico (delega), conseguente prima al superamento di un esame, poi al mantenimento di una iscrizione all’Ordine stesso.
Il riconoscimento pubblico delegatorio ha la natura di un’investitura laica, che autorizza il professionista a disporre dei diritti e degli interessi individuali e collettivi nel senso della legge. Non esiste, quindi, logica professionale senza il riconoscimento del valore etico della “Regola professionale”, di cui l’Ordine professionale è l’unico custode.
La sussidiarietà non richiede unicamente l’esternalizzazione di incarichi a terzi, che abbiano comunque le caratteristiche di legittimazione, ma anche l’individuazione di ulteriori funzioni che svolgano una attività di semplificazione. Ciò al fine di dare maggiore impulso all'economia e maggiore snellezza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
In questo senso, il ruolo degli ordini può essere fondamentale. In particolare, il lavoro dei professionisti può essere significativo nell'ambito della semplificazione in materia di attività di impresa. L’istituzionalizzazione, con apposita regolamentazione normativa, del sistema delle asseverazioni in materia di regolarità contributiva anche nell'ambito dei contratti di appalto costituisce un importante strumento di alleggerimento in materia lavoristica e previdenziale.
2. Concorrenza e professioni
Affrontare il tema della libera concorrenza e la sua interferenza con la disciplina delle professioni autonome impone uno sguardo alla sua evoluzione storica e all’ambito dei singoli sistemi economici, da confrontare con il mondo ordinistico e con i princìpi cui questo è asservito, anche alla luce della considerazione che è consegnata dal legislatore comunitario.
2.1. Il concetto di concorrenza libera
La considerazione del concetto di concorrenza impone innanzitutto una valutazione preliminare della differenza tra libertà di concorrenza e libertà effettiva. La prima locuzione è riferita al riconoscimento della libera iniziativa economica. Con la seconda, invece, si intende tenere conto del funzionamento effettivo di un determinato mercato.
Si distingue tra sistemi economici “by dictate”, come quelli di ispirazione socialista, nei quali l’economia è pianificata e la concorrenza perciò fortemente “governata”, e quelli nei quali è la concorrenza a governare il mercato. In ogni caso, la regolazione della concorrenza non è fine a sé stessa, ma è un momento fondamentale della individuazione degli obiettivi che una determinata comunità intende darsi e della prefigurazione del metodo attraverso il quale si intendono raggiungere gli stessi.
2.2. L’impianto costituzionale
La nostra Carta fondamentale ha un approccio al concetto di concorrenza orientato all’affermazione dell’iniziativa economica, che ai sensi dell’art. 41 Cost. è libera (co. 1), ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (co. 2).
Centralità, dunque, del ruolo e della funzione della persona che si riverbera sulla necessità, prevista dal comma 3 dell’art. 41, di assegnare alla legge il compito di determinare “i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. È l’utilità sociale pertanto a fare da contraltare al mercato libero, alla autoregolamentazione attraverso la concorrenza.
2.3. L’orientamento comunitario
Quanto all’approccio relativo alla eventuale regolamentazione della concorrenza, e dunque della influenza istituzionale sul mercato, quello comunitario non è dissimile, nei suoi assunti di fondo, da quello della Costituzione del nostro ordinamento. Nell’affermazione della libertà dell’esercizio dell’attività economica di impresa, la Corte di Giustizia dell’Unione europea individua l’ammissibilità della introduzione di limitazioni al mercato – specifiche e circoscritte – in quanto finalizzate alla protezione di interessi superiori, che travalicano quelli privatistici del mercato, legati al profitto individuale (tutela dei consumatori, garanzia della qualità della prestazione resa, amministrazione efficace).
2.4. Concorrenza e professioni
Il tema della concorrenza è oggetto della sensibilità degli ordini professionali, che ne regolamentano la materia anche dal punto di vista disciplinare. Il Codice deontologico dei Consulenti del Lavoro ad esempio, oltre che codificare e perseguire la concorrenza sleale (art. 14), accompagna e informa tale criterio a tutta una serie di princìpi che guidano l’attività professionale anche in relazione al suo rapporto con il principio della concorrenza. Questa è lecita quando l’attività professionale è svolta con dignità e decoro (art. 3), lealtà e correttezza (art. 5), competenza (art. 10).
Ma il concetto di concorrenza e la sua influenza sul mercato sono compatibili con le professioni ordinistiche?
L’assunzione delle attività riferibili alle professioni ordinistiche nell’alveo di quelle d’impresa sembra essere un principio consolidato del diritto europeo, che estende il concetto di concorrenza anche alle libere professioni. Tale affermazione deve fare i conti con le regolamentazioni nazionali, in primis quella del nostro Paese, contraddistinte da un livello di normazione particolarmente significativo, e non sempre compatibile con i dettami della libera concorrenza perseguiti dall’orientamento comunitario.
È necessario, dunque, contemperare il diritto alla libera concorrenza, quale metodo regolatorio del mercato, con gli interessi pubblici che ne richiedono talvolta la limitazione, verificandone la compatibilità con il contesto normativo, giustificati dalle esigenze di tutela sottese, collegate innanzitutto alla specificità della natura dell’attività professionale.
Come è stato osservato, infatti, “l’inquadramento giuridico delle professioni intellettuali poggia sul riconoscimento in capo alle stesse di una serie di specificità che potrebbero causarne, in assenza del loro assoggettamento ad una disciplina ad hoc, lo scorretto svolgimento con gravi ripercussioni sul benessere comune. Innanzi tutto l’esercizio delle attività professionali incide su beni e valori primari, alcuni dei quali di rango costituzionale, spesso eccedenti l’ambito privatistico della singola prestazione, e così determinando effetti esterni per la collettività. […] Ne discende, come logica conseguenza, che i costi sociali derivanti da una prestazione professionale inadeguata sono di notevole rilevanza”.
Si tratta di considerazioni che si riverberano evidentemente sulla professione dei Consulenti del Lavoro, il cui ruolo di terzietà e di garanzia della corretta applicazione della legge nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro subordinato, esteso anche agli aspetti contributivi e assicurativi, non tollera il rilascio esclusivo alle leggi del mercato e al predominio delle logiche del prezzo più basso. Conseguentemente, la plausibilità di interventi regolatori della concorrenza, a tutela ad esempio delle asimmetrie informative che subiscono gli utenti, sono altresì giustificabili e coerenti con gli impianti costituzionale e comunitario (una su tutti, l’affermazione del diritto all’equo compenso).
Infatti la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea distingue la libertà professionale (art. 15) dalla libertà d’impresa (art. 16), collocando l’esercizio di una professione liberamente scelta o accettata nell’ambito del “diritto di lavorare”, mettendo in discussione conseguentemente anche la qualificazione del professionista come impresa e, a fortiori, degli Ordini professionali come associazioni di imprese.
3. Le buone condotte con gli altri professionisti
Di seguito, in via esemplificativa, si riassumono le buone condotte che, in relazione a specifici articoli del Codice deontologico (13, 14, 16 e 20), il Consulente del Lavoro deve osservare per non incorrere in violazioni disciplinari.
3.1. Art. 13: rapporti con altri professionisti
Il Codice impone al Consulente il divieto di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.
Le attività riservate dalla legge istitutiva n. 12/1979, avendo carattere unitario e inscindibile, devono essere rimesse esclusivamente ai Consulenti del Lavoro o alle società tra professionisti in forza proprio delle riserve contenuta nella legge. Quando la norma consente lo svolgimento degli adempimenti anche ad altri professionisti, ciò non è automatico ma è subordinato a specifiche condizioni.
È bene rammentare che la disciplina di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) si estende anche alle ipotesi di esercizio della professione in forme associate o societarie e, stante la disciplina di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 L. 12/1979, alle attività dei centri di elaborazione dati nei limiti previsti dalla legge. La condanna può comportare pubblicazione della sentenza e confisca, oltre a conseguenze disciplinari quando chi commette il reato esercita regolarmente una professione.
3.2. Art. 14: concorrenza sleale
La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dal Codice deontologico. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 33 del medesimo codice per ciò che concerne la pubblicità informativa, sono indicati di seguito, con carattere esemplificativo e non tassativo, alcuni comportamenti che il Consulente del Lavoro è tenuto ad evitare.
a) Diffusione di notizie e apprezzamenti denigratori
La diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito può verificarsi attraverso comunicazioni telefoniche, social network, WhatsApp o e‑mail. Si consiglia di esaminare sempre con accuratezza la veridicità delle notizie e, qualora fondate e di grave entità, di avvertire il Consiglio Provinciale dell’Ordine di appartenenza.
b) Atti preordinati ad arrecare pregiudizio
Il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista è contrario ai principi di correttezza e lealtà. L’acquisizione di nuova clientela non può essere il frutto di un’attività denigratoria nei confronti di un collega.
c) Uso di segni distintivi idonei a produrre confusione
È opportuno evitare segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista. Il logo di categoria, ad esempio, va utilizzato in modo conforme alle regole dell’Ordine e senza personalizzazioni improprie che possano ingenerare equivoci.
d) Distrazione di clientela durante la sostituzione
È vietato utilizzare a proprio vantaggio informazioni riservate, contatti e rapporti appartenenti al collega che temporaneamente viene sostituito. Si tratta di attività non conforme ai principi di correttezza professionale.
e) Titoli o specializzazioni non conseguiti
È scorretto vantare titoli professionali o formativi non conseguiti. Alcune attività richiedono accreditamenti specifici (ad esempio Asse.Co.). È dovere del Consulente non accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza (art. 10).
f) Esercizio durante la sospensione disciplinare
La sospensione dall’esercizio professionale consiste nell’inibizione dall'esercizio della professione per un periodo prestabilito: nel periodo di sospensione il Consulente non può svolgere attività professionale neppure per interposta persona.
g) Vanto di rapporti con le Istituzioni
Il professionista non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con coloro che rivestono incarichi nelle Istituzioni per ottenere o richiedere favori, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.
3.3. Art. 16: sostituzione di collega per decesso, sospensione o impedimento
Il Consulente del Lavoro, chiamato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine oppure dalla famiglia a sostituire un collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente, dopo aver accettato l’incarico, deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. In caso di eventuale acquisizione dello studio, va data informativa al Consiglio Provinciale territorialmente competente.
La richiamata fattispecie si applica anche in caso di sospensione o impedimento temporaneo di un collega.
3.4. Art. 20: rapporti con i colleghi
Il Consulente del Lavoro deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. Ciò si traduce, innanzitutto, nell’evitare di rendere pubbliche informazioni personali dei colleghi senza consenso, nel divieto di registrare conversazioni riservate a fini personali e nel non utilizzare contenuti di colloqui riservati in modo scorretto.
Prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi per fatti inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, è opportuno interpellare il Consiglio Provinciale dell’Ordine, al fine di ricercare una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell’Ordinamento professionale.
4. L’articolo 19 del Codice deontologico: compagini societarie e collaborazioni
L’art. 19 ha lo scopo di tutelare la figura professionale del Consulente del Lavoro, delimitando i confini della professione di cui alla legge 12/1979 e richiamando responsabilità e doveri del Consulente che operi in realtà societarie o in strutture organizzate che erogano servizi nel settore di attività.
4.1. Centri elaborazione dati
Le operazioni che possono essere svolte dai CED devono limitarsi a elaborazioni di valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (data entry) e il relativo calcolo e stampa. Non devono includere attività di carattere professionale o di consulenza.
La ripartizione di competenze è tassativa: al professionista spettano tutte le attività prodromiche e valutative implicanti specifiche cognizioni lavoristico‑previdenziali, mentre ai CED spettano attività meramente esecutive, strumentali e di carattere accessorio.
4.2. Associazioni di categoria dei datori di lavoro
Le associazioni di categoria sono organismi costituiti precipuamente allo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi delle categorie di appartenenza e di fornire servizi collettivi alle imprese aderenti. La L. 12/1979 (art. 1, comma 4) autorizza dette Associazioni allo svolgimento delle attività in materia di lavoro a determinate condizioni, ribadendo la centralità della figura del Consulente del Lavoro.
4.3. Società tra professionisti
L’attività professionale può esercitarsi anche secondo i modelli societari previsti dal codice civile (STP), nel rispetto della disciplina introdotta dall’art. 10 L. 183/2011 e dai regolamenti attuativi. Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale deve garantire la maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci.
4.3.1. Regime disciplinare nella STP
Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.