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La disciplina delle vendite a domicilio (c.d. porta a porta)

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Nota importante (contenuto storico).
Questo articolo riproduce integralmente un contenuto pubblicato anni fa. Aliquote, soglie e procedure possono essere cambiate. Prima di applicare regole su IVA/ritenute/INPS, conviene verificare il caso concreto e la normativa aggiornata.

Riferimenti

  • Legge 17.8.2005, n. 173
  • Art. 25-bis, DPR n. 600/73
  • Art. 44, DL n. 269/2003

Definizioni (Legge 173/2005)

La Legge n. 173/2005 disciplina la vendita diretta a domicilio. In particolare, l’art. 1 dispone che:

  • la vendita a domicilio (“porta a porta”) è una forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, tramite raccolta di ordinativi presso il domicilio del consumatore finale o nei luoghi in cui il consumatore si trova (anche temporaneamente);
  • l’incaricato alla vendita diretta a domicilio (“venditore porta a porta”) è chi, con o senza vincolo di subordinazione, promuove la raccolta di ordinativi per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

In assenza di vincolo di subordinazione, l’attività può essere esercitata:

  • come oggetto di un'obbligazione assunta con contratto di agenzia;
  • senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

Il compenso è rappresentato dalle provvigioni sugli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

Trattamento ai fini IVA

Se l'attività è esercitata senza vincolo di subordinazione e in assenza di un contratto di agenzia, l’art. 3, comma 4, Legge n. 173/2005 dispone che: “La natura dell'attività … è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro”.

Il carattere di occasionalità determina il non assoggettamento ad IVA delle provvigioni spettanti. Come da Risoluzione 27.1.2006, n. 18/E: “… sino al raggiungimento di un reddito annuo … pari a 5.000 euro, essi non sono da considerarsi soggetti passivi IVA”.

Ai fini della verifica del superamento del limite di € 5.000 è necessario considerare:

  • il reddito annuo e non il volume d'affari;
  • le spese collegate allo svolgimento dell'attività.

Va considerata la deduzione forfetaria del 22% (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73). Tenendo presente quanto sopra, il limite delle provvigioni oltre il quale "scatta" la soggettività passiva IVA è pari a € 6.410,26 (5.000 / 78%).

Soglia 5.000 / 78% = 6.410,26
Immagine storica: soglia 5.000 euro e deduzione forfetaria 22%.

Il venditore assume la qualifica di soggetto passivo IVA a partire dalla prima operazione che determina il superamento del predetto limite. L'assoggettamento ad IVA riguarda esclusivamente le operazioni "che determinano la quota di reddito eccedente".

Le provvigioni percepite successivamente alla prima operazione che ha determinato il superamento del limite devono essere assoggettate integralmente ad IVA. Ciò comporta la necessità di presentare AA9/10 e porre in essere tutti gli adempimenti ai fini IVA.

Una volta acquisita la partita IVA il venditore è tenuto ad adempiere gli obblighi IVA indipendentemente dal superamento o meno, negli anni successivi, della soglia.

Trattamento ai fini reddituali

La qualificazione dell’attività (occasionale ovvero abituale) in base al superamento o meno del limite reddituale ha rilevanza anche ai fini delle imposte dirette.

Il Ministero delle Finanze (Risoluzione 12.7.95, n. 180/E) ha specificato che l’attività configura attività commerciale svolta in modo abituale o in maniera occasionale: reddito d’impresa (art. 55 TUIR, ex art. 51) ovvero redditi diversi (art. 67 TUIR, ex art. 81).

I redditi sono assoggettati a ritenuta (art. 25-bis, comma 6, DPR 600/73): ritenuta a titolo di imposta commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22%.

Quindi, alle provvigioni va applicata la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 23%, calcolata sul 78% delle provvigioni percepite.

Ritenuta 23% sul 78%
Immagine storica: ritenuta 23% sul 78% delle provvigioni.

Poiché la ritenuta è operata a titolo d’imposta (storico), le provvigioni sono tassate a titolo definitivo e pertanto il reddito non deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi.

L’impresa che corrisponde le provvigioni deve indicare nel mod. 770 Semplificato i dati identificativi degli incaricati, l’ammontare delle provvigioni corrisposte e le ritenute operate.

Quanto sopra non trova applicazione con riferimento a rapporti di commissione/agenzia/mediazione con ritenuta a titolo di acconto (art. 25-bis, comma 1) su 50% delle provvigioni (20% se con dipendenti o terzi).

Regime dei contribuenti minimi

I soggetti in esame (storico) non possono adottare il regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi 96–117, Legge n. 244/2007). Il DM 2.1.2008 richiama espressamente i soggetti che si avvalgono dell’art. 25-bis, comma 6, primo periodo, DPR n. 600/73. Esclusione confermata dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 21.12.2007, n. 73/E).

Trattamento previdenziale

L’art. 3, comma 5, Legge n. 173/2005 prevede che resta ferma la disciplina previdenziale dell’art. 44, comma 2, ultimo periodo, DL n. 269/2003: iscrizione alla Gestione Separata solo se reddito annuo > € 5.000.

Anche ai fini previdenziali, il reddito è costituito dalle provvigioni al netto della deduzione forfetaria del 22%. Conseguentemente, l’obbligo scatta al superamento di € 6.410,26.

INPS (Circolare 6.7.2004 n. 103 e Messaggio 2.5.2005 n. 17078): la soglia € 5.000 è fascia di esenzione; contributi dovuti solo sulla parte eccedente.

Aliquote (storico: 2013):

  • 20% per iscritti ad altre forme obbligatorie o pensionati (diretta o indiretta).
Aliquote gestione separata (storico)
Immagine storica: aliquote Gestione Separata (periodo indicato nello storico).

Si rammenta che quanto sopra illustrato trova applicazione per venditori che esercitano tale attività in forma occasionale ovvero abituale senza vincolo di subordinazione, e quindi non nell’ambito di un contratto di agenzia o di lavoro dipendente.

Esempio

La sig.ra Chiara Bianchi ha percepito: fino ad agosto € 6.000; settembre € 500; ottobre € 1.000. Con settembre supera € 6.410,26: scatta obbligo partita IVA, IVA sugli eccedenti, iscrizione Gestione Separata.

Fattura n. 01 del 28.9.2010

Provvigioni spettanti                                  € 500,00
- di cui non soggette ad IVA                            € 410,26
- di cui imponibili IVA                                 € 89,74
IVA (20%)                                              €  17,99
TOTALE FATTURA                                         € 517,99

Ritenuta IRPEF ex art. 25-bis DPR 600/73
(500 x 78% x 23%)                                      € - 89,70

Quota previdenziale ex Legge n. 335/95
(89,74 x 78% x 26,72% x 1/3)                            € -  6,23

NETTO A PAGARE                                         € 422,06
Fattura n. 02 del 27.10.2010

Provvigioni spettanti                                  € 1.000,00
IVA (20%)                                              €   200,00
TOTALE FATTURA                                         € 1.200,00

Ritenuta IRPEF ex art. 25-bis DPR 600/73
(1.000 x 78% x 23%)                                    € - 179,40

Quota previdenziale ex Legge n. 335/95
(1.000 x 78% x 26,72% x 1/3)                            € -  69,47

NETTO A PAGARE                                         € 951,13

Per le provvigioni fino al superamento del limite:

  • non ha dovuto emettere fattura;
  • non sono stati versati contributi;
  • è stata applicata comunque la ritenuta a titolo d’imposta del 23% sul 78%.

Obbligo assicurativo INAIL

Come chiarito dal Ministero del Lavoro (Nota 25.7.2005, n. 2018) i soggetti in esame (storico) non sono assoggettati all’assicurazione INAIL, anche se svolgono attività “pericolose” ex art. 1, TU 1124/65 (tra le quali uso del computer) ovvero si avvalgano in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti.