La mancata iscrizione al VIES non consente di effettuare operazioni in ambito UE
Questo articolo riproduce integralmente un contenuto pubblicato anni fa. Norme, prassi e procedure possono essere cambiate. Se devi operare oggi con l’estero (beni/servizi UE), conviene verificare il caso concreto prima di emettere/ricevere fatture.
Indice
Riferimenti
- Art. 35, DPR n. 633/72
- Circolare Agenzia Entrate 1.8.2011, n. 39/E
- Risoluzione Agenzia Entrate 27.4.2012, n. 42/E
L’art. 27, DL n. 78/2010, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE, ha modificato l’art. 35, DPR n. 633/72, prevedendo a carico dei soggetti che intendono effettuare operazioni UE la necessità di ottenere una specifica autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l’iscrizione in un apposito archivio denominato VIES.
In merito alle modalità applicative della disciplina sopra richiamata l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare 1.8.2011, n. 39/E, una serie di chiarimenti.
Con la Risoluzione 27.4.2012, n. 42/E l’Agenzia è intervenuta specificando l’inquadramento delle operazioni effettuate da un operatore italiano non iscritto al VIES.
Ambito soggettivo
Dal 31.5.2010 “i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione” devono manifestare nella dichiarazione di inizio attività la volontà di porre in essere operazioni UE di cui al Titolo II, Capo II, DL n. 331/93.
Nella Circolare n. 39/E l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la manifestazione di volontà serve a ottenere l’inclusione nell’Archivio VIES, presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA ai fini degli scambi intracomunitari.
Soggetti non residenti
- Possono manifestare la volontà anche i soggetti non residenti con partita IVA italiana.
- Identificazione “diretta” (mod. ANR ex art. 35-ter, DPR n. 633/72) con istanza al Centro Operativo di Pescara.
- Identificazione tramite rappresentante fiscale (art. 17, comma 3, DPR n. 633/72).
Contribuenti “minimi”
- I minimi (storico: art. 1, commi 96 e seguenti, L. 244/2007) sono tenuti a manifestare la volontà per ottenere l’inclusione nel VIES.
- Indicazione applicabile anche ai “nuovi” minimi (storico).
Enti non commerciali
- Enti non commerciali con sola attività istituzionale, identificati ai fini IVA per superamento soglia 10.000€ acquisti UE o opzione (art. 38, DL 331/93), devono chiedere l’inclusione nel VIES.
Produttori agricoli esonerati
- Produttori agricoli in esonero (art. 34, comma 6, DPR 633/72) chiedono l’inclusione nel VIES in caso di opzione per tassazione in Italia o superamento della soglia 10.000€ acquisti UE.
Soggetti risultanti da operazioni straordinarie
- In caso di operazioni straordinarie, la volontà va manifestata dal nuovo soggetto risultante dalla trasformazione non presente nel VIES.
- Richiamo: art. 35 DPR 633/72 (fusione, scissione, conferimenti, trasformazioni sostanziali con estinzione del soggetto d’imposta).
La manifestazione può essere espressa anche successivamente all’inizio dell’attività, quando sorge l’esigenza di effettuare operazioni UE.
Ambito oggettivo
La disciplina riguarda le operazioni di cui al Titolo II, Capo II, DL n. 331/93 (acquisti/cessioni di beni UE).
La Circolare n. 39/E precisa che l’inclusione nel VIES è necessaria anche per prestazioni di servizi in ambito UE soggette a IVA nello Stato del committente (ex art. 7-ter, DPR 633/72, “servizi generici”) e anche per chi riceve prestazioni di servizi UE.
Motivazione: Regolamento UE 15.3.2011, n. 282, in tema di prova dello status di soggetto passivo del committente (consultazione VIES).
Archivio VIES consultabile (storico): http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm
La manifestazione della volontà di effettuare operazioni UE
Soggetti che iniziano l’attività
La manifestazione di volontà va comunicata direttamente all’Agenzia delle Entrate o al Registro delle imprese tramite Comunicazione Unica.
| Soggetto | Compilazione modello |
|---|---|
| Imprese individuali / Lavoratori autonomi | Mod. AA9 – Quadro I – Campo “Operazioni Intracomunitarie” |
| Soggetti diversi dalle persone fisiche | Mod. AA7 – Campo “Operazioni Intracomunitarie” |
| Enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta | Mod. AA7 – Quadro A – Casella “C” |
Nel campo “Operazioni Intracomunitarie” va indicato l’ammontare presunto delle operazioni anche se costituite da sole prestazioni di servizi UE (art. 7-ter). Indicazione richiesta anche agli enti non commerciali con sola attività istituzionale che devono identificarsi ai fini IVA.
Soggetti già in attività
Chi non è incluso nel VIES presenta un’istanza indicando l’ammontare presunto delle operazioni UE (fac‑simile storico).
All’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di……. Ufficio Territoriale di ……… oppure Direzione Regionale de…….. Ufficio ……… Il sottoscritto …………………………… nato a ………. il ……………, residente a …………………., in Via ………………………… n …… Codice Fiscale ………………………….., nella sua qualità di lavoratore autonomo/titolare/legale rappresentante della impresa individuale/società ……………………… con sede in ………………….. Via …………………………., Codice Fiscale e n. …………….. di iscrizione al Registro Imprese di …………………., P.IVA ……………….. D I C H I A R A di voler porre in essere cessioni o acquisti intracomunitari di beni e prestazioni e acquisti intracomunitari di servizi, presumendo di effettuare tali operazioni per i seguenti importi: € ……………………. (VOLUME ACQUISTI PRESUNTO) € ……………………. (VOLUME CESSIONI PRESUNTO) La presente manifestazione di volontà vale agli effetti di quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, prot. n. 2010/188376. Luogo e data Firma _______________________
L’istanza può essere presentata a un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente;
- a mezzo raccomandata, allegando la fotocopia di un documento di identità del dichiarante;
- mediante PEC, allegando istanza firmata digitalmente oppure copia per immagine firmata + documento di identità.
La Circolare n. 39/E precisa (storico): irricevibilità delle istanze presentate da delegato senza documento del delegante; possibilità di invio anche alla DRE per soggetti ≥ 100.000.000€ volume d’affari; per non residenti con ANR destinatario Centro Operativo di Pescara.
L’attività di controllo dell’Ufficio
Secondo la Circolare n. 39/E, ricevuta la dichiarazione di volontà, l’Ufficio:
- entro 30 giorni verifica completezza/esattezza dati e valuta fattori di rischio; esito positivo → iscrizione dal 31° giorno; esito negativo → provvedimento di diniego (impugnabile o annullabile in autotutela);
- entro 6 mesi effettua controlli più approfonditi; esito negativo → provvedimento di revoca;
- prevede controlli periodici (attività di controllo / revoca in caso di esito negativo).
Gli effetti della mancata iscrizione al VIES
Trattamento IVA nel periodo di “sospensione”
Nei 30 giorni successivi alla manifestazione della volontà (fase istruttoria), si verifica sospensione della “soggettività attiva e passiva” delle operazioni intracomunitarie. La sospensione si verifica anche dopo diniego o revoca.
- viene meno la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e applicare il regime proprio;
- l’operatore non è considerato soggetto passivo IVA italiano ai fini delle operazioni UE.
Le cessioni UE di beni/servizi effettuate da operatore italiano non incluso nel VIES vanno assoggettate a IVA. Se emesse senza IVA come non imponibili, si applica la sanzione ex art. 6, D.Lgs. 471/97 (100%–200% imposta), con la precisazione storica sull’affidamento per violazioni anteriori al 31.7.2011.
Analogamente, gli acquisti UE effettuati da operatori comunitari vanno assoggettati a IVA nello Stato del cedente/prestatore, poiché la controparte non può verificare lo status del soggetto italiano nel VIES.
Risoluzione 42/E: operatore italiano non iscritto e fattura estera senza IVA
- l’acquisto non è intracomunitario: IVA dovuta nel Paese del fornitore;
- non si applica reverse charge (art. 47 DL 331/93);
- l’eventuale reverse charge determina illegittima detrazione IVA (sanzione art. 6, comma 6, D.Lgs. 471/97).
Schema operativo (storico)
| Scenario | Trattamento (storico) |
|---|---|
| Entrambi iscritti al VIES – Cessioni/servizi resi | Fattura non imponibile (art. 41 DL 331/93) o non soggetta (art. 7-ter DPR 633/72). |
| Uno non iscritto – Cessioni/servizi resi | Fattura con IVA; errata non imponibilità sanzionata 100%–200% imposta (art. 6 D.Lgs. 471/97). |
| Entrambi iscritti – Acquisti/servizi ricevuti | Reverse charge (art. 47 DL 331/93 o art. 17 c.2 DPR 633/72). |
| Uno non iscritto – Acquisti/servizi ricevuti | Fornitore UE fattura con IVA del proprio Stato; registrazione in contabilità generale (IVA compresa). Se fattura senza IVA: niente reverse charge, solo contabilità generale. |
La cancellazione dall’archivio VIES
È possibile “retrocedere” dalla volontà di effettuare operazioni UE presentando istanza di cancellazione (fac‑simile storico).
All’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di……. Ufficio Territoriale di ……… oppure Direzione Regionale de…….. Ufficio ……… Il sottoscritto …………………………… nato a ………. il ……………, residente a …………………., in Via ………………………… n …… Codice Fiscale ………………………….., nella sua qualità di lavoratore autonomo/titolare/legale rappresentante della impresa individuale/società …………………… con sede in ………………….. Via …………………………., Codice Fiscale e n. …………….. di iscrizione al Registro Imprese di …………………., P.IVA ……………….. D I C H I A R A di voler retrocedere dalla possibilità di effettuare cessioni o acquisti intracomunitari di beni e prestazioni e acquisti intracomunitari di servizi, conseguendone l’esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati all’effettuazione di tali operazioni. La presente manifestazione di volontà vale agli effetti di quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, prot. n. 2010/188376. Luogo e data Firma _______________________