Il punto dell'INAIL sull'Apprendistato alla luce del Testo Unico, della Legge di Stabilità 2012 e della Riforma del Lavoro
Questo articolo riproduce integralmente un contenuto pubblicato anni fa (circolare INAIL 2013). Percentuali contributive, istituti (ASpI/NASpI), regimi transitori e riferimenti normativi possono essere cambiati. Prima di applicare aliquote o sanzioni al caso concreto, conviene verificare con fonti aggiornate.
Indice
- Riferimenti
- Nozione, quadro normativo e finalità
- Disciplina generale e principi
- Limiti assunzioni, esclusioni
- Clausola di stabilizzazione
- Regime sanzionatorio
- Regime transitorio
- Tipologie di apprendistato
- Apprendistato e lavoratori in mobilità
- Regime contributivo e sgravio 2012–2016
- Requisiti, disconoscimento
- Somministrazione
- Prestazioni INAIL
Riferimenti
- Circolare INAIL n. 27 del 24 maggio 2013
Nozione, quadro normativo e finalità dell’apprendistato
Il Testo Unico dell’Apprendistato, entrato in vigore dal 25 ottobre 2011, racchiude in soli 7 articoli una disciplina semplificata dell’apprendistato che definisce contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani.
Tuttavia, in deroga a tale previsione, la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato per le “attività stagionali”.
Recentemente la Riforma del lavoro è ritornata sul tema dell’apprendistato, apportando ulteriori modifiche alla disciplina in questione.
Con la circolare 27 del 24/05/2013, l’Inail intende dettare indirizzi alle Strutture territoriali sui riflessi delle recenti disposizioni sul regime contributivo del contratto di apprendistato, fornendo, nel contempo, un quadro normativo aggiornato in materia.
Disciplina generale
Il Testo unico prevede le seguenti tipologie di apprendistato:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- apprendistato di alta formazione e ricerca
La disciplina è rimessa ad accordi interconfederali o CCNL nazionali, nel rispetto dei seguenti principi:
- forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale;
- durata minima almeno sei mesi (salvo stagionali);
- divieto di retribuzione a cottimo;
- sottoinquadramento fino a due livelli o retribuzione percentuale graduale;
- tutore o referente aziendale;
- finanziamento percorsi formativi tramite fondi interprofessionali e accordi con Regioni;
- riconoscimento qualifica/competenze ai fini di proseguimento studi;
- registrazione formazione e qualifica nel libretto formativo;
- prolungamento apprendistato per sospensioni > 30 giorni (secondo CCNL);
- forme/modalità conferma in servizio al termine;
- divieto recesso durante formazione salvo giusta causa/giustificato motivo;
- recesso al termine con preavviso ex art. 2118 c.c.; in preavviso resta disciplina apprendistato; se nessuno recede, rapporto prosegue a TI.
Limiti applicabili alle assunzioni. Esclusioni.
La Riforma del lavoro ha modificato la disciplina sui limiti quantitativi:
- fino al 31/12/2012: apprendisti ≤ 100% maestranze specializzate/qualificate;
- dal 1/1/2013: rapporto massimo 3 a 2;
- resta 100% per datori con meno di 10 lavoratori;
- se mancano lavoratori qualificati/specializzati o sono meno di 3: massimo 3 apprendisti;
- imprese artigiane: restano limiti della legge quadro;
- contano anche apprendisti in somministrazione;
- apprendisti esclusi da computi legali/contrattuali per particolari istituti, salvo norme specifiche.
Clausola di stabilizzazione
Si applica nelle aziende con almeno 10 lavoratori.
Assunzione di nuovi apprendisti subordinata alla condizione che nei 36 mesi precedenti almeno il 50% degli apprendisti abbia proseguito il rapporto al termine del periodo. Per i primi 36 mesi dalla L. 92/2012: 30%. Il 50% opera dal 18/7/2015.
Esclusi dal calcolo: recesso in prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa.
Se non rispettata la percentuale: possibile assumere un ulteriore apprendista rispetto a quelli confermati ovvero uno in caso di mancata conferma.
Coordinamento tra clausola legale e clausola contrattuale: se non si applica la prima, vale solo la contrattuale; se coincidono (≥10 dipendenti) prevale la legale.
Apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati subordinati a TI sin dalla data di costituzione.
Secondo il Ministero, la stabilizzazione non si applica alle attività stagionali; in tal caso operano eventuali diritti di precedenza contrattuali.
Regime sanzionatorio
Testo unico prevede sanzioni in caso di:
- inadempimento formativo esclusivamente imputabile al datore e tale da impedire finalità formative;
- inosservanza dei principi per attivazione/svolgimento apprendistato.
Per l’inadempimento formativo: versamento differenza contributiva (rispetto livello superiore) maggiorata del 100%, senza altre sanzioni per omessa contribuzione. Casistica: circolare Min. Lavoro 5/2013.
Competenza: ispettori Min. Lavoro con provvedimento di disposizione; se Inail riscontra inadempimento formativo, segnala alla DTL.
Per inosservanza dei principi: sanzioni amministrative (100–600 € per violazione; recidiva 300–1.500 €) con diffida obbligatoria ex art. 13 D.Lgs. 124/2004. Autorità ex art. 17 L. 689/1981: DTL.
Se oltre omessa forma scritta c’è mancata comunicazione obbligatoria: sanzione per lavoro nero; non è possibile regolarizzare come apprendistato.
Rinvio: circolari 29/2011, 5/2013 e vademecum riforma del lavoro (lettera circ. 22.4.2013).
Regime transitorio
Per Regioni/settori ove nuova disciplina non operativa: applicazione transitoria (max 6 mesi) di norme pregresse fino al 25/4/2012.
Chiarimenti: possibile assumere lavoratori in mobilità con apprendistato; se nuova disciplina non operativa, si poteva ricorrere alle norme pregresse, fermo regime contributivo agevolato e incentivo previsto dalla Legge.
Tipologie di apprendistato
a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Si applica in tutti i settori, finalizzato anche all’obbligo di istruzione; per giovani 15–25; aspetti formativi in capo a Regioni/Province autonome.
b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Per tutti i settori pubblici/privati; obiettivo qualifica a fini contrattuali; età 18–29 (17 con qualifica). Durata formativa max 3 anni (5 per profili artigiani). Riforma lavoro: durata minima 6 mesi salvo stagionali. Possibile riferimento a CCNL di settore affine se CCNL applicato non disciplina apprendistato.
c) Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Per tutti i settori; età 18–29; finalizzato a titoli secondari superiori, universitari, dottorati, ITS, praticantato professioni ordinistiche. Regolamentazione e durata rimesse a Regioni (aspetti formativi). In assenza norme regionali: convenzioni con Università/istituti/enti di ricerca.
Apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità
Misura per qualificazione/riqualificazione personale in mobilità; caratteristiche: niente recesso al termine formazione (deroga) e nessun requisito età. Regime contributivo agevolato ex L. 223/1991 (abrogato dal 1/1/2017).
Ministero: inapplicabilità ai premi INAIL del regime agevolativo L. 223/1991 in caso di apprendistato con mobilità; motivazioni: riferimento a contributi datoriali senza premi INAIL; interpretazione autentica art. 68 L. 388/2000; rinvio comprende interventi interpretativi.
Regime contributivo
Norme su previdenza/assistenza includono assicurazione INAIL. Regime contributivo (finanziaria 2007): contribuzione complessiva 10% retribuzione imponibile. Quota INAIL 0,30%. Riscossione INPS e riversamento a INAIL.
Datori ≤9 addetti: riduzione aliquota nei primi anni (come da testo): 1,5% primo anno; 3% secondo; poi 10%.
Quota apprendista: 5,84% dal 1/1/2007. Dal 1/1/2013 apprendisti destinatari ASpI.
Sgravio contributivo apprendisti assunti dal 2012 al 2016
Sgravio 100% per datori fino a 9 dipendenti nei primi tre anni; poi aliquota 10% fino a scadenza apprendistato. Applicazione entro limiti “de minimis”.
Requisiti del contratto. Disconoscimento e trasformazione
La legge definisce requisiti anagrafici, numerici/stabilizzazione e di qualificazione. Se il lavoratore possiede già la qualifica all’instaurazione, apprendistato nullo. Un rapporto preesistente breve non preclude nuovo rapporto formativo se esiste percorso addestrativo nel PFI e si valuta durata precedente (circolare Min. Lavoro 5/2013).
Se apprendistato disconosciuto per assenza requisiti o violazione formativa: lavoratore considerato subordinato a TI; decadono benefici normativi (non computo, sottoinquadramento/percentualizzazione).
Apprendistato e somministrazione di lavoro
Riforma lavoro: Agenzie possono assumere apprendisti per somministrazione solo con staff leasing (somministrazione a TI). Esclusa somministrazione a TD. Applicazione per assunzioni dal 1/1/2013.
Prestazioni
Per prestazioni assicurative: confermate disposizioni (art. 119 T.U.) con indennità per inabilità temporanea su retribuzione effettiva. Rendita diretta e a superstiti su retribuzione prevista per qualifica iniziale del lavoratore >18 non apprendista della stessa categoria/lavorazione, comunque non inferiore alla più bassa prevista dal CCNL per >18 della stessa categoria.