Guide • Lavoro e legislazione sociale

L'interdizione anticipata dal lavoro per le madri lavoratrici

Testo storico completo (Nota Min. Lavoro prot. 7553/2013). Impostazione Premium, contenuto integrale.
Nota importante (contenuto storico).
Questo articolo riproduce integralmente un contenuto pubblicato anni fa (2013). Organizzazione degli uffici, prassi e modulistica possono essere cambiati. Per un caso concreto (ASL/ITL competente, DVR e mansioni), conviene verificare la procedura aggiornata.

Riferimenti

  • Ministero del Lavoro, Nota n. prot. 7553 del 29 aprile 2013

Percorso normativo

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del D.Lgs n. 151/2001 (T.U. maternità), il congedo di maternità può essere anticipato:

  • fino ai due mesi precedenti la data presunta del parto, ovvero
  • fino ai periodi di interdizione dal lavoro, disposti dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, previsti dall’articolo 7, comma 6 del TU (lavori vietati) e dall’art. 12, comma 2 del TU (valutazione dei rischi).

Per i seguenti motivi:

  • gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • impossibilità di spostamento ad altre mansioni.

Con le modifiche dell’art. 15 del DL semplificazioni (DL n. 5/2012 convertito in L. n. 35/2012) viene chiarito che deputate a disporre l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza sono la Direzione territoriale del lavoro (DTL) e l’Azienda sanitaria locale (ASL).

  • Interdizione per gravi complicanze / forme morbose (art. 17, co. 2, lett. a TU): disposta dall’ASL.
  • Interdizione per condizioni di lavoro/ambientali pregiudizievoli (art. 17, co. 2, lett. b TU) o impossibilità di spostamento (lett. c), secondo artt. 7 e 12 TU: disposta dalla DTL.

Ai sensi dell’art. 17, comma 4 TU, nei casi b) e c), la DTL interviene d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della vigilanza emergano le condizioni che danno luogo all’astensione.

Il Ministero del Lavoro, con Nota prot. 7553 del 29 aprile 2013, fornisce chiarimenti ai propri uffici in materia di interdizione anticipata ai sensi dell’art. 17, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 151/2001.

La Nota indica criteri per la valutazione:

  • delle condizioni di lavoro o ambientali;
  • dell’impossibilità di spostamento ad altre mansioni;

ai fini dell’adozione dei provvedimenti di interdizione anticipata fuori dai casi esplicitamente previsti (lavori vietati Allegati A e B).

Condizioni di lavoro e ambientali

Il Ministero chiarisce che il termine “condizioni ambientali”

“può essere inteso in senso più ampio e conseguentemente non direttamente legato soltanto alle mansioni svolte ma più in generale alle caratteristiche del contesto ambientale dove è effettuata la prestazione lavorativa”

pertanto

“i provvedimenti della DTL devono essere adottati sulla base di un giudizio che tenga conto contestualmente delle condizioni obiettive dell’ambiente, del lavoro e dello stato di salute delle lavoratrici.”

Ai sensi dell’art. 11 D.Lgs n. 151/2001, il datore di lavoro è tenuto a effettuare, contestualmente alla valutazione dei rischi in generale, la valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici: valutazione preventiva per informare le lavoratrici dei rischi, delle misure di prevenzione/protezione o dell’impossibilità di adottarle.

Ai fini della valutazione delle condizioni ambientali e di lavoro, gli uffici dovranno tenere conto delle situazioni di rischio individuate dai datori ai sensi dell’art. 11.

In altre parole, la valutazione del rischio fatta dal datore costituisce il presupposto per l’emissione del provvedimento interdittivo al di fuori dei casi ex art. 7, commi 1 e 2 (Allegati A e B). Le condizioni di rischio evidenziate nel DVR costituiscono di per sé presupposto per l’emissione del provvedimento, senza necessità per la DTL di entrare nel merito, salvo casi eccezionali

“ove emergano vistose contraddittorietà, assoluta carenza di adeguati criteri valutativi e assoluta genericità delle risultanze della valutazione”.

Impossibilità di spostamento ad altre mansioni

Ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs n. 151/2001, se la valutazione dei rischi rivela un rischio, il datore adotta misure per evitare l’esposizione, modificando temporaneamente condizioni o orario di lavoro. Ove non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore deve comunicarlo alla DTL che può disporre l’interdizione.

Sui motivi organizzativi/produttivi addotti dal datore, il Ministero afferma che

“la norma attribuisce alla DTL una “facoltà” non un “obbligo” di procedere a successivi accertamenti”….

e che esiste

“in linea di principio un potere “esclusivo” del datore di lavoro di valutare la fattibilità dello spostamento tenuto che egli è l’unico soggetto in grado di conoscere … l’effettiva organizzazione aziendale”.

Inoltre

“… una collocazione in attività diversa da quella normalmente svolta, in linea teorica possibile…, deve garantire il raggiungimento delle finalità aziendali nonché l'impiego utile della lavoratrice evitando uno spostamento puramente "collocativo"…”

Pertanto, in caso di dichiarata impossibilità di spostamento, l’eventuale diniego di interdizione anticipata dovrà essere valutato dagli uffici territoriali alla luce dei principi sopra esposti ed espressamente argomentato sulla effettiva possibilità di spostamento, contrariamente a quanto dichiarato dal datore.

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