La nuova procedura autorizzata per l'installazione di impianti audiovisivi
Questo articolo riproduce integralmente un contenuto pubblicato anni fa (2012). La disciplina su controlli a distanza, privacy e provvedimenti del Garante può essere cambiata (anche per effetto di interventi successivi sullo Statuto dei Lavoratori e GDPR). Prima di installare o modificare impianti, conviene verificare la procedura aggiornata e la documentazione privacy.
Indice
La nuova procedura autorizzata per l'installazione di impianti audiovisivi
Sarà più semplice installare impianti audiovisivi o altre apparecchiature finalizzate al controllo a distanza, all'interno della propria ditta. È questo, in sostanza, il senso di una nota del Ministero del Lavoro rivolta alle proprie Direzioni territoriali del lavoro. Cambia e si semplifica la procedura autorizzatoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori in caso di installazione di dispositivi tecnologici utili alla organizzazione ed alla sicurezza dell'azienda e dei propri dipendenti.
Cambia la procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste per l'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza.
I chiarimenti relativi allo "snellimento" procedurale sono stati previsti da una nota della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanata il 16 aprile 2012 (nota prot. 37/0007162/MAO08.A002).
In pratica, la Direzione generale ha previsto una semplificazione dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature, da installare per esigenze organizzative e produttive ovvero per motivi di sicurezza sul lavoro, che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970).
A detta del Ministero, lo snellimento si rende indispensabile visto l'aumentare spropositato di richieste di autorizzazione, dovuto sia a motivi di sicurezza che ad una riduzione notevole dei costi di acquisto ed installazione di questi sistemi. Si pensi ad attività come farmacie, oreficerie, tabaccherie, distributori di carburante, con problemi di pubblica sicurezza. L’ulteriore controllo tramite apparecchiature deve essere visto anche a favore dell’incolumità del personale presente.
Alla base: art. 4 Statuto dei Lavoratori
Alla base della procedura autorizzativa vi è l'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, che così disciplina:
“È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti... Contro i provvedimenti ... il datore di lavoro ... possono ricorrere ... al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.”
La norma prevede che l'impresa che vuole installare un impianto per esigenze organizzative/produttive o sicurezza del lavoro debba previamente accordarsi con RSA o, in mancanza, con la commissione interna. In caso di mancato accordo, il datore può fare istanza alla DTL competente, richiedendo l'autorizzazione.
Successivamente all'istanza, la DTL invia un ispettore che, con sopralluogo, valuta conformità e caratteristiche, rilasciando o meno l'autorizzazione alla installazione o messa in uso.
La semplificazione (nota 16.04.2012)
La nota ministeriale evidenzia il notevole impegno di risorse ispettive per queste procedure, distolte dal contrasto al lavoro nero e dal controllo su salute e sicurezza. Per arginare tale utilizzo e uniformare le modalità operative, il Ministero fornisce indicazioni di semplificazione.
Al fine di limitare l’utilizzo degli ispettori e agevolare l'installazione (anche per sicurezza), viene prevista la possibilità di autorizzazione da parte delle DTL senza accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi, in quanto ritenuto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio.
Diventano centrali le specifiche tecniche dell’impianto e il posizionamento delle telecamere, risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro, che diventa parte integrante del provvedimento autorizzatorio.
Resta la verifica sull'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e/o produttive.
Elementi fondamentali nel provvedimento autorizzatorio (come da nota)
- Privacy: rispetto D.Lgs. 196/2003 e provvedimenti del Garante, in particolare Provv. 8 aprile 2010 (GU n. 99 del 29 aprile 2010).
- Rispetto normativa su raccolta e conservazione delle immagini.
- Informativa: prima della messa in funzione, informativa scritta ai dipendenti su attivazione, posizionamento e funzionamento; informativa ai clienti con cartelli.
- Minimizzazione: registrare solo immagini indispensabili; telecamere orientate verso aree più esposte a rischi; limitare angoli ripresa, evitare immagini dettagliate; riprese di dipendenti solo incidentali e occasionali.
- Modifiche: nessuna modifica o aggiunta di apparecchiature se non in conformità all’art. 4 L. 300/1970 e previa comunicazione alla DTL.
- Uso immagini: immagini non utilizzabili per accertamenti su diligenza o per provvedimenti disciplinari.
- Accessi alle immagini: a ogni accesso (di norma solo per fatti criminosi o eventi dannosi) informare tempestivamente i lavoratori occupati.
- Verifica: lavoratori possono verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.