Le collaborazioni autonome con partita IVA
Questo articolo riproduce integralmente un contenuto pubblicato anni fa (riforma 2012). Aliquote IVA/IRPEF, soglie e disciplina del lavoro parasubordinato possono essere cambiate. Per una valutazione attuale (es. monocommittenza, presunzioni, ispezioni), conviene verificare normativa e prassi aggiornate.
Indice
Le collaborazioni autonome con partita IVA
Novità della riforma Fornero con particolare riguardo ai riflessi sull’attività degli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro
a cura di Umberto Ranucci, ispettore del lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro di Frosinone e cultore della materia presso la cattedra di diritto del lavoro della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino
Definizione della tipologia contrattuale
L’attività del collaboratore autonomo con partita IVA trova il proprio fondamento giuridico nel contratto d’opera definito dall’art. 2222 del cod. civ..
Si può parlare di prestazioni d’opera (che comprendono anche le consulenze professionali) nelle ipotesi in cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il prestatore d’opera svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione della prestazione, senza alcun coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
La prestazione d’opera si caratterizza per:
- assenza di vincoli di orario;
- libertà nelle scelte delle modalità tecniche di esecuzione;
- raggiungimento di un risultato;
- compenso determinato in funzione delle opere/servizio e privo di periodicità;
- assunzione del rischio economico da parte del prestatore;
- unicità e saltuarietà: unico incarico, anche se articolato in più atti in un arco temporale.
Pur non essendo obbligatoria la forma scritta, generalmente si procede alla compilazione di un “ordine di lavoro” o “contratto di prestazione d’opera”. È opportuno che contenga: descrizione dettagliata dell’opera/servizio, tempi di consegna materiali, tempi di consegna del lavoratore, prezzo, tempi di pagamento, date/modalità di recesso.
Aspetti fiscali
La prestazione d’opera tramite partita IVA è convenzionalmente definita “partita IVA individuale”.
Dal momento in cui si apre la partita IVA, per ogni prestazione occorre emettere fattura che, oltre al compenso, deve recare l’indicazione della rivalsa IVA (20%) e della ritenuta d’acconto IRPEF (20%).
I redditi sono redditi di lavoro autonomo e sono tassati in dichiarazione con acconto e saldo, applicando aliquote progressive per scaglioni di reddito.
Il titolare di partita IVA è obbligato a registrazione fatture, liquidazioni IVA periodiche e dichiarazione annuale.
Aspetti previdenziali
Il collaboratore autonomo con partita IVA è obbligato a iscriversi alla Gestione Separata INPS, salvo attività con albo/ordine dotato di cassa previdenziale specifica.
È prevista riduzione dell’aliquota per titolari di pensione e soggetti assicurati presso altre forme obbligatorie.
La contribuzione è a totale carico del lavoratore con partita IVA, con possibilità di addebitare in fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.
Le novità della riforma Fornero
Specie in regime di monocommittenza, la prestazione d’opera è stata usata per eludere tutele del lavoro dipendente o sostituire forme più onerose (es. co.co.pro.).
Uno degli obiettivi dichiarati della riforma Fornero è la lotta all’utilizzo elusivo delle collaborazioni rese da titolari di partita IVA.
La riforma introduce una presunzione relativa (“salvo prova contraria del committente”) che può portare alla trasformazione in co.co.co./co.co.pro. o, se non riconducibile a progetto, in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Presunzione (art. 69-bis D.Lgs. 276/2003): quando opera
L’art. 1, comma 26, L. 92/2012 introduce l’art. 69-bis D.Lgs. 276/2003. La presunzione opera quando ricorrono almeno due dei seguenti presupposti:
- collaborazione di durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- corrispettivo derivante (anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d’imputazione) > 80% dei corrispettivi annui complessivi percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi;
- disponibilità di una postazione fissa presso una delle sedi del committente.
Il primo requisito riguarda la durata e consente il cumulo di più periodi nell’anno.
Per il requisito economico, sorge la difficoltà per il committente di verificare in corso d’anno la posizione fiscale del collaboratore: diventa utile acquisire un’attestazione del lavoratore sul reddito presunto nel periodo d’imposta.
Il terzo presupposto consiste nella disponibilità di una sede stabilmente assegnata, anche se non esclusiva.
Esclusioni (attenuazioni)
La presunzione legale non opera quando la prestazione:
- è qualificata per competenze teoriche di grado elevato o per rilevanti esperienze;
- è svolta da soggetto con reddito minimo annuo da lavoro autonomo pari a circa € 18.000 (non inferiore a 1,25 volte il minimale Gestione Commercianti: 1,25 × 14.930);
- è resa nell’esercizio di attività professionali per le quali è richiesta iscrizione a ordine/registro/albo/ruolo/elenco.
La presunzione si applica ai rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 92/2012 (18 luglio 2012). Per i rapporti in corso a tale data, opera dopo 12 mesi.
Riflessi sull’attività degli organi di vigilanza
Quando opera la presunzione, il funzionario ispettivo non deve dimostrare la fittizietà: è il committente a dover fornire prova contraria della genuinità.
In mancanza di prova, l’organo ispettivo procede ipso iure al disconoscimento del contratto d’opera, riconducendolo alla co.co.co./co.co.pro. o, in assenza di progetto, al lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In particolare, il funzionario ispettivo, verificata la non genuinità, ha l’obbligo di:
- redigere verbale unico e trasmettere a INPS/INAIL per recupero contributi/premi; se considerato co.co.pro., il contributo non è più interamente a carico del lavoratore ma 1/3 a suo carico;
- irrogare le sanzioni amministrative per: omessa comunicazione al CPI; mancata consegna copia contratto; omesse registrazioni su LUL; omessa consegna prospetti paga (se non si usa LUL come prospetto o se LUL mancante).
Quando non opera la presunzione: accertamento subordinazione
Il funzionario può sempre ricondurre la collaborazione con partita IVA alla subordinazione, accertando gli elementi costitutivi (art. 2094 c.c.).
Il convincimento deve fondarsi sulla eterodirezione (soggezione al potere direttivo/organizzativo/disciplinare). Esistono anche indici indiziari (inserimento in organizzazione, continuità, rigidità orario, retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato).