Guide • Lavoro e legislazione sociale

Mance nel Turismo: i codici tributo per il modello F24

Risoluzione AE 16/2023: imposta sostitutiva 5% e codici tributo (1067 e correlati). Guida operativa Premium.
Nota operativa.
La disciplina sulle mance (L. 197/2022) richiede attenzione su: requisiti soggettivi, limite 25%, eventuale rinuncia del lavoratore e modalità di contabilizzazione/erogazione. In caso di dubbi, conviene verificare chiarimenti AE/INPS successivi alla Risoluzione 16/2023.

Riferimenti

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023, rende nota l’istituzione del codice tributo 1067 per il versamento, mediante Mod. F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, fissata nella misura del 5%, dovuta sulle somme destinate, nell’ambito delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.

Preme evidenziare che, per la piena operatività dell’agevolazione in esame, introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), si auspicano tempestivi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate volti a definire puntualmente l’ambito di applicazione e le modalità di gestione.

Regime fiscale e previdenziale delle mance nel turismo

Fermo restando che quanto percepito a titolo di liberalità rientra nel reddito da lavoro dipendente (art. 51, comma 1, TUIR), la Legge n. 197/2022 ha previsto un regime di tassazione sostitutiva per le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (anche con pagamenti elettronici) nel settore privato ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991).

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è fissata nella misura del 5%.

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

  • entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente per le relative prestazioni di lavoro;
  • ai lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro;
  • salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Le somme in oggetto sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi/previdenziali e INAIL e non sono computate ai fini del TFR.

Codici tributo imposta sostitutiva sulle mance

Con la Risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023 l’Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento (da parte dei sostituti d’imposta) dell’imposta sostitutiva 5% sulle mance.

Codici tributo:

  • 1067 – “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1605 – “… maturate in Sicilia e versata fuori regione …”;
  • 1917 – “… maturate in Sardegna e versata fuori regione …”;
  • 1918 – “… maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione …”;
  • 1306 – “… versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento …”.

In sede di compilazione del Mod. F24, i codici tributo sopra elencati sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con:

  • Mese di riferimento: mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM)
  • Anno di riferimento: anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA)

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