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Trattamento previdenziale dei collaboratori familiari nei settori Artigianato, Agricoltura e Commercio: le recenti indicazioni del Ministero del Lavoro

Testo storico completo (circolare Min. Lavoro 10.6.2013). Impostazione Premium, contenuto integrale.
Nota importante (contenuto storico).
Questo articolo riproduce integralmente un contenuto pubblicato anni fa (2013). Procedure e interpretazioni possono cambiare. Prima di applicare soglie/parametri (90 giorni / 720 ore) al tuo caso, conviene verificare in concreto e aggiornare le fonti.

Riferimenti

  • Accordo del 5 giugno 2013
  • Lettera circolare Ministero del Lavoro n. 10478 del 10 giugno 2013

Quadro e finalità della circolare

Il Ministero del Lavoro, con Lettera circolare n. 10478 del 10 giugno 2013, interviene per fornire indicazioni ai propri ispettori relativamente al trattamento previdenziale delle prestazioni rese da collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura.

Il Ministero chiarisce che le prestazioni rese da pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, qualora siano di natura occasionale e di tipo gratuito, non comportano l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né sono da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.

Cosa prevede la norma (principi)

La circolare nasce dalla richiesta del personale ispettivo sulla corretta valutazione della collaborazione di coniuge, parenti e affini dell’imprenditore nelle piccole realtà artigiane, agricole e commerciali.

Secondo il Ministero:

“la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, basata (…) sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare … e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.”

Ai fini dell’iscrizione alle Gestioni previdenziali INPS, la partecipazione personale al lavoro aziendale del familiare deve possedere il carattere dell’abitualità e della prevalenza.

Il Ministero afferma che:

“il lavoro reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare.”

Pertanto, se la prestazione è occasionale e gratuita, è escluso l’obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale di settore.

Richiami per settore

Settore artigiano

Art. 21, comma 6-ter, DL 269/2003 (conv. L. 326/2003): l’imprenditore artigiano può avvalersi di collaborazioni occasionali:

  • di parenti entro il terzo grado (anche studenti);
  • per un periodo complessivo non superiore a 90 giorni nell’anno;
  • a titolo di aiuto/obbligazione morale, senza compensi;
  • in caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore ad espletare l’attività.

Settore agricolo

Art. 74 D.Lgs. 276/2003: non configurano lavoro autonomo/subordinato le prestazioni rese:

  • da parenti e affini fino al quarto grado;
  • in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo;
  • a titolo di aiuto/mutuo aiuto/obbligazione morale;
  • senza corresponsione di compensi.

Settore commercio

Pur in assenza di norma specifica sulle collaborazioni occasionali, l’art. 29 L. 160/1975 (mod. L. 662/1996) prevede iscrizione gestione commercianti solo per imprese organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Tra i familiari rientrano parenti e affini entro il terzo grado: l’iscrizione scatta se partecipano personalmente al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza.

Valutazione dell’occasionalità (90 giorni / 720 ore)

Il Ministero ritiene opportuno individuare un parametro quantitativo convenzionale per uniformare la vigilanza. Prendendo spunto dal limite di 90 giorni nel settore artigiano, estende tale parametro anche agli altri settori.

  • Prestazione considerata occasionale se non supera 90 giorni annui.
  • Limite frazionabile a ore: massimo 720 ore annue (90g × 8h).

Precisazioni (come da testo):

  • se si superano i 90 giorni ma l’attività è solo poche ore al giorno, conta il tetto massimo 720 ore;
  • l’occasionalità può sussistere anche con presenza contestuale del titolare se occupato in altra attività;
  • il mancato rispetto del parametro va dimostrato dagli ispettori con elementi documentali o testimonianze.

Prestazione considerata “presuntivamente” occasionale per:

  • parenti o affini pensionati;
  • familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro.

Grado di parentela e affinità

Collaborazioni occasionali escluse da adempimenti previdenziali: tra titolare e coniuge o parenti/affini entro il terzo grado (salvo disciplina agricola fino al quarto grado).

Parenti

  • 1° grado: genitori e figli;
  • 2° grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti (figli dei figli);
  • 3° grado: bisnonni e zii, nipoti (figli di fratelli/sorelle), pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado).

Affini (parenti del coniuge)

  • 1° grado: suoceri;
  • 2° grado: nonni del coniuge e cognati;
  • 3° grado: bisnonni del coniuge, zii del coniuge, nipoti (figli dei cognati).

Tipologia di imprenditore/impresa

Il Ministero precisa che l’imprenditore può essere:

  • individuale;
  • associato: società di persone (SNC/SAS) o società a responsabilità limitata.

Per l’impresa artigiana: possibile forma individuale o società (SRL, SNC, SAS), escluse SPA e SAPA.

Per il settore agricolo, per complessità, si rinvia alle norme su coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Collaborazioni familiari non occasionali

Il Ministero ribadisce che il familiare può prestare attività non occasionale con diverse tipologie contrattuali (subordinato, autonomo o voucher).

L’attenzione della vigilanza riguarda il possibile disconoscimento di rapporti instaurati al solo fine di beneficiare di prestazioni previdenziali particolari (es. maternità), da “presidiare” con analitica istruttoria basata su acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali.

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