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Domande e risposte in tema fiscale anno 2013 (parte 2)

 

028

 

 

 

Dichiarazioni

 

 

Correzione dichiarazione IVA 2012 a credito

 

Per una società è stato spedito in data 28.2.2013 il mod. IVA 2013 per poter usufruire del credito IVA 2012 già dal 16.3.2013 in quanto superiore a € 5.000.

Avendo riscontrato un errore nella compilazione del quadro VC che non si riflette sul saldo a credito, si intende presentare una dichiarazione “correttiva nei termini”. Poiché tale dichiarazione viene spedita nel mese di aprile il relativo credito è utilizzabile in compensazione dal 16.5.2013? Cosa succede per la compensazione effettuata a marzo?

     

 

In presenza di più dichiarazioni IVA relative al 2012, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.4.2011, n. 16/E (quesito 1.4):

-     ai fini dell’applicazione delle regole sulla compensazione del credito, la dichiarazione correttiva / integrativa va considerata sostitutiva della dichiarazione originaria;

-     per la verifica del limite della compensazione (€ 5.000 / 15.000) rileva il credito risultante dall’ultima dichiarazione presentata;

-     sono comunque fatte salve (in quanto accettate dal sistema) le compensazioni operate fino alla presentazione della “nuova” dichiarazione correttiva / integrativa.

Da quanto sopra è possibile desumere che nel caso prospettato poiché il mod. IVA 2013 è presentato nel mese di aprile l’utilizzo del (residuo) credito IVA 2012 può essere effettuato dal 16.5.2013.

Per poter utilizzare il (residuo) credito IVA 2012 il 16.4.2013 è necessario presentare il mod. IVA 2013 successivamente a tale data. Infatti in tal caso la compensazione è “ancorata” alla dichiarazione IVA “originaria” presentata nel mese di febbraio 2013.

 

 

029

 

 

 

Imposte dirette

 

 

Accesso al “nuovo” regime dei minimi

 

Un avvocato nato nel 1981 ha aperto la partita IVA nel 2008 aderendo al regime dei minimi. Per i primi 2 anni di attività i compensi incassati sono stati al di sotto del limite di € 30.000; nel 2010 gli stessi sono risultati superiori al suddetto limite. Di conseguenza nel 2011 ha applicato il regime ordinario (contabilità semplificata professionisti). Anche per il 2011 i compensi hanno superato il predetto limite e quindi ha continuato nel 2012 con il regime ordinario. Per il 2012 quanto incassato non risulta superiore al limite di € 30.000.

Si chiede se per il 2013 l’avvocato possa adottare il regime dei c.d. “nuovi minimi” considerando che nel 2012 non ha superato il predetto limite e che compirà 35 anni nel 2016.

     

 

Come noto, l’art. 1, commi da 96 a 117, Legge, n. 244/2007 ha introdotto con decorrenza dal 2008 il regime dei minimi riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi / compensi pari o inferiori a € 30.000. Al superamento del limite di € 30.000 si verificava la decadenza dal regime a decorrere dall’anno successivo.

A decorrere dal 2012, come noto, l’art. 27, DL n. 98/2011, ha introdotto il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, c.d. “nuovo” regime dei minimi al cui accesso sono richieste il rispetto di una serie di condizioni mutuate in parte dal “vecchio” regime dei minimi ed in parte dal regime delle nuove iniziative.

In merito al “nuovo” regime dei minimi l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Circolare 30.5.2012, n. 17/E, una serie di chiarimenti. In particolare al par. 2.4 dopo aver evidenziato che il regime dei “nuovi” minimi può essere applicato “anche da coloro che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 purché in possesso, alla data di inizio dell’attività, dei requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto e dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007” ha precisato che “si è dell’avviso che possa accedere al regime fiscale di vantaggio anche il contribuente che, prima del 1° gennaio 2012, abbia perso e riacquistato i requisiti di cui all’art. 1, commi 96 e 99, della legge n. 244 del 2007 … Ne consegue che possono accedere al regime fiscale di vantaggio per il periodo residuo coloro che possedevano i requisiti necessari per l’applicazione del regime degli «ex minimi» alla data di inizio dell’attività e nell’anno 2011, restando ininfluenti le vicende intercorse nel periodo intermedio”.

Con riferimento al quesito posto, considerato che per il 2012 il contribuente non possedeva i requisiti di accesso al “nuovo” regime dei minimi, ancorché per tale anno non abbia superato il limite di € 30.000, dal 2013 lo stesso non può adottare tale regime.

 

 

030

 

 

 

Ravvedimento

 

 

Regolarizzazione omesso versamento rata “avviso bonario”

 

Un nostro cliente ha richiesto di rateizzazione di un “avviso bonario”. Visto che non è stata regolarmente pagata la terza rata l'Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che prima di versare la quarta va corrisposta la precedente con il ravvedimento operoso. Quali codici tributo vanno utilizzati per tale regolarizzazione?

     

 

Come noto, l’art. 10, comma 13-decies, DL n. 201/2011 ha introdotto il comma 4-bis all’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 in base al quale la rateazione non viene meno se il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, viene effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29.12.2011, n. 132/E, per consentire il ravvedimento operoso ed il versamento, tramite il mod. F24, delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi ha istituito, in particolare, i seguenti codici tributo:

-     “8929”, ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati – sanzione;

-     “1980”, ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati – interessi.

 

031

 

 

 

IRPEF

 

 

Detrazione spese 36% – 50% per spese sostenute dalla moglie a carico

 

Il marito convivente con la moglie, proprietaria dell'appartamento, può usufruire della detrazione IRPEF del 36% relativamente alle rate residue di un intervento agevolabile per il quale la moglie ha sostenuto direttamente le spese? La moglie, avendo perso il posto di lavoro e non avendo reddito per il 2012 risulta a carico.

     

 

Ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR la detrazione IRPEF 36% – 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio compete ai contribuenti che:

·    hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste effettivamente a loro carico;

·    possiedono o detengono l’immobile sul quale sono eseguiti i lavori.

Come previsto dal Ministero delle Finanze nella Circolare 11.5.98, n. 121/E la detrazione spetta anche al familiare convivente del possessore / detentore dell’immobile purché sostenga le relative spese.

Nel caso di specie il marito convivente non ha sostenuto le spese e conseguentemente non può beneficiare della detrazione in esame. Nessuna rilevanza assume il fatto che la moglie risulti fiscalmente a carico del marito.

 


 

032

 

 

 

IVA

 

 

Società di persone trasformata in società di capitali

 

Una snc si è trasformata in srl il 15.6.2012. Il bilancio 2012 della srl da depositare presso la CCIAA va redatto per il solo periodo 15.6 – 31.12.2012?

     

 

La società di capitali risultante dalla trasformazione di una società di persone intervenuta nel corso del 2012 deve redigere il bilancio da depositare presso il Registro delle Imprese relativo al periodo 1.1 – 31.12.2012. Infatti, soltanto ai fini fiscali il periodo d’imposta è suddiviso in 2, considerato il mutamento del regime di tassazione ante (IRPEF) e post trasformazione (IRES).

 


 

033

 

 

 

IVA

 

 

Società in perdita sistematica e assenza di beni nel triennio di riferimento

 

Una società di capitali risulta in perdita fiscale nel triennio 2009 – 2011. Poiché la stessa non dispone di beni nel predetto triennio di riferimento, è considerata comunque di comodo, ancorché non compili l’apposito prospetto presente nel mod. UNICO 2013 SC, con conseguente “blocco” all’utilizzo del credito IVA?

     

 

Come specificato nelle istruzioni al mod. UNICO 2013 SC, qualora la società non disponga di beni nell’anno cui la dichiarazione si riferisce ovvero nel triennio di osservazione deve indicare nel campo 7 “Casi particolari” di rigo RF74 uno dei seguenti codici:

-    “1” in assenza di beni nel 2012. In tal caso non vanno compilate le colonne 4 e 5 del prospetto;

-    2” in assenza di beni nel triennio 2009 – 2011. In tal caso non va compilato il resto del prospetto.

Nelle predette ipotesi la società è comunque considerata di comodo con conseguente assoggettamento alle limitazioni relative all’utilizzo del credito IVA 2012.

 

 

034

 

 

 

IVA

 

 

Prestazioni di servizi nei confronti di società ciclistica svizzera

 

Un massoterapista (in Italia fattura prestazioni imponibili IVA) ed un medico sportivo (in Italia fattura prestazioni esenti IVA) prestano la propria attività di assistenza della squadra durante le varie gare a favore di una società ciclistica svizzera. Le suddette prestazioni rientrano nell’art. 7-ter ovvero 7-quinquies, DPR n. 633/72?

     

 

Le prestazioni di servizi del massoterapista e del medico sportivo a favore della società ciclistica svizzera rientrano tra i servizi c.d. “generici”, non soggetti ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, per i quali non deve essere presentato il mod. Intra. Considerate le caratteristiche del cliente (operatore economico residente in un Paese a fiscalità privilegiata di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001) si rende necessario presentare all’Agenzia delle Entrate l’elenco c.d. “black list”.

 

 

035

 

 

 

IRPEF

 

 

Spese sanitarie sostenute per persona “non parente”

 

Un soggetto ha pagato nel 2012 spese sanitarie per sua cugina, affetta da un patologia esente. Le spese, risultando da un documento intestato al predetto soggetto, possono essere detratte nel relativo mod. UNICO 2013 PF?

     

 

Come disposto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le spese sanitarie, per la parte eccedente € 129,11, spetta la detrazione IRPEF del 19%. Tale detrazione, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, spetta anche per le spese sostenute nell’interesse delle persone, non a carico ex art. 12, TUIR, ossia dei soggetti indicati all’art. 433, C.c., affette dalle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta e nel limite di € 6.197,48. Il citato art. 433 riguarda:

-    il coniuge e i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

-    i generi e le nuore;

-    il suocero e la suocera;

-    i fratelli e sorelle germani o unilaterali.

Nel caso di specie, poiché colui a favore del quale è stata sostenuta la spesa (cugina) non rientra tra i soggetti sopra evidenziati, non è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%.

 

036

 

 

 

Agevolazioni

 

 

Conferimento azienda ereditata e perdita benefici fiscali della successione

 

A seguito del decesso della madre, il figlio (unico erede) ha dichiarato nella denuncia di successione di voler proseguire l’attività per almeno 5 anni per non pagare le relative imposte.

Ora il figlio intende conferire l’azienda ex art. 176, TUIR in una srl unipersonale. È possibile ritenere tale operazione quale proseguimento dell’attività, senza incorrere nel ricalcolo dell’imposta di successione?

     

 

Come disposto dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/90 sono esenti dall’imposta di successione e donazione i trasferimenti, effettuati a favore dei discendenti e del coniuge di:

-     aziende (o rami di azienda);

-     quote sociali / azioni.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario che gli aventi causa:

-     proseguano l’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento;

-     rendano apposita dichiarazione nell’atto di successione / donazione, circa la volontà di proseguire l’attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.1.2008, n. 3/E dopo aver chiarito che il conferimento “ai fini del mantenimento dell'agevolazione in parola, può essere assimilato al proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa” ha precisato che, la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è rispettata ancorché, prima del decorso di 5 anni dalla successione / donazione il beneficiario conferisca l'azienda:

-     in una società di persone, a prescindere dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;

-     in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento permettano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), C.c. (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).

Nel caso di specie quindi in capo all’erede, subentrato nell’attività della madre, non si origina la causa di decadenza dell’esenzione usufruita in sede di successione.

 

 

037

 

 

 

Imposte dirette

 

 

“Riattivazione” partita IVA sospesa e applicazione nuovo regime dei minimi

 

Un soggetto, che ha dato in affitto la propria azienda da circa 5 anni, decide di gestire in proprio per la prima volta l’attività. Considerato che la partita IVA è sospesa, può adottare il regime dei minimi nel rispetto dei prescritti parametri?  

     

 

Per accedere al nuovo regime dei minimi, come noto, è necessario rispettare, oltre ai requisiti di cui al “vecchio” regime, anche quelli delineati dall’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011. In particolare in base alla lett. a) del citato comma 2 è necessario che il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti un’attività “artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”. Nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il momento di inizio di una nuova attività si identifica con l’effettivo esercizio della stessa (ad esempio, prima effettuazione di operazioni attive ovvero passive relative all’attività caratteristica). A tal fine non assume rilevanza la mera apertura della partita IVA. Nel caso di specie quindi la presenza della partita IVA sospesa non costituisce ostacolo all’applicazione del regime in quanto il soggetto non ha svolto alcuna attività d’impresa, limitandosi all’affitto dell’unica azienda.

Va comunque tenuto presente il rispetto del requisito contenuto nella lett. c) del citato comma 2, in base al quale “qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a € 30.000”. Di conseguenza nel caso sopra descritto è necessario accertare il superamento o meno del limite di € 30.000 in capo all’affittuario.

 

 

038

 

 

 

IRPEF

 

 

Ulteriore detrazione IRPEF famiglie numerose

 

Un contribuente ha 4 figli, di cui 2 avuti con il precedente coniuge. I figli avuti dal nuovo coniuge sono a suo carico al 50%. Si chiede se e in che misura può usufruire dell’ulteriore detrazione prevista per le famiglie numerose.

     

 

L’art. 12, comma 1-bis, TUIR, riconosce ai genitori con almeno 4 figli a carico un’ulteriore detrazione (rispetto a quella ordinaria di cui al comma 1 del medesimo articolo) pari a € 1.200.  Nell’ ipotesi di genitori separati la norma distingue tra:

·      genitori non legalmente ma effettivamente separati, la detrazione va ripartita nella misura del 50%;

·      genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in base agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.1.2008, n. 1/E, tale agevolazione costituisce una sorta di “bonus complessivo … a vantaggio della famiglia numerosa”.

Il caso prospettato è stato oggetto di uno specifico quesito esaminato da parte della stessa Agenzia nell’ambito della Circolare 1.6.2012, n. 19/E (quesito 4.2). A talproposito è stato evidenziato che, nell’ipotesi in cui “il quarto figlio non sia tale anche per l’altro genitore, e quindi l’ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita a quest’ultimo, si ritiene che l’ulteriore detrazione in esame spetti per intero al primo genitore”.

Di conseguenza, per quanto riguarda il caso di specie, il contribuente, con 4 figli a carico ancorché 2 al 50%, potrà fruire della suddetta detrazione nella misura del 100%, ossia per un importo pari a € 1.200.

 

042

 

 

 

IRPEF

 

 

Cessione immobile e trasferimento detrazione 36%

 

Un privato ha recentemente acquistato il 40% di un immobile per il quale il cedente ha effettuato lavori di ristrutturazione beneficiando della detrazione del 36%.

Nell’atto di compravendita non è stato specificato nulla in merito al trasferimento delle rate residue della detrazione. Si chiede di confermare se le rate residue si trasferiscono all’acquirente, il quale ne potrà beneficiare nella corrispondente misura del 40%, mentre il rimanente 60% resta in capo al cedente.

     

 

L’art. 16-bis, comma 8, TUIR, dispone che in caso di vendita dell’unità immobiliare su cui sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal cedente è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

Per quanto riguarda il caso di specie non è ammesso il trasferimento in capo all’acquirente della detrazione corrispondente alla quota di proprietà dell’immobile acquisita. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 24.5.2009, n. 77/E, ha affrontato un caso simile a quello prospettato in vigenza dell’analoga disciplina in base alla quale “in caso di vendita  dell'unità  immobiliare  sulla  quale  sono stati realizzati gli interventi … le detrazioni … non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.”

A tal proposito è stato specificato che il trasferimento di una quota di proprietà da parte del proprietario esclusivo non determina “un corrispondente trasferimento del diritto alla detrazione in favore dell’acquirente pro-quota, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell’intero immobile”.

Di conseguenza in tutte le ipotesi di frazionamento del diritto di proprietà non è configurabile un trasferimento in capo all’acquirente delle rate residue del beneficio fiscale in esame per “motivi di cautela fiscale, al fine di evitare arbitrari spostamenti del diritto alla detrazione”.

 

 

043

 

 

 

IRPEF

 

 

Detrazione 50% e limite massimo di spesa agevolabile per il 2012

 

Un soggetto ha sostenuto nel 2010 spese per circa € 100.000 per un intervento di ristrutturazione edilizia (con una detrazione calcolata nel mod. UNICO 2011 nel limite di € 48.000). Alla luce dell’aumento della detrazione IRPEF dal 36% al 50% e dell’aumento del relativo limite di spesa agevolabile da € 48.000 a € 96.000, avendo riavviato i lavori nel secondo semestre 2012, può beneficiare per le spese sostenute in tale periodo della detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di € 96.000?

     

 

Per le spese sostenute dal 26.6 al 31.12.2012, il contribuente potrà beneficiare della detrazione nella misura del 50% nel limite di € 96.000, però al netto delle spese agevolate nel 2010. Il caso di specie riguarda infatti un’ipotesi di prosecuzione di lavori precedentemente iniziati. Pertanto per individuare l’ammontare massimo di spesa agevolabile per il 2012 è necessario considerare anche quanto già usufruito in precedenza. Di fatto, quindi, il limite massimo di spesa agevolabile risulta pari a € 48.000 (96.000 - 48.000).

 

 

044

 

 

 

IVA

 

 

Fatturazione trasporto extra-UE a committente UE

 

Una ditta di spedizioni italiana deve fatturare un trasporto di beni dall’Italia in Svizzera ad un cliente (committente) tedesco, soggetto passivo d’imposta. È corretto fatturare la prestazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 e presentare il mod. Intra?

     

 

Il caso di specie costituisce una prestazione di servizi c.d. “generica”, non rilevante ai finiIVA in Italia. In capo alla ditta di spedizioni italiana sussiste l’obbligo di emissione della fattura senzaapplicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 riportando sulla stessa che trattasi di operazione non soggetta ad IVA e l’indicazione “inversione contabile”.

Inoltre, tale operazione variepilogata nei modd. Intra. Va comunque rilevato che, se l’operazione in esame nello Stato UE del committente (Germania) risulta non assoggettata ad IVA, ai sensi dell’art. 50, comma 6, DL n. 331/93 non è necessario ricomprendere la stessa nei modd. Intra. 

 

 

045

 

 

 

IRPEF

 

 

Deduzione abitazione principale e contribuente non residente

 

Un soggetto residente in Germania è proprietario di alcuni appartamenti in Italia. In sede di compilazione del mod. UNICO 2010 quale “residente all’estero”, ha utilizzato il codice 1 (abitazione principale) con riguardo ad un immobile nel quale risiedono i genitori.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha negato l’attribuzione della deduzione relativa all’abitazione principale. È corretta la ripresa effettuata dall’Ufficio?

     

 

La risposta è affermativa. L’utilizzo del codice “1” (abitazione principale) del quadro RB del mod. UNICO consente al contribuente di beneficiare della deduzione relativa all’abitazione principale. Tale agevolazione non può essere applicata nel caso di specie. L’art. 24, comma 2, TUIR infatti, tra gli oneri ammessi in deduzione in capo ai soggetti non residenti, non contempla la deduzione prevista per il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR. In sede di compilazione della dichiarazione il soggetto in esame doveva utilizzare, anziché il codice “1”, il codice “10”, in quanto trattasi di unità immobiliare concessa in comodato a familiari che vi dimorano abitualmente.

 

046

 

 

 

IRPEF

 

 

Detrazione interessi passivi acquisto abitazione principale

 

Nel 2012 un contribuente era proprietario al 100% di un immobile (prima casa) acquistato con mutuo ipotecario, per il quale nel 2012 la banca ha certificato il pagamento di € 900 di interessi passivi. Nel marzo 2012 l’immobile è stato ceduto ed estinto il relativo mutuo.

Contestualmente il soggetto ha acquistato, in comproprietà al 50% con la compagna, un’altra casa che entrambi destinano a prima abitazione, stipulando insieme un nuovo mutuo per il quale gli interessi passivi sostenuti ammontano a € 4.600.

Per entrambi i mutui è soddisfatto il requisito del rapporto tra capitale chiesto a mutuo e costo d’acquisto dell’immobile. L’ipotesi di detrarre per la compagna € 2.000 (massimo importo detraibile e solo per il secondo mutuo) e € 2.900 per il contribuente (900 per il primo mutuo e 2.000 per il secondo mutuo) è corretta?

     

 

L’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR, consente di detrarre gli interessi passivi, relativi a mutui contratti per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, entro il limite di € 4.000. Nel caso in cui il mutuo sia cointestato, la detrazione va ripartita tra gli stessi per la propria quota di competenza (50%). L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.10.2010, n. 39/E ha riconosciuto la possibilità di cumulare le detrazioni per interessi passivi in capo ad un coniuge che, nel corso d’anno risulti contemporaneamente titolare di 2 mutui per abitazione principale, rispettivamente nella misura del 50% e del 100%, a condizione che sia proprietario, anche per quota, di ciascun immobile. L’Agenzia ha in ogni caso precisato che il tetto di € 4.000 è inderogabile e costituisce l’importo massimo complessivo di cui il contribuente può usufruire.

Per quanto riguarda il caso di specie la soluzione prospettata è da ritenersi ammissibile anche in virtù del fatto che il contribuente ha provveduto ad estinguere il primo mutuo, in occasione della cessione del relativo immobile (in relazione a quest’ultimo il limite di interessi detraibili ammonta ad € 4.000). Di conseguenza la detrazione per la companga è pari a € 2.000 (si tratta di immobile in comproprietà al 50%), mentre per il contribuente è così distribuita:

·    € 900 per il primo mutuo, del quale risulta essere intestatario al 100%;

·    € 2.000 per il secondo mutuo (si tratta di immobile in comproprietà al 50%).

La somma totale usufruibile dal contribuente pari ad € 2.900, rispetta il limite massimo di € 4.000.

 

 

047

 

 

 

Imposte dirette

 

 

Inizio attività e adozione del regime ordinario

 

Un soggetto ha iniziato l’attività di agente di commercio a fine 2012. Nel mod. AA9/2011 non ha barrato la casella relativa al regime dei minimi. In tale periodo ha emesso soltanto 1 fattura pari a circa € 2.000 + IVA. Nel 2013 avendo i relativi requisiti può passare al regime dei minimi (non ha ancora emesso alcuna fattura)?

     

 

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2012, n. 17/E il soggetto in possesso dei requisiti per il regime dei minimi ex art. 27, DL n. 98/2011 che in sede di inizio attività applica il regime ordinario con l’emissione quindi di fatture con IVA, manifesta tramite il comportamento concludente l’intenzione di adottare tale regime in luogo di quello dei minimi. Tale opzione, da comunicare nell’ambito del quadro VO del mod. IVA 2013, vincola il contribuente fino a revoca, con un minimo di 3 anni. Di conseguenza il soggetto in esame che ha applicato il regime ordinario, ancorché in presenza dei requisiti del regime dei minimi, deve continuare ad applicarlo almeno fino al 2014.

 

 

048

 

 

 

IRPEF

 

 

Rivalutazione beni e passaggio da contabilità semplificata a ordinaria

 

Una società di persone in contabilità semplificata nel 2008 ha rivalutato un immobile ai sensi del DL n. 185/2008, senza affrancare la riserva di rivalutazione. Nel 2013 la società è passata alla contabilità ordinaria. Tale passaggio determina la necessità di ricostituire la riserva di rivalutazione con conseguente tassazione della stessa in caso di distribuzione?

     

 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.3.2009, n. 11/E e confermato nella Risoluzione 5.8.2009, n. 202/E, la rivalutazione poteva essere effettuata anche dalle imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata. Tuttavia tali soggetti non potevano applicare la disciplina del saldo attivo di rivalutazione “considerato che lo stesso, in assenza di un bilancio formale, non risulta esposto in contabilità”. Il passaggio alla contabilità ordinaria, comporta che, secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 18.6.2001, n. 57/E “al momento della successiva attivazione della contabilità sistematica [ordinaria], il contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. In tal caso l’iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà ricostituzione di alcuna riserva di rivalutazione”.

Di conseguenza, nel caso di specie, la società non deve ricostituire la riserva di rivalutazione.

 

 

049

 

 

 

Bilancio

 

 

Deposito del bilancio approvato in seconda convocazione

 

In una srl l’assemblea di approvazione del bilancio è stata convocata in prima convocazione il 29.4.2013 e in seconda convocazione il 14.5.2013. Essendo l’approvazione avvenuta in seconda convocazione, è corretto provvedere al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni da tale data o l’adempimento doveva essere comunque effettuato entro il 29.5?

     

 

L’art. 2435, comma 1, C.c. dispone che “entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio … deve essere, a caura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese …”. Il termine di 30 giorni decorre dalla data di effettiva approvazione, ancorché quest’ultima sia avvenuta in seconda convocazione.

Di conseguenza, nel caso di specie, il bilancio va depositato entro il 13.6.2013.

 

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