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Gestione Separata INPS e IVS Artigiani e Commercianti: le aliquote per il 2013

    Riferimenti:

 

  • Art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007
  • Artt. 1 e 2, Legge n. 233/90
  • Art. 2, commi 26 e seg., Legge n. 335/95
  • Circolari INPS 8.2.2013, n. 24 e 12.2.2013, n. 27


 

 

GESTIONE SEPARATA INPS

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo le seguenti categorie di soggetti:

à     collaboratori coordinati e continuativi.

Secondo quanto precisato dall’INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 9, l’obbligo contributivo interessa sia i rapporti di collaborazione a progetto che le collaborazioni occasionali definite dalla Legge Biagi, ossia i rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente;

à     venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento della contribuzione sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell’anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).

Si rammenta che le prestazioni occasionali vanno assoggettate a contribuzione previdenziale se è configurabile un rapporto di collaborazione e non è invece configurabile un rapporto di lavoro autonomo. Conseguentemente, le prestazioni di:

¨  collaborazione occasionale sono soggette all’obbligo contributivo in ogni caso, a prescindere dagli importi complessivamente erogati;

¨  lavoro autonomo occasionale sono soggette all’obbligo contributivo soltanto qualora i compensi siano superiori a € 5.000.

Al fine di distinguere le predette tipologie di rapporti è necessario fare riferimento all’art. 2222, C.c. secondo il quale il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per:

-      assenza di coordinamento dell’attività con il committente;

-      mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;

-      carattere episodico dell’attività;

-      completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione;

à     associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:

t    che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;

t    che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;

t    imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa;

à     soci – amministratori di srl commerciale.

Con riferimento al socio di una srl commerciale che contestualmente:

-   partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

-   ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso;

si evidenzia che la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15 ha confermato la compatibilità della “doppia iscrizione” così come sempre sostenuto dall’INPS.

Di conseguenza, è necessaria l’iscrizione e la contribuzione:

-    alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;

-    alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore;

à     lavoratori autonomi sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;

à     lavoratori autonomi non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza.

Lavoratori autonomi provvisti di Cassa previdenziale

Si rammenta che l’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011, ha individuato gli obblighi contributivi per i soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza. In particolare:

à     il citato comma 11, come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, prevede che anche i soggetti già pensionati, se continuano a svolgere l’attività professionale il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo, sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, applicando un’aliquota che non può essere inferiore al 50% di quella ordinariamente prevista dalla Cassa stessa.

A tal fine le singole Casse previdenziali dovevano adeguare i propri statuti entro il 6.1.2012; in caso di mancato adeguamento, è scattata l’applicazione “automatica” della contribuzione soggettiva a carico dei soggetti in esame con applicazione di una “aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria”.

Detti soggetti sono comunque esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;

à     il citato comma 12 ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, in base alla quale sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS:

Þ  sia i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale;

Þ  sia i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).

Ciò si verifica in quanto lo statuto di alcune Casse prevede l’esclusione dall’obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un determinato reddito minimo, che esercitano l’attività di tirocinio o praticantato oppure che risultano già iscritti ad un’altra copertura contributiva per un’altra attività contestualmente esercitata oltre a quella professionale.

Secondo quanto precisato dall’INPS nella citata Circolare n. 99:

“Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.

 

 

Peraltro, l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l’esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS.

 

Si evidenzia che l’Istituto, al fine di recuperare il mancato versamento di contributi da parte di detti soggetti, ha attivato la c.d. “Operazione PoseidOne”, che prevede l’invio di lettere di invito al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata ai professionisti che:

§     hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo;

§     hanno versato alla relativa Cassa di appartenenza esclusivamente il contributo integrativo;

§     non hanno versato i contributi alla Gestione separata INPS per detti redditi.

Va comunque evidenziato che, come precisato dall’INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, se lo statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata; infatti, il contribuente può esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa.

Di conseguenza se il professionista non si è iscritto e non ha versato il contributo soggettivo alla propria Cassa:

§     per opzione (lo Statuto della Cassa lo avrebbe consentito), lo stesso può scegliere di versare l’omessa contribuzione:

-      alla Gestione separata INPS come richiesto con la cartella di pagamento;

ovvero

-      alla Cassa di appartenenza.

In tal caso l’accertamento sarà annullato previa acquisizione della relativa documentazione.

§      per obbligo (lo statuto della Cassa non lo consentiva), l’accertamento non può essere annullato ed il soggetto può soltanto versare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS.

ALIQUOTE E MASSIMALE APPLICABILI PER IL 2013

Relativamente alle aliquote contributive della Gestione separata INPS, va innanzitutto evidenziato che:

à     l’art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha fissato la misura applicabile a decorrere dal 2008;

à     l’art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha disposto, con effetto dall’1.1.2012, l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

Con l’art. 1, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), a seguito della modifica del citato comma 79, è disposto che per il 2013:

à     l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai soggetti privi di altra copertura previdenziale è fissata nella medesima misura prevista per il 2012, ossia pari al 27%, aumentata dell’ulteriore aliquota dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi con la tutela della maternità, agli assegni al nucleo familiare, alla malattia, ecc.;

à     l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali è fissata nella misura del 20% (per il 2012 la stessa era pari al 18%).

Recentemente l’INPS, con la Circolare 12.2.2013, n. 27, relativamente ai contributi dovuti per il 2013, ha:

à     confermato la misura delle aliquote al 27,72% e al 20%;

à     individuato in:

-  99.034 il massimale di reddito contributivo annuo;

-   € 15.357il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo.

Di conseguenza:

soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale

“altri” soggetti

(pensionati e iscritti ad altre forme previdenziali)

27,72%

20%

 

 

Nella citata Circolare n. 27, l’Istituto rammenta che, in applicazione della c.d. “cassa allargata”, le somme erogate entro il 12.1.2013 ai collaboratori a progetto / co.co.co. (i cui compensi sono assimilati, ai sensi dell’art. 51, TUIR, ai redditi da lavoro dipendente) e riferite a prestazioni effettuate nel 2012 sono assoggettate a contribuzione in base a quanto previsto per il 2012.

 

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra committente e percipiente non hanno subito modifiche e possono quindi essere così riepilogate.


soggetto obbligato

onere contributivo

versamento

“causale contributo”
nel mod.
F24

a cura del

termine

co.co.pro.

co.co.co.

venditore porta a porta

lavoratore autonomo occasionale

   2/3 a carico del committente

   1/3 a carico del prestatore

committente

entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

-  CXX se privi di altra copertura previdenziale (27,72%)

-  C10 per gli altri soggetti (20%)

associato in partecipazione

   55% a carico dell'associante

   45% a carico dell'associato

associante (committente)

entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

-  CXX se privi di altra copertura previdenziale (27,72%)

-  C10 per gli altri soggetti (20%)

lavoratore autonomo:

-   senza cassa previdenziale di appartenenza

-   non iscritto alla cassa di appartenenza

Interamente a carico del lavoratore

(possibilità di maggiorare il compenso del 4%)

professionista

entro il termine previsto per le imposte sui redditi con la modalità dell'acconto (80%) e del saldo

-  PXX se privi di altra copertura previdenziale (27,72%)

-  P10 per gli altri soggetti (20%)

 

 

GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI


SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE IVS

In linea generale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:

àgli artigiani;

àgli esercenti attività commerciali;

per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori.

Sono ricompresi tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS anche:

§     i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore;

§     i soci di srl che svolgono attività commerciale;

§     il socio di srl unipersonale;

§     i soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana;

§     i soci di snc aventi ad oggetto un’attività d’impresa di natura commerciale, se sussiste “la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità e della prevalenza”;

§     i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere nonché gli operatori e le guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni previste per i diversi settori.

 

Si rammenta che:

-    il socio lavoratore di una srl commerciale, amministratore della stessa, come accennato, è obbligato all’iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e dell’abitualità dell’attività), nonché di iscrizione alla Gestione separata INPS per il reddito derivante dall’attività di amministratore;

-    secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti per i soci di srl, qualora gli stessi siano detentori di una partecipazione minima nella società e, ancorché svolgano con carattere di abitualità e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non abbiano alcuna responsabilità d’impresa e non rivestano alcuna carica sociale.

L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia colui che ha un ruolo di gestione nella società.

ALIQUOTE e minimali / massimali per il 2013

Come noto, l’art. 24, comma 22, DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, ha disposto l’aumento delle aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS a decorrere dall’1.1.2012, nelle seguenti misure:

§   dell’1,3% dal 2012;

§   dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere la misura del 24%.

La predetta disposizione ha lasciato inalterata l’applicazione:

  • dell’aliquota agevolata per i collaboratori di età non superiore a 21 anni;
  • della maggiorazione di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito di seconda fascia”;
  • della riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età e già pensionati, di cui all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.
 

Secondo quando specificato dall’INPS nel Messaggio 5.12.2012, n. 020028, il beneficio della riduzione contributiva al 50% non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS che abbiano compiuto l’età di 65 anni. Pertanto, per tali soggetti la contribuzione è dovuta per l’intero ammontare;

  • dell’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni di maternità;
  • a carico dei soli commercianti, della maggiorazione dello 0,09%,a copertura dell’indennizzo previsto a favore degli stessi in caso di cessazione dell’attività. Si rammenta chel’art. 35, comma 1, Legge n. 183/2010 ha prorogato tale ulteriore contribuzione fino al 2014.

Recentemente l’INPS nella Circolare 8.2.2013, n. 24, ha comunicato che per il 2013:

à     l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del:

§     21,75% per gli artigiani;

§     21,84% per i commercianti.

Dette misure, come accennato, sono ridotte di 3 punti percentuali per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni (la riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni), ed incrementate di 1 punto percentuale per i soggetti con reddito di 2a fascia;

à     il reddito minimo è pari a € 15.357;

à     il reddito massimo è fissato a € 75.883 (€ 99.034 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);

à     gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale sono stati così fissati:

t     prima fascia di reddito          Þ   fino a € 45.530

t     seconda fascia di reddito     Þ   da € 45.531 a € 75.883 (€ 99.034 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95).

Le aliquote contributive IVS per il 2013 possono quindi essere così schematizzate:

 

ALIQUOTE 2013 – GESTIONE IVS

REDDITO

TITOLARE, SOCIO e COLLABORATORE DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI

COLLABORATORE DI ETÀ

NON SUPERIORE A 21 ANNI

Artigiani

Commercianti

Artigiani

Commercianti

fino a € 45.530

21,75%

21,84%

18,75%

18,84%

da € 45.531 a € 75.883

ovvero

da € 75.884 a € 99.034 (*)

22,75%

22,84%

19,75%

19,84%

(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

Si rammenta che, come ribadito nella citata Circolare INPS n. 24:

  • i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e non soltanto sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
  • il minimale ed il massimale rappresentano limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante nell’impresa.

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

Le modalità ed i termini di versamento non hanno subito modifiche rispetto al passato e quindi i versamenti dei contributi IVS dovuti per il 2013 dovranno essere così effettuati:

 

ACCONTI

4 quote fisse, sulla base del reddito minimale (€ 15.357), entro il:

-  16.5.2013

-  20.8.2013 (la proroga di Ferragosto è ora a regime)

-  18.11.2013 (il 16.11 cade di sabato)

-  17.2.2014 (il 16.2 cade di domenica)

2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il:

-  17.6.2013 (il 16.6 cade di domenica) ovvero 17.7 con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di prima rata

-  2.12.2013 (il 30.11 cade di sabato), a titolo di seconda rata

SALDO

16.6.2014 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%)

 

Come di consueto, ai fini della compilazione della "Sezione INPS" del mod. F24, vanno riportati i seguenti dati:

-      codice della competente sede INPS;

-      numero di matricola del contribuente;

-      periodo di riferimento;

-      “causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici:


soggetti

causale contributo

descrizione

Artigiani

AF

Contributi dovuti sul reddito minimale

AP

Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale

APR

Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate

API

Interessi su rate o per differimento

Commercianti

CF

Contributi dovuti sul reddito minimale

CP

Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale

CPR

Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate

CPI

Interessi su rate o per differimento

 

 

Come precisato nella citata Circolare n. 24, a seguito della recente attivazione del “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it dal 2013 l’INPS non invierà più al contribuente le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi dovuti. Dette informazioni, infatti, possono (devono) essere prelevate direttamente dal soggetto interessato o dal soggetto delegato, tramite l’opzione “Dati del mod. F24” presente nel citato Cassetto previdenziale, attraverso la quale è possibile, tra l’altro stampare in formato “pdf” il modello utilizzabile per il versamento.



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