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· Accordo del 5 giugno 2013
Il Ministero del Lavoro, con Lettera circolare n. 10478 del 10 giugno 2013, interviene per fornire indicazioni, ai propri ispettori, relativamente al trattamento previdenziale delle prestazioni rese da collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura.
Il Ministero chiarisce che le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, qualora siano di natura occasionale e di tipo gratuito, non comportano l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né sono da ricondurre alla fattispecie della subordinazione. |
Il Ministero del Lavoro, nella Lettera circolare in oggetto, interviene a fronte della richiesta pervenuta da parte del proprio personale ispettivo in ordine alla corretta valutazione della collaborazione di coniuge, parenti e affini dell’imprenditore, nelle piccole realtà del settore artigiano, agricolo e commerciale.
Il Ministero, nel proprio ragionamento, muove dal presupposto che:
“la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, basata (…) sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.” |
Inoltre, ricorda il Ministero, ai fini dell’iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS, la partecipazione personale al lavoro aziendale del familiare dell’imprenditore, individuale o socio, deve possedere il carattere dell’abitualità e della prevalenza.
Posto quanto sopra, il Ministero sostiene che:
“il lavoro reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare.” |
Pertanto, qualora la prestazione del familiare abbia natura occasionale e non preveda la corresponsione di alcun compenso è da escludere l’obbligo di iscrizione alla relativa Gestione previdenziale di settore. |
A supporto di tale impostazione, il Ministero ripropone le norme che regolano l’iscrizione alle gestioni previdenziali del settore artigiano, agricoltura e commercio.
Per quanto riguarda il settore artigiano, l’articolo 21, comma 6 ter del D.L. n. 269/2003 (conv. in Legge n. 326/2003) stabilisce che gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi di collaborazioni occasionali:
· di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente,
· per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni,
· con “carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale”, ovvero senza corresponsione di compensi,
· rese nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa.
Per quanto riguarda il settore agricolo, l’articolo 74 del D.Lgs n. 276/2003 stabilisce che non configurano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni rese:
· da parenti e affini sino al quarto grado,
· in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo,
· a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale,
· senza corresponsione di compensi.
Per quanto riguarda il settore del commercio, pur in assenza di una espressa disposizione relativa alle collaborazioni occasionali, l’art. 29 della Legge n. 160/1975, come modificato dalla Legge n. 662/1996, prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Tra questi ultimi rientrano i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In altre parole, il familiare è iscrivibile alla gestione esercenti attività commerciale qualora presti l’attività in maniera abituale e prevalente.
Il Ministero del Lavoro sostiene che, essendo il fattore “occasionalità” l’elemento discriminante per l’esclusione o meno dell’obbligo di iscrizione del familiare dell’imprenditore all’ente previdenziale di riferimento, risulta
“opportuno individuare un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea generale al fine di uniformare l'attività di vigilanza in ordine all'accertamento delle collaborazioni "familiari"”. |
A tal fine, prendendo spunto dalla disciplina prevista per il settore artigiano che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale gratuita, il Ministero ritiene di poter estendere tale parametro anche agli altri settori.
Pertanto, in tutti i citati settori l’attività prestata dal familiare si considera occasionale qualora non superi un periodo complessivo nel corso dell’anno di 90 giorni. |
Il limite quantitativo di 90 giorni è frazionabile a ore per un limite massimo corrispondente a 720 ore annuali (90g x 8h).
A riguardo il Ministero precisa che:
· nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue;
· l’occasionalità della prestazione del familiare si realizza anche in caso di contestuale presenza del titolare dell’azienda ove lo stesso sia occupato in altra attività.
Il mancato rispetto del parametro quantitativo deve essere dimostrato dal personale ispettivo mediante acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale. |
Fermo restando che nella generalità dei casi l’occasionalità dell’attività del familiare dovrà essere valutata nei termini sopra esposti, il Ministero individua alcuni soggetti la cui prestazione viene considerata “in via presuntiva” di natura occasionale. Si tratta in particolare di:
· parenti o affini dell’imprenditore pensionati;
· familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro.
Riguardo al grado di parentela che deve sussistere tra imprenditore e familiare, il Ministero precisa che le collaborazioni occasionali da escludere dagli adempimenti di carattere previdenziale sono quelle instaurate tra il titolare dell'azienda e il coniuge o parenti/affini entro il terzo grado.
Resta ferma la specifica disciplina applicabile nel settore agricolo che considera i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado. |
Il Ministero ricorda che sono parenti:
· di primo grado i genitori e i figli;
· di secondo grado i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
· di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.
Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge:
· di primo grado i suoceri;
· di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
· di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.
Per quanto riguarda la tipologia di imprenditore presso il quale il familiare presta la propria attività e al quale compete l’eventuale obbligo contributivo, il Ministero precisa che si può trattare in generale di imprenditore
· individuale,
· associato, sia in forma di società a carattere personale (Snc e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata.
Per quanto riguarda l’impresa artigiana, essa può essere esercitata in forma:
· individuale
· di società (a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice). Restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni.
Per quanto riguarda il settore agricolo, il Ministero, per la complessità delle disposizioni, rimanda alle specifiche norme su coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Il Ministero ribadisce che il familiare dell'imprenditore può prestare la propria attività in maniera non occasionale sulla base di differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher.
In tal caso, l’interesse del Ministero è rivolto all’eventuale disconoscimento di rapporti con familiari instaurati al solo fine di beneficiare di prestazioni previdenziali particolari (ad esempio iscrizione alla gestione INPS in concomitanza di eventi che danno diritto alle prestazioni di maternità). Tale disconoscimento dovrà comunque essere “presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate.”
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