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Domande e risposte in tema fiscale anno 2013 (parte 1)



 

 

 

001

 

 

 

IVA

 

 

 

Cessione appartamento con opzione imponibilità e acconti esenti IVA

 

Un’impresa edile a breve deve rogitare la cessione di un appartamento di nuova costruzione. Per tale operazione l’impresa edile ha incassato 2 acconti fatturati in esenzione IVA (l’appartamento risulta ultimato da più di 5 anni e pertanto fino al 26.6.2012 la relativa cessione era esente IVA).

In sede di rogito l’impresa può optare per l’imponibilità e quindi assoggettare ad IVA quanto incasserà a titolo di saldo? Se si, gli acconti incassati in precedenza dovranno essere modificati?

     

 

Come disposto dal nuovo n. 8-bis del comma 1 dell’art. 10, DPR n. 633/72, introdotto a decorrere dal 26.6.2012 ad opera dell’art. 9, DL n. 83/2012, le cessioni di fabbricati uso abitativo effettuate dalle imprese che li hanno costruiti da più di 5 anni in luogo dell’esenzione possono essere assoggettate ad IVA previa opzione da parte del cedente.

Quindi, nel caso in esame, poiché l’immobile è ultimato da più di 5 anni, l’impresa edile cedente può manifestare in atto l’opzione per il regime di imponibilità IVA.

Quanto fatturato anteriormente a titolo di acconto in regime di esenzione IVA deve essere considerato “cristallizzato” in base alla normativa allora vigente e di conseguenza gli acconti non vengono attratti nell’imponibilità scelta in sede di stipula dell’atto di compravendita. Infatti, così come previsto dall’art. 6, comma 4, DPR n. 633/72, qualora anteriormente alla stipula del rogito notarile sia pagato in tutto / parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata ai fini IVA in corrispondenza della data di pagamento limitatamente a quanto incassato. La “cristallizzazione” del regime IVA applicato agli acconti è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Circolare 1.3.2007, n. 12/E emanata con riferimento alle novità introdotte dal DL n. 223/2006.

Per effetto di quanto sopra esposto l’impresa edile fatturerà con IVA soltanto la parte di corrispettivo incassato in sede di saldo.

 

 

002

 

 

 

IVA

 

 

Acquisto “buoni spesa”

 

Nel mese di dicembre 2012 una società ha acquistato 50 “buoni spesa” che ha regalato, in occasione delle Festività, ai propri dipendenti e ad alcuni clienti.

Per tale acquisto ha ricevuto una fattura senza applicazione dell’IVA. È corretto tale comportamento?

     

 

La risposta è positiva. L’argomento è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.1.2011, n. 21/E. In tale occasione l’Agenzia ha evidenziato che la cessione del buono dal soggetto emittente a favore del cliente non assume rilevanza ai fini IVA in quanto trattasi di “movimentazione finanziaria” ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

La rilevanza ai fini IVA è collegata all’utilizzo del “buono spesa” da parte del dipendente / cliente presso l’esercizio commerciale convenzionato.

 

 

 

003

 

 

 

Adempimenti

 

 

Detrazioni per familiari a carico e comunicazione al datore di lavoro

 

L’incremento delle detrazioni per familiari a carico previsto dalla Finanziaria 2013 comporta per il  dipendente l’obbligo di ripresentare al datore di lavoro la comunicazione necessaria ai fini della fruizione delle detrazioni stesse?

     

 

Per effetto della modifica apportata all’art. 23, comma 2, lett. a), DPR n. 600/73 ad opera dell’art. 7, comma 2, lett. e), DL n. 70/2011 è stato soppresso l’obbligo, da parte dei dipendenti e pensionati,  di comunicare annualmente al sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico.

Pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono la relativa ripresentazione.

La variazione dell’ammontare delle detrazioni spettanti dall’1.1.2013 disposta dalla Legge di Stabilità non rientra tra quelle che richiedono la presentazione di una nuova dichiarazione da parte del dipendente / pensionato.

 

 

 

004

 

 

 

Imposta di registro

 

 

Affitto ramo d’azienda e variazione canone

 

Dal 2000 è in corso un contratto di affitto di ramo d’azienda. Ora le parti intendono ridurre dal 2013 il canone. Poiché il valore dell’azienda è costituito per più del 50% dall’immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività, si rende necessario versare in sede di registrazione della variazione l’imposta di registro dell’1% come disposto dall’art. 35, comma 10-quater, DL n. 223/2006?

     

 

L’art. 35, comma 10-quater, DL n. 223/2006, prevede che anche all’affitto d’azienda debba essere applicato, a determinate condizioni, il regime delle locazioni immobiliari.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 16.11.2006, n. 33/E e 1.3.2007, n. 12/E la suddetta norma è caratterizzata da un chiaro intento antielusivo e pertanto applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 12.8.2006.

Nel caso di specie si ritiene che la modifica del canone di locazione non possa essere qualificata come un “nuovo contratto” e pertanto non sussiste la necessità di verificare l’applicazione della citata disposizione.



 

 

005

 

 

 

IVA

 

 

“Nuovo” regime dei minimi e variazione attività

 

Un soggetto (con diploma di geometra) ha iniziato l’attività nel maggio 2009 come disegnatore tecnico (codice attività 74.10.30) applicando il regime dei minimi. Nel 2012 si iscrive all’Albo dei geometri avendo superato l’esame. Di conseguenza è stata fatta una variazione dati all’Agenzia delle Entrate comunicando il nuovo codice attività (71.12.30).

Si chiede se la modifica dell’attività nel 2012 comporta la fuoriuscita dal regime dei “nuovi” minimi dal 2013?

     

 

Come noto, per applicare il “nuovo” regime dei minimi è necessario verificare sia i requisiti richiesti dal “vecchio” regime (art. 1, commi 96 e 99, Legge n. 244/2007), sia quelli previsti dall’art. 27, DL n. 98/2011, ossia:

a)      non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa o di lavoro autonomo;

b)      l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente;

c)      qualora l’attività costituisca proseguimento di attività svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve superare 30.000 euro.

In particolare, la verifica del requisito riportato alla lett. b) va effettuata con riferimento al momento di inizio attività e non con riferimento al successivo momento di modifica dell’attività stessa. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente, possedendo non solo le caratteristiche di cui ai citati commi 96 e 99, ma anche i requisiti dell’art. 27, dall’1.1.2012 è transitato al “nuovo” regime dei minimi. La modifica dell’attività nel corso del 2012, con conseguente comunicazione del nuovo codice, non ha, dunque, rilevanza. Ne consegue che il soggetto in esame potrà adottare tale regime fiscale agevolato fino alla scadenza dei 5 anni previsti per l’agevolazione stessa o al compimento dei 35 anni.

 

 

006

 

 

 

Reddito d’impresa

 

 

Rivalutazione immobile e stipula contratto preliminare di compravendita

 

Un’impresa ha provveduto, nel bilancio 2008, alla rivalutazione di un immobile ai sensi del DL n. 185/2008, attualmente locato. La società nel corso del 2013 intende stipulare con il locatario un preliminare di vendita, provvedendo al rogito nel 2014. La stipula del preliminare, posto che viene effettuata prima del termine del periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione, determina l’inefficacia della stessa?

     

 

Come noto, la cessione, l’assegnazione ai soci, la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore degli immobili oggetto di rivalutazione ex art. 15, DL n. 185/2008 nel bilancio 2008, prima della data di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, prima del 2014), determina l’inefficacia della rivalutazione, con conseguente determinazione della plusvalenza senza tener conto del maggior valore, ossia sulla base del costo ante rivalutazione.

Di conseguenza la stipula, nel 2013, di un contratto preliminare di compravendita, non determina la decadenza della rivalutazione, posto che lo stesso non comporta il trasferimento della proprietà in capo al promissario acquirente.

 

 

007

 

 

 

IVA

 

 

Ampliamento immobile e aliquota IVA 4%

 

Un soggetto deve appaltare dei lavori di ampliamento della propria abitazione nell’ambito del c.d. “piano casa”. Si chiede se e a quali condizioni può richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%?

     

 

La risposta è positiva. Infatti, come precisato nelle CM 30.11.2000, n. 219/E e 1.3.2001, n. 19/E, è possibile usufruire dell’aliquota ridotta del 4% anche per i lavori di ampliamento della “prima casa”. Ciò a condizione che:

·    il committente non possieda un’altra abitazione nel medesimo Comune, diversa da quella oggetto di ampliamento;

·    i locali di nuova costruzione non configurino una nuova unità immobiliare né siano tali da poter essere successivamente destinati ad un’autonoma unità immobiliare;

·    anche dopo l’ampliamento l’immobile continui ad essere “non di lusso”, ex DM 2.8.69.

 

 

008

 

 

 

IVA

 

 

Applicazione del pro-rata e utilizzo di una percentuale “previsionale”

 

Una società immobiliare chiuderà il 2012 con una percentuale di pro-rata pari a circa il 63%. Poiché nel 2013 continuerà a fatturare con IVA i canoni di locazione, mentre per gli immobili da vendere applicherà l’IVA per opzione in atto, è possibile utilizzare una percentuale di pro-rata del 100% e quindi detrarre interamente l’IVA a credito?

     

 

Come disposto dall’art. 19, comma 5, DPR n. 633/72 i contribuenti che nell’anno precedente hanno detratto l’IVA a credito sulla base del c.d. “pro-rata” devono applicare provvisoriamente tale percentuale anche nell’anno successivo. Nella dichiarazione relativa all’anno in corso sarà determinata la percentuale definitiva per tale anno con gli eventuali conguagli.

Soltanto per i soggetti che iniziano l’attività ed effettuano anche operazioni esenti la percentuale di pro-rata va “determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno”.



 

009

 

 

 

Imposte dirette

 

 

Istanza rimborso deducibilità IRAP e versamento con il ravvedimento operoso

 

Dovendo compilare un’istanza per il rimborso dell’IRES derivante dalla deducibilità dell’IRAP del costo del personale dipendente, con riferimento al 2010 si riscontra che il versamento del secondo acconto IRAP (che doveva essere versato a novembre 2010) è stato effettuato, regolarizzandolo con il ravvedimento operoso, nel mese di gennaio 2011. In quale anno va incluso tale versamento?

     

 

Nel quadro RI del modello dell’istanza di rimborso IRES / IRPEF vanno riportati i dati necessari per la determinazione dell’imposta richiesta a rimborso. Tale quadro si compone di 2 Sezioni.

In particolare, nella Sezione II va indicato oltre l’importo della quota deducibile dei versamenti IRAP a saldo e in acconto, anche il relativo costo del personale. I versamenti a saldo e in acconto vanno tenuti distinti poiché, per ciascuna tipologia, l’ammontare delle spese del personale e del valore della produzione è quello di competenza cui il versamento si riferisce.

Per il calcolo della quota di IRAP deducibile va considerato, per ciascun anno interessato dall’istanza, l’ammontare dell’IRAP versata (principio di cassa ex art. 99, TUIR) nel medesimo anno. Conseguentemente, nel caso di specie, il versamento tardivo (regolarizzato) dell’IRAP va considerato per la compilazione dell'istanza di rimborso dell’IRES relativa al 2011. In particolare, nella Sezione II del quadro RI, oltre all’indicazione degli “ordinari” versamenti del saldo 2010 e/o acconti 2011, con riferimento al versamento IRAP tardivo relativo all’acconto 2010, va indicato:

-     a colonna 1, il codice “2” (acconto);

-     a colonna 2 e 3, rispettivamente “01.01.2010” e “31.12.2010” (data di inizio e di fine del periodo d’imposta relativo all’IRAP versata in acconto);

-     a colonna 4, l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese del personale del 2010 (al netto delle deduzioni), versato in acconto;

-     a colonna 5, la quota imponibile delle spese per il personale (al netto delle deduzioni) del 2010.

 

 

010

 

 

 

Imposte dirette

 

 

Presentazione istanza di rimborso deducibilità IRAP “correttiva nei termini”

 

Una srl ha già presentato l’istanza di rimborso dell’IRES relativa alla deducibilità dell’IRAP per gli anni pregressi compilando in modo errato l’istanza per il 2011. Come va rettificata l’istanza?

     

 

Un’istanza di rimborso IRES / IRPEF, già presentata, può essere rettificata prima della scadenza del termine di presentazione.

In tal caso va barrata la casella “Correttiva nei termini” presente:

-     nel Frontespizio, indicando altresì il numero di protocollo dell’istanza da rettificare desumibile dalla ricevuta telematica di presentazione;

-     nel quadro RI relativo all’annualità da rettificare.

Per le altre annualità che non sono oggetto di alcuna modifica, vanno riportati i dati dell’istanza originaria, senza barrare la specifica casella presente nel quadro.

Conseguentemente, nel caso di specie, oltre a barrare la casella “Correttiva nei termini” nel Frontespizio, è necessario barrare la casella in esame del quadro RI riferito al 2011, riportando i dati “corretti”. Per le altre annualità vanno riportati i dati dell’istanza originaria, senza barrare la predetta casella.

Va evidenziato infine che nell’istanza correttiva non è possibile includere annualità diverse rispetto a quelle già presenti nella domanda da rettificare. In quest’ultimo caso si rende necessario presentare una nuova istanza.

 

 

011

 

 

 

Imposte dirette

 

 

Istanza di rimborso IRES / IRPEF per deducibilità IRAP anni pregressi

 

Per la compilazione dell’istanza di rimborso delle imposte dirette connessa alla deducibilità dell’IRAP delle spese per il personale, ai fini dell’individuazione del valore della produzione di ciascun anno a quali righi del mod. IRAP va fatto riferimento?

     

 

La percentuale di incidenza del costo del lavoro va calcolata considerando il valore della produzione “di competenza” cui il versamento IRAP si riferisce.

Tale percentuale va applicata distintamente al saldo ed agli acconti versati e pertanto, vanno considerati i diversi periodi d’imposta “di competenza”.

I dati utili ai fini dell’individuazione del valore della produzione si ricavano dalla dichiarazione IRAP di ciascun anno. In particolare i righi interessati sono i seguenti:

ð      per il 2006 e 2007, ogni soggetto disponeva di uno specifico mod. IRAP, conseguentemente:

®    per il 2006, va considerata la sommatoria dei righi delle seguenti Sezioni del quadro IQ:

-     mod. IRAP PF: Sezione VII, colonna 4;

-     mod. IRAP SP: Sezione VI, colonna 4;

-     mod. IRAP SC: Sezione VIII, colonna 4;

®    per il 2007, va considerata la sommatoria dei righi delle seguenti Sezioni del quadro IQ:

-     mod. IRAP PF: Sezione VI, colonna 4;

-     mod. IRAP SP: Sezione VII, colonna 4;

-     mod. IRAP SC: Sezione VIII, colonna 4;

ð      per il 2008, 2009 e 2010, va considerata la sommatoria dei righi contenuti nella Sezione I, colonna 4 del quadro IR;

ð      per il 2011, considerando la sommatoria dei righi contenuti nella Sezione I, colonna 5 del quadro IR.

 

012

 

 

 

IVA

 

 

Detrazione IVA spese autovetture dal 2013

 

La Finanziaria 2013 ha drasticamente ridotto la percentuale di deducibilità dei costi degli autoveicoli, già ridotta in precedenza dalla “Riforma Fornero”. Tale riduzione si riflette anche sulla detrazione dell’IVA di tali acquisti?

     

 

La risposta è negativa. La Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013) non ha apportato modifiche all’art. 19-bis1, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 e, pertanto, la percentuale di detrazione ai fini IVA (nella generalità dei casi) anche nel 2013 è pari al 40%.

 

 

013

 

 

 

Imposta di registro

 

 

Sublocazione immobile strumentale e applicazione imposta di registro

 

L’attuale conduttore di un locale uso negozio intende subaffittarlo ad un altro commerciante. L’imposta di registro va applicata nella misura del 2% o dell’1%?

     

 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.3.2007, n. 12/E, dal punto di vista fiscale la sublocazione segue la disciplina del contratto di locazione ed il rapporto tra conduttore e subconduttore si configura come autonomo richiedendo, così, la registrazione del contratto stesso.

Quindi, nel caso di specie, trattandosi di un immobile ad uso commerciale, l’imposta di registro è dovuta nella misura dell’1%.

 

 

014

 

 

 

IVA

     

 

 

Rivalsa maggior IVA accertata

 

Ad una società è stata contestata l’applicazione di un’aliquota IVA inferiore rispetto a quella dovuta.

La società potrà richiedere la maggior IVA al proprio cliente? È previsto un termine per tale richiesta (si segnala che la società ha scelto il versamento rateale dell’imposta, sanzioni ed interessi)?

     

 

In base al comma 7 dell’art. 60, DPR n. 633/72, introdotto a decorrere dal 24.1.2012, è possibile effettuare la rivalsa dell’IVA o della maggior IVA relativa ad avvisi di accertamento / rettifica nei confronti del cliente (acquirente / committente). Detta possibilità è comunque consentita, come espressamente specificato dalla citata disposizione “soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”.

Poiché la rivalsa è subordinata al pagamento delle suddette somme, si ritiene che il contribuente potrà richiedere al proprio cliente quanto pagato a titolo di IVA soltanto dopo aver versato interamente l’IVA, le sanzioni e gli interessi dovuti.

 

 

015

 

 

 

IVA

 

 

Fatturazione operazioni ad esportatori abituali e rilascio dichiarazione d’intento

 

Una srl effettua dei servizi di trasporto anche tramite terzi autotrasportatori. I clienti della srl chiedono di fatturare il trasporto senza IVA a seguito di rilascio della dichiarazione d’intento.

Può la srl rilasciare analoga richiesta di non applicazione dell’IVA ai terzi esecutori, di fatto, del servizio di trasporto, in modo da evitare di maturare un consistente credito IVA?

     

 

La risposta è negativa. Va sottolineato che le fatture senza IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 emesse dalla srl in esame nei confronti dei propri clienti, a seguito del ricevimento della dichiarazione d’intento, non possono concorrere alla formazione del c.d. “plafond” a disposizione degli esportatori abituali per acquistare beni / servizi senza l’applicazione dell’IVA.

Va comunque evidenziato che la presenza di operazioni non imponibili ex art. 8, DPR n. 633/72 consente al contribuente di chiedere il rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, previa presentazione del mod. IVA TR.

 

 

016

 

 

 

IVA

 

 

Rimborso credito IVA società cessate

 

Una società di persone è stata sciolta senza messa in liquidazione a fine 2012. Dalla dichiarazione IVA risulta un credito d’imposta che si intende chiedere a rimborso.

È possibile, barrando la casella 2 di rigo VX4, ottenere il rimborso tramite l’Agente della riscossione?

     

 

La risposta è negativa. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.98, n. 84/E, la richiesta di rimborso dei soggetti non più intestatari di conto fiscale a seguito di cessazione dell’attività è erogato direttamente dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, nel caso in esame, la società cessata non può barrare la casella 2 di rigo VX4 e quindi beneficiare della procedura semplificata tramite l’Agente della riscossione in quanto il rimborso viene “trattato” dall’Agenzia delle Entrate.



 

 

017

 

 

 

Dichiarazioni

 

 

Sisma maggio 2012 e compilazione del mod. IVA 2013

 

Una società ha usufruito della sospensione dei versamenti delle imposte, tra cui l’IVA, in quanto residente in un territorio terremotato.

Poiché la società ha già effettuato tutti i versamenti dovuti, nel mod. IVA 2013 deve indicare l’ammontare dei versamenti “sospesi” nel nuovo campo 3 di rigo VL29?

     

 

Innanzitutto va evidenziato che i soggetti che nel 2012 hanno usufruito della sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d’imposta a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali devono compilare il rigo VA10 del mod. IVA 2013, indicando lo specifico codice (per i soggetti terremotati delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto va indicato “2”).

Gli stessi devono inoltre attenersi alle seguenti indicazioni per la compilazione dei quadri VH e VL del mod. IVA 2013:

-     nel quadro VH devono essere evidenziati in ogni caso i saldi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto;

-     a rigo VL29, campo 1, deve essere ricompreso l’importo dei versamenti periodici e dell’acconto dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione. Tale importo deve essere indicato anche nel nuovo campo 3.

Da quanto sopra si può desumere che la società in esame deve ricomprendere a rigo VL29, campo 1, i versamenti periodici effettuati ed evidenziare nel nuovo campo 3 l’ammontare dei versamenti per i quali ha usufruito della sospensione concessa per i soggetti aventi sede legale nei territori colpiti dal sisma di maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Ciò al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di fare i corretti “abbinamenti” tra quanto dovuto e quanto versato (non nei termini ordinari).

 

 

 

 

018

 

 

 

Dichiarazioni

 

 

Operazioni con soggetti extraUE e compilazione del mod. IVA 2013

 

Un artigiano ha effettuato nel 2012 alcune prestazioni nei confronti di una società svizzera emettendo fattura senza IVA ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72.

Tali fatture devono essere ricomprese nella dichiarazione IVA relativa al 2012?

     

 

La risposta è negativa. Nel mod. IVA 2013 a rigo VE39 è richiesta l’indicazione (senza peraltro concorrere alla formazione del volume d’affari) delle prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 soltanto se relative ad operazioni effettuate nei confronti di operatori UE.

 

 

 

019

 

 

 

Dichiarazioni

 

 

Mancanza dell’acconto IVA 2012 e compilazione del mod. IVA 2013

 

In relazione alla compilazione del mod. IVA 2013 si prospettano le seguenti situazioni:

-     acconto IVA 2012 non versato perché utilizzando il metodo previsionale il saldo di dicembre risultava a credito;

-     acconto IVA 2012 non versato perché applicando il metodo effettivo la liquidazione al 20.12.2012 chiudeva con un credito.

Per tali situazioni a rigo VH13 non va indicato nulla a campo 1. A campo 2 deve essere indicato però il codice del metodo utilizzato?

     

 

La risposta è negativa. Infatti le istruzioni alla compilazione del quadro VH, dopo aver precisato che a rigo VH13, campo 2, va indicato il codice riferito al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto (“1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – effettivo, “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, ecc.) con riferimento al campo 1 denominato “Acconto dovuto” precisano che “qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo”.

Di conseguenza, in mancanza di un importo “dovuto” a titolo di acconto IVA 2012 da indicare a campo 1, anche il correlato campo 2 non va compilato.

 

 

 

020

 

 

 

Dichiarazioni

 

 

Ripartizione territoriale operazioni imponibili e compilazione del mod. IVA 2013

 

Un commerciante esercente l’attività in provincia di Vicenza ha ceduto dei beni ad un soggetto americano (privato) con emissione della fattura imponibile IVA.

Nel quadro VT del mod. IVA 2013 in quale ripartizione regionale va evidenziata tale operazione?

     

 

Nel quadro VT, come indicato nelle istruzioni alla compilazione del mod. IVA 2013, vanno indicate, separatamente, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori privati e di soggetti passivi IVA.

In particolare, nei righi da VT2 a VT22 vanno ripartite su base regionale le operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati. Le istruzioni, in merito, precisano che la ripartizione va effettuata con riferimento al luogo o ai luoghi di eserciziodell’attività.

Relativamente al caso sopra illustrato, quindi, l’ammontare dell’imponibile e della relativa imposta vanno ricompresi a rigo VT22 “Veneto”.

 

021

 

 

 

Imposte dirette

 

 

Cessione di area edificabile rivalutata e determinazione della plusvalenza

 

Nel corso del 2013 una persona fisica deve cedere un’area oggetto di rivalutazione all’1.1.2005 ai sensi dell’art. 4, comma 11-quaterdecies, DL n. 203/2005.

Poiché dopo la rivalutazione sono stati sostenuti oneri di urbanizzazione e spese varie, ai fini del calcolo della plusvalenza è possibile tener conto di questi ultimi o va assunto esclusivamente il valore risultante dalla perizia di stima all’1.1.2005? In tal caso è opportuno effettuare una nuova perizia all’1.1.2013?

     

 

Secondo quanto disposto dall’art. 68, TUIR, la plusvalenza derivante dalla cessione di un’area suscettibile di utilizzazione edificatoria è determinata quale differenza tra:

  • il corrispettivo di vendita percepito;

e

  • il costo di acquisto del terreno, “aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.

Qualora il terreno sia stato oggetto di rivalutazione, il valore rideterminato è utilizzabile, in luogo del costo d’acquisto (originario), per il calcolo della plusvalenza realizzata. Tale costo può essere incrementato dei c.d. “costi inerenti”.

Relativamente alla fattispecie in esame, pertanto la plusvalenza va determinata sottraendo dal corrispettivo di cessione percepito nel 2013 il valore rivalutato al quale vanno sommati i costi di urbanizzazione e le altre spese successivamente sostenuti.

Di conseguenza non è necessario procedere ad una nuova perizia di stima all’1.1.2013, sempreché il valore del terreno non si sia incrementato anche per cause diverse dal sostenimento degli oneri di urbanizzazione.

 

 

022

 

 

 

Dichiarazioni

 

 

Versamento saldo IVA 2012 soggetti in regime contabile agevolato

 

Un contribuente nel 2011 ha applicato il regime dei minimi. Dal 2012 non poteva applicare il nuovo regime dei minimi e quindi ha adottato il regime contabile agevolato. Per il versamento dell’IVA dovuta per il 2012 può usufruire della rateizzazione fino al mese di novembre 2013?

     

 

Come disposto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 21.12.2011, attuativo dell’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, i soggetti che adottano il regime contabile agevolato sono tenuti al versamento annuale dell’IVA. A tal fine il saldo (a credito/debito) è determinato secondo le regole ordinarie (IVA a debito – IVA a credito).

Si ritiene che i soggetti in esame, analogamente ai contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, possono usufruire della rateizzazione nonché del differimento di quanto dovuto al 17.6 / 17.7.2013 (termine di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO 2013). Ipotizzando che i soggetti interessati presentano la dichiarazione IVA in forma unificata con il mod. UNICO 2013, il saldo IVA 2012 può essere versato, alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 18.3 ovvero in forma rateale applicando gli interessi dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 18.3;
  • entro il termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2013:

-     in unica soluzione applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3 - 17.6 (o 17.7). Ad esempio, se il saldo è versato entro il 17.6.2013, la maggiorazione è pari all’1,2% (0,40% x 3), mentre se il saldo è versato entro il 17.7.2013, va applicata un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;

-     in forma rateale applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 18.3 - 17.6 (o 17.7, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e successivamente suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte. La rateizzazione deve concludersi entro novembre e quindi il numero massimo di rate è pari a 6 ovvero 5 se si inizia il 17.7. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

 

 

023

 

 

 

IVA

 

 

Acquisto di rottami da contribuente minimo

 

Un soggetto esercente attività di raccolta rottami di metallo normalmente acquista sfridi e scarti di metallo da soggetti IVA che emettono fattura senza IVA ex art. 74, DPR n. 633/72 rientrante nel reverse charge. Recentemente ha ricevuto una fattura senza IVA emessa da un soggetto in regime dei minimi.

Si chiede se anche per tale fattura va applicato il reverse charge (integrazione e annotazione registro fatture emesse ed acquisti).

     

 

Nell’ipotesi di cessione di sfridi e scarti di metalli da parte di un soggetto minimo ex art. 27, DL n. 98/2011 l’acquirente non applica il reverse charge (non va effettuata l’integrazione e la doppia annotazione della fattura).

In merito si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E al punto 6.2 in risposta ad uno specifico quesito con il quale si chiedeva se i contribuenti minimi che emettono fattura soggetta al meccanismo del reverse charge (ad esempio per i rottami) agiscono correttamente se comunicano implicitamente all’acquirente, mediante indicazione sulla fattura emessa della nuova norma sui minimi, che non deve essere più applicata l’IVA secondo tale meccanismo” ha ritenuto “corretta la procedura descritta per non far applicare l’IVA secondo il meccanismo del reverse charge in caso di vendita da parte del contribuente minimo”.

 

 

024

 

 

 

Ravvedimento

 

 

Tassa annuale libri sociali e ravvedimento operoso

 

Una società ha omesso il versamento, entro lo scorso 18.3.2013, della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Ai fini del ravvedimento, con quale modalità vanno versati l’imposta, i relativi interessi e la sanzione?

     

 

L’omesso versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso. A tal fine il soggetto interessato deve:

  • utilizzare il mod. F24 per il versamento dell’imposta dovuta e dei relativi interessi, riportando il codice tributo “7085”;
  • utilizzare il mod. F23 per il versamento della sanzione ridotta, riportando:

-   a campo 6 il codice ufficio “RCC”;

-   a campo 9 la causale “SZ”;

-   a campo 11, il codice tributo “678T”.

 

 

025

 

 

 

IVA

 

 

Aliquota IVA servizio di catering in fiera

 

Un nostro cliente che esercita l’attività di ristorante deve effettuare un servizio di catering presso una fiera. A quale aliquota IVA deve assoggettare tale servizio?

     

 

Le prestazioni in esame sono da assoggettare all’aliquota IVA ridotta del 10%, così come previsto dal n. 121 della Tabella A/III, DPR n. 633/72, relativamente alle “somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture e somministrazioni di alimenti e bevande”. Ciò è stato confermato dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 25.2.80, n. 380292.

 

 

026

 

 

 

IVA

     

 

 

Fatturazioneanticipatadi cessione intraUE e mod. Intra

 

Una società italiana ha emesso, il 15.2.2013, una fattura per la cessione di un bene ad una società francese. Il bene sarà consegnato nel mese di maggio. Alla luce delle modifiche, in vigore dal 2013, apportate al DL n. 331/93, ai fini della presentazione del mod. Intra va considerato il mese di registrazione della fattura (febbraio) o rileva il momento di consegna del bene (maggio)?

     

 

A seguito del recepimento della Direttiva n. 2010/45/CE, a decorrere dal 2013 sono state modificate le regole per individuare il momento di effettuazione delle operazioni intraUE; in particolare, per le cessioni, l’operazione si considera effettuata all’inizio del trasporto / spedizione dei beni dall’Italia.

In caso di emissione anticipata della fattura, l’operazione di considera effettuata per l’importo fatturato; l’incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo non assume alcuna rilevanza.

Per quanto riguarda i modd. Intra le regole non sono state modificate. Pertanto, in generale, ai sensi dell’art. 5, DM 22.2.2010, negli elenchi devono essere riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo (mese / trimestre) di riferimento.

Tale regola trova tuttavia un’eccezione qualora, anteriormente alla consegna / spedizione dei beni, sia stata emessa una fattura o pagato, in tutto o in parte il corrispettivo; in tal caso, infatti, come disposto dall’art. 50, comma 7, DL n. 331/93, l’operazione va ricompresa nel mod. Intra del mese / trimestre in cui è avvenuta la consegna / spedizione del bene. Nel caso di specie, quindi, la cessione va esposta nel mod. Intra riferito al mese di maggio, da presentare entro il 25.6.2013.

 

 

027

 

 

 

Imposte dirette

 

 

Rivalutazione partecipazione ad un valore inferiore a quello già rivalutato

 

Una persona fisica intende rivalutare alla data dell’1.1.2013 una partecipazione già oggetto di rivalutazione all’1.7.2011 ad un valore inferiore a quello della precedente perizia di stima.

Poiché per la precedente rivalutazione ha versato, il 30.6.2012, la prima rata dell’imposta sostitutiva (pari a € 1.200), può scomputare tale importo dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione (pari a € 6.000)?

     

 

La possibilità di scomputo è consentita sia qualora il valore derivante dalla nuova rivalutazione sia superiore rispetto a quello della precedente perizia, che qualora lo stesso sia inferiore.

Nel caso di specie, dunque, è possibile scomputare da quanto dovuto per la nuova rivalutazione (€ 6.000) l’importo della prima rata relativa alla precedente rivalutazione (€ 1.200) e versare la differenza (€ 4.800) in unica soluzione o a rate.

Peraltro, se in relazione alla precedente rivalutazione è stato versato l’intero ammontare dell’imposta sostitutiva, scomputando dalla nuova imposta quanto già versato in precedenza l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non può essere richiesta a rimborso, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E. Così, ad esempio, se l’imposta dovuta per la precedente rivalutazione era pari a € 10.000 mentre quella dovuta per la nuova rivalutazione ammonta a € 8.000, è possibile scomputare un importo pari a € 8.000 riferito alla precedente rivalutazione, mentre l’eccedenza di € 2.000 (10.000 – 8.000) non può essere richiesta a rimborso.

Ciò si evince anche dalle istruzioni per la compilazione del quadro RT del mod. UNICO 2013 PF in cui è precisato che a rigo RT49 va esposta a col. 3 l’imposta dovuta per la nuova rivalutazione (€ 8.000), a col. 4 l’imposta versata per la precedente rivalutazione (€ 10.000) e a col. 5 l’imposta da versare. In quest’ultima colonna non va riportato, come nel caso di specie, alcun importo qualora la differenza tra col. 3 e col. 4 sia negativa.

Va evidenziato che in relazione allo scomputo non va compilato un mod. F24 “a zero”, in quanto i dati della compensazione, come sopra accennato, saranno riportati nel mod. UNICO.



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