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LE ULTIME NOVITÀ
“Decreto Lavoro”
DL n. 76 del 28 giugno 2013 |
Il 28 giugno 2013 è entrato in vigore il c.d. “Decreto Lavoro” che, tra l’altro: · apporta alcune modifiche in materia di contratti a termine, apprendistato, lavoro a chiamata, lavoro a progetto, procedura di licenziamento e dimissioni; · introduce degli incentivi per le nuove assunzioni di giovani tra i 18 ed i 29 anni, nel limite massimo di 650 euro al mese, qualora sussistano determinate condizioni soggettive. |
ASpI: chiarimenti sul contributo di licenziamento
Messaggio INPS n. 10358 |
Il contributo di licenziamento è dovuto in caso di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova, nel caso in cui la predetta interruzione generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI. Nei casi di interruzione del rapporto di lavoratori coinvolti in operazioni societarie ex articolo 2112 c.c., nell’anzianità aziendale deve essere considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l'azienda cedente. Non concorrono, invece, al computo dell’anzianità aziendale i periodi non lavorati: · dai lavoratori intermittenti; · per aspettativa non retribuita; · per congedo straordinario. |
Decreto “Fare”
DL n. 69 del 21 giugno 2013 |
Il Decreto “Fare”, in vigore dal 22 giugno 2013, contiene, tra le altre, le seguenti novità di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta: · ampliamento a 180 giorni della durata di validità del DURC per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; · semplificazione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nei settori a basso rischio infortunistico; · obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza; · adempimenti semplificati per le attività lavorative di breve durata; · abrogazione di una serie di disposizioni concernenti l’obbligo di richiedere i certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro; · limitazione della responsabilità solidale per l’appaltatore; · abrogazione dell’invio mensile dei dati fiscali da parte dei sostituti d’imposta (c.d. “770 mensile”). |
COMMENTI
Dal 3 luglio 2013, le comunicazioni preventive per l’impiego di lavoratori intermittenti possono essere effettuate direttamente dai datori di lavoro o tramite i soggetti abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria ecc.), esclusivamente:
• tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it
• mediante il servizio informatico www.cliclavoro.gov.it attraverso l’apposita funzionalità presente, previa registrazione al portale dall’area riservata.
La comunicazione va effettuata tramite il modello “UNI_Intermittente” (da allegare alla mail o da compilare on-line), che contiene:
• il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;
• il codice fiscale del lavoratore interessato;
• il codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce (campo non obbligatorio);
• la data inizio e la data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione.
L’obbligo di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione (modello UNILAV). |
E-MAIL all’indirizzo di posta elettronica certificata
Come sopra anticipato il modello “UNI_Intermittente” deve essere allegato alla mail, compilato in ogni sua parte (in caso contrario la mail non verrà ritenuta valida ai fini dell’adempimento). Ogni singolo modello consente di comunicare fino ad un massimo di 10 lavoratori coinvolti (anche per periodi diversi).
L’indirizzo e-mail del mittente può non essere un indirizzo di posta elettronica certificata in quanto la casella intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it è abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata. |
Ai fini della prova è necessario conservare (e consegnare in caso di richiesta degli organi di vigilanza) una copia del modello compilato e allegato alla mail inviata; infatti, non sono previste mail di conferma di ricezione.
Ai predetti fini, il modello contiene in basso due caselle relative alle opzioni di “stampa” (permette di stampare il modello) e di generazione e invio del modello (casella “Genera xml e invia via e-mail”).
Portale Cliclavoro
In alternativa, al fine di generare il modello “Uni_Intermittente” è possibile la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) previa registrazione.
Una volta in possesso delle credenziali, queste vanno inserite nella schermata in alto a destra cliccando alla voce LOGIN. I dati identificativi del datore di lavoro, del lavoratore e della durata della chiamata vanno inseriti nel menu “Gestione chiamate intermittenti”.
Tale canale permette l’invio della comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda.
Dopo aver indicato il codice fiscale del lavoratore, in automatico la procedura propone l’elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte e il datore di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione.
Invio SMS
Una modalità ulteriore è data dalla possibilità di inviare un SMS al numero 339-9942256.
Preme evidenziare che si tratta di una modalità eccezionale di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente da utilizzarsi esclusivamente per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione (e che quindi possono terminare anche dopo le 12 ore dalla stessa), avendo cura di indicare almeno il codice fiscale del lavoratore utilizzato.
Anche in questo caso è necessario procedere, innanzitutto, alla registrazione al portale Cliclavoro, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio del modello.
In caso di invio di un SMS che non contiene le informazioni richieste o proveniente da un numero di cellulare non registrato, le relative comunicazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini dell’adempimento.
Annullamento e Malfunzionamento del servizio informatico
Qualora il lavoratore non si presenti al lavoro in una giornata indicata nella comunicazione preventiva, il datore di lavoro, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa, può provvedere ad inviare una comunicazione di rettifica, in modo da annullare la comunicazione precedente.
L’annullamento può essere effettuato esclusivamente:
· tramite e-mail da indirizzare all’indirizzo PEC intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it ovvero
· riprendendo il modello on line precedentemente inviato e selezionando le prestazioni già comunicate che si intendono annullare nonché il tasto “annullamento”.
In caso di malfunzionamento del servizio informatico i soggetti abilitati possono adempiere agli obblighi inviando, nei termini previsti dalla legge, il modello “UNI_intermittente” al numero di fax della competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Ai fini della prova il datore di lavoro è tenuto a conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico.
Le aziende che intendono utilizzare con contratto di lavoro intermittente i lavoratori dello spettacolo adempiono all’obbligo di comunicazione preventiva con la sola presentazione del certificato di agibilità. |
Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi in materia di comunicazione preventiva del lavoro a chiamata si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione (non è prevista l’applicazione della procedura di diffida ad adempiere).
La sanzione in esame trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale.
LUNEDì 8 |
MERCOLEDì 10 |
MARTEDì 16 |
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (giugno 2013).
LUNEDì 22 |
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre aprile – giugno 2013.
Versamento mediante bonifico bancario.
MERCOLedÌ 31 |
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di giugno 2013, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o tramite Flusso UNIEMENS.
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di giugno 2013.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nello stesso mese).
Invio telematico delle dichiarazioni relative al 2012.
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre aprile – giugno 2013.
Denuncia all’INPS a mezzo DMAG telematico.
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di giugno 2013.
FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI LUGLIO 2013 |
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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