Ricerca nel sito

Cerca in internet

Limiti minimi di retribuzione ai fini INAIL per l'anno 2013

                      Riferimenti:

 

  • INAIL, Circolare n. 14 del 19 marzo 2013

 

 

 

I premi INAIL, in linea di principio, vanno calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tuttavia le retribuzioni effettive, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero, stabilito per l’anno 2013 e per la generalità dei lavoratori in euro 47,07.

Sono escluse dall’adeguamento al minimale:

  • le retribuzioni degli operai agricoli, il cui limite giornaliero minimo è fissato in euro 41,87;
  • le erogazioni particolari, quali:

-          i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, gravidanza, ecc.) posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico dei datori di lavoro;

-          gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;

  • le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

I premi INAIL possono essere determinati, oltre che nell’ipotesi principale delle retribuzioni effettive, anche sulla base di retribuzioni convenzionali o di ragguaglio.

LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITÀ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Tabella A)

SETTORE

QUALIFICHE

Dirigente

Impiegato

Operaio

Industria

130,20

47,07 (1)

47,07 (1)

Amministrazioni dello Stato e altre pubbliche amministraz.

98,99

47,12

47,07 (1)

Artigianato

-

47,07 (1)

47,07 (1)

Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati

130,20

47,07 (1)

47,07 (1)

Commercio

130,20

47,07 (1)

47,07 (1)

Tabella B)

SETTORE

QUALIFICHE

Impiegati docenti e non con funzioni direttive

Impiegati docenti e non docenti

Operai

Istruzione ed educazione prescolare non statale

49,77

47,07 (1)

47,07 (1)

Istruzione ed educazione scolare non statale

51,04

47,07 (1)

47,07 (1)

Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali, assistenziali ivi comprese le IPAB

49,77

47,07 (1)

47,07 (1)

Attività di culto, formazione religiosa ed attività simili

49,77

47,07 (1)

47,07 (1)

 

Dirigente

Impiegato

Operaio

Spettacolo

106,82

47,07 (1)

47,07 (1)

Attività circensi e dello spettacolo viaggiante

89,92

47,07 (1)

47,07 (1)

Agenti di assicurazione in gestione libera

Capo uff. Imp. di I cat.

Impiegati II-III cat.

47,07 (1)

47,07 (1)

Assicurazioni (per il solo personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione)

Ispettori

di organizzazione produttiva

di produzione

Cat. A

Cat. B-C

83,39

47,07 (1)

47,07 (1)

Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa

47,07 (1)

Credito (per solo personale ausiliario)

Personale di fatica, custodia e pulizia

47,07 (1)

Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione

Operai

III livello

IV livello

V livello

47,07 (1)

47,07 (1)

47,07 (1)

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)

Pulitori

47,07 (1)

(1)   Limiti minimi adeguati al minimale di euro 47,07

Tabella C)

Lavoratori a domicilio, ex articolo 4, comma 2, T.U.

47,07 (1)

Familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 6, T.U.

47,07

Soci non artigiani di cooperative con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 7, T.U.

47,07

Altre categorie di lavoratori dipendenti

47,07

(1)   Limiti minimi adeguati al minimale di euro 47,07

Tale tabella riguarda i lavoratori a domicilio – il cui limite minimo è espressamente previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981 – nonché le categorie senza uno specifico limite minimo ex Lege n. 537/1981, se non applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali (per queste ultime, naturalmente, il limite minimo di retribuzione giornaliera coincide con il minimale di euro 47,07).

RIEPILOGO COMPARATIVO PER L’ANNO 2013 DEI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI

 

Limite minimo di retribuzione giornaliera (1)

per le retribuzioni effettive (2)

della generalità dei lavoratori dipendenti, esclusi operai agricoli (4) (5)

47,07

degli operai agricoli

41,87

per le retribuzioni convenzionali (3)

lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera

47,07

lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera

26,15

Note:

(1) Il limite minimo di retribuzione giornaliera pari a euro 47,07 è il cd. “minimale” previsto ex lege n. 638/1983 e n. 389/1989.

(2) Sono escluse le erogazioni cd. “speciali” (trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro; assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana) e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

(3) Sono escluse le retribuzioni convenzionali cd. “speciali” per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari e le retribuzioni convenzionali stabilite con legge (lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori part-time, lavoratori dell'area dirigenziale).

(4) I soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Dal 1° gennaio 2010 sono equiparati ai lavoratori dipendenti anche i soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e soci di cooperative sociali (art. 1, comma 1, Legge n. 381/1991).

(5) I limiti minimi più elevati sono indicati nelle tabelle dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive.

LAVORATORI PART-TIME

La base imponibile per il calcolo del premio per un lavoratore a tempo parziale, quale che ne sia la tipologia (tempo parziale orizzontale, verticale o misto), si ottiene moltiplicando la “retribuzione oraria superiore” (pari al maggiore tra gli importi della retribuzione oraria minimale e la retribuzione oraria tabellare) per le ore complessive da retribuire in base al contratto.

 

Retribuzione imponibile =

retribuzione oraria superiore x n. di ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo

 

La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero (valido anche ai fini INPS) pari per il 2013 a euro 47,07 per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale pari a 6 (anche se l’orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali) diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previsto alla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.

 

Minimale orario = 47,07 x 6 : 40 (o diverso orario settimanale) = 7,06 euro

LAVORATORI PARASUBORDINATI

La base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo ex articolo 116, comma 3, T.U., ovvero del minimale e massimale di rendita.

Si ricorda che minimale e massimale di rendita sono importi annuali, frazionabili in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.

Dal 1° gennaio 2012 i limiti minimo e massimo dell’imponibile

  • annuale sono euro 15.514,80 – euro 28.813,20;
  • mensile sono euro 1.292,90 – euro 2.401,10.
 

Si ricorda che per l’anno 2012, i minimali ed i massimali di rendita sono stati rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio: pertanto il valore utilizzato per la determinazione del saldo 2012, è stato lo stesso per tutto il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012, diversamente dagli anni precedenti, per i quali sono stati utilizzati valori diversi nei periodi 1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre.

I valori validi dal 1° gennaio 2013 non sono ancora disponibili.

CO.CO.CO OCCASIONALI

Nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con compenso non superiore all’importo di euro 5.000 (articolo 61, comma 2 del DLgs n. 276/2003), la base imponibile per il calcolo del premio è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

  • rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative;
  • rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

Di conseguenza, l’INAIL, per i collaboratori “occasionali” ha fornito i valori del minimale e del massimale sia giornalieri che mensili.

 

Dal 1° gennaio 2012 i limiti minimo e massimo dell’imponibile

  • mensile sono euro 1.292,90 – euro 2.401,10;
  • giornaliero sono euro 51,72 – euro 96,04.

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE

La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita.

L’INAIL specifica che si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time è necessario calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dal 1° gennaio 2012, l’imponibile orario (euro 96,04 : 8), giornaliero (euro. 28.813,20 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Retribuzione convenzionale

oraria

12,01 (*)

giornaliera

96,04 (**)

mensile

2.401,10

* per arrotondamento del valore di € 12,005 (€ 96,04 : 8)

**per arrotondamento del valore di € 96,044 

CLICCA PER CONDIVIDERE

Sono le ore



Benvenuti su studiofunghi.it !

Il nostro Studio
I Soci
Servizi
Novità Lavoro e Legislazione Sociale
Novità Fiscali e Tributarie
Le nostre guide

Se cerchi una consulenza competente, professionale e attenta alle tue esigenze:
Contattaci
Richiedi un preventivo



Nuovo sito web

Ecco il nostro nuovo sito web dove potete consultare tutte le novità sul nostro Studio e i nostri Servizi.


Nuova sede ad Orbetello

Lo Studio Funghi ha una nuova sede a Orbetello, in Piazza Odoardo Borrani 1.


I NOSTRI ORARI DI APERTURA

Riceviamo su appuntamento dal lunedì al venerdì

dalle ore 09:00 alle 19:00,

il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

 

Chiamateci al numero 0564 865021 o compilate il modulo online.


Master Card Visa American Express Tutte le carte di credito PayPal Pagamento anticipato Pagamento contro assegno Contanti
MasterCard, Visa, American Express, Credit Card, Paypal, Advance Payment, Cash, Contanti

Stampa | Mappa del sito
© Funghi Mauro, Piazza Odoardo Borrani 1, 58015 Orbetello Scalo (GR), Partita IVA: 01562780534