Ricerca nel sito
Cerca in internet
Riferimenti:
I premi INAIL, in linea di principio, vanno calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tuttavia le retribuzioni effettive, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero, stabilito per l’anno 2013 e per la generalità dei lavoratori in euro 47,07.
Sono escluse dall’adeguamento al minimale:
- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, gravidanza, ecc.) posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico dei datori di lavoro;
- gli assegni o indennità corrisposti ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;
I premi INAIL possono essere determinati, oltre che nell’ipotesi principale delle retribuzioni effettive, anche sulla base di retribuzioni convenzionali o di ragguaglio.
Tabella A)
SETTORE |
QUALIFICHE |
||
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|
Industria |
130,20 |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
Amministrazioni dello Stato e altre pubbliche amministraz. |
98,99 |
47,12 |
47,07 (1) |
Artigianato |
- |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati |
130,20 |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
Commercio |
130,20 |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
Tabella B)
SETTORE |
QUALIFICHE |
||
Impiegati docenti e non con funzioni direttive |
Impiegati docenti e non docenti |
Operai |
|
Istruzione ed educazione prescolare non statale |
49,77 |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
Istruzione ed educazione scolare non statale |
51,04 |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali, assistenziali ivi comprese le IPAB |
49,77 |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
Attività di culto, formazione religiosa ed attività simili |
49,77 |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
Spettacolo |
106,82 |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante |
89,92 |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
Agenti di assicurazione in gestione libera |
Capo uff. Imp. di I cat. |
Impiegati II-III cat. |
|
47,07 (1) |
47,07 (1) |
||
Assicurazioni (per il solo personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione) |
Ispettori |
||
di organizzazione produttiva |
di produzione |
||
Cat. A |
Cat. B-C |
||
83,39 |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
|
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa |
47,07 (1) |
||
Credito (per solo personale ausiliario) |
Personale di fatica, custodia e pulizia |
||
47,07 (1) |
|||
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione |
Operai |
||
III livello |
IV livello |
V livello |
|
47,07 (1) |
47,07 (1) |
47,07 (1) |
|
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso) |
Pulitori |
||
47,07 (1) |
(1) Limiti minimi adeguati al minimale di euro 47,07
Tabella C)
Lavoratori a domicilio, ex articolo 4, comma 2, T.U. |
47,07 (1) |
Familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 6, T.U. |
47,07 |
Soci non artigiani di cooperative con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 7, T.U. |
47,07 |
Altre categorie di lavoratori dipendenti |
47,07 |
(1) Limiti minimi adeguati al minimale di euro 47,07
Tale tabella riguarda i lavoratori a domicilio – il cui limite minimo è espressamente previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981 – nonché le categorie senza uno specifico limite minimo ex Lege n. 537/1981, se non applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali (per queste ultime, naturalmente, il limite minimo di retribuzione giornaliera coincide con il minimale di euro 47,07).
Limite minimo di retribuzione giornaliera (1) |
per le retribuzioni effettive (2) |
della generalità dei lavoratori dipendenti, esclusi operai agricoli (4) (5) |
47,07 |
degli operai agricoli |
41,87 |
||
per le retribuzioni convenzionali (3) |
lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera |
47,07 |
|
lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera |
26,15 |
Note:
(1) Il limite minimo di retribuzione giornaliera pari a euro 47,07 è il cd. “minimale” previsto ex lege n. 638/1983 e n. 389/1989.
(2) Sono escluse le erogazioni cd. “speciali” (trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro; assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana) e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.
(3) Sono escluse le retribuzioni convenzionali cd. “speciali” per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari e le retribuzioni convenzionali stabilite con legge (lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori part-time, lavoratori dell'area dirigenziale).
(4) I soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Dal 1° gennaio 2010 sono equiparati ai lavoratori dipendenti anche i soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e soci di cooperative sociali (art. 1, comma 1, Legge n. 381/1991).
(5) I limiti minimi più elevati sono indicati nelle tabelle dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive.
La base imponibile per il calcolo del premio per un lavoratore a tempo parziale, quale che ne sia la tipologia (tempo parziale orizzontale, verticale o misto), si ottiene moltiplicando la “retribuzione oraria superiore” (pari al maggiore tra gli importi della retribuzione oraria minimale e la retribuzione oraria tabellare) per le ore complessive da retribuire in base al contratto.
Retribuzione imponibile =
retribuzione oraria superiore x n. di ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo
La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero (valido anche ai fini INPS) pari per il 2013 a euro 47,07 per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale pari a 6 (anche se l’orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali) diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previsto alla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.
Minimale orario = 47,07 x 6 : 40 (o diverso orario settimanale) = 7,06 euro
La base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo ex articolo 116, comma 3, T.U., ovvero del minimale e massimale di rendita.
Si ricorda che minimale e massimale di rendita sono importi annuali, frazionabili in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di collaborazione.
Dal 1° gennaio 2012 i limiti minimo e massimo dell’imponibile
Si ricorda che per l’anno 2012, i minimali ed i massimali di rendita sono stati rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio: pertanto il valore utilizzato per la determinazione del saldo 2012, è stato lo stesso per tutto il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012, diversamente dagli anni precedenti, per i quali sono stati utilizzati valori diversi nei periodi 1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre. I valori validi dal 1° gennaio 2013 non sono ancora disponibili. |
Nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con compenso non superiore all’importo di euro 5.000 (articolo 61, comma 2 del DLgs n. 276/2003), la base imponibile per il calcolo del premio è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:
Di conseguenza, l’INAIL, per i collaboratori “occasionali” ha fornito i valori del minimale e del massimale sia giornalieri che mensili.
Dal 1° gennaio 2012 i limiti minimo e massimo dell’imponibile
La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita.
L’INAIL specifica che si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time è necessario calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Dal 1° gennaio 2012, l’imponibile orario (euro 96,04 : 8), giornaliero (euro. 28.813,20 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Retribuzione convenzionale |
oraria |
12,01 (*) |
giornaliera |
96,04 (**) |
|
mensile |
2.401,10 |
* per arrotondamento del valore di € 12,005 (€ 96,04 : 8)
**per arrotondamento del valore di € 96,044
CLICCA PER CONDIVIDERE