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Dimissioni della lavoratrice madre ed indennità di disoccupazione

Riferimenti:

 

  • Ministero del Lavoro, Interpello n. 6 del 5 febbraio 2013

 

In sintesi:

 

Con l’Interpello n. 6 del 5 febbraio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, in risposta ad uno specifico quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, per fornire chiarimenti in ordine alla disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.

In particolare, viene chiesto se a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero (necessità della convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni del bambino), la madre può usufruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo periodo.

 

Il Ministero del lavoro chiarisce la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità disposte nell’ipotesi di licenziamento, compresa quella di disoccupazione involontaria, esclusivamente qualora abbia presentato le dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno del bambino.

Il quesito

Con istanza di Interpello n. 6 del 5 febbraio 2013, il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro ha richiesto il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla disciplina, prevista dall’articolo 55 del D.Lgs n. 151/2001, delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento ovvero entro il compimento di un anno di età del bambino.

In particolare, viene chiesto se a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs n. 151/2001 secondo il quale ora è necessaria la convalida delle dimissioni durante i primi tre anni di vita del bambino, la madre può usufruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo periodo.

Il parere del ministero

Il Ministero del Lavoro, al fine di fornire la soluzione al quesito proposto, ricorda che:

  • ai sensi dell’articolo 54, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001
 

“le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.

In particolare, in tale periodo la lavoratrice non può essere

-        sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa;

-        collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale;

  • ai sensi dell’articolo 55, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, la fattispecie delle dimissioni volontarie viene equiparata a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali” (tra le quali indennità di disoccupazione - ora Aspi - e indennità sostitutiva del preavviso);
  • le modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs n. 151/2001, ovvero la convalida delle dimissioni durante i primi tre anni di vita del bambino, non influiscono sul periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo.

Premesso quanto sopra, il Ministero giunge alla conclusione che:

 

“la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità disposte nell’ipotesi di licenziamento, pertanto compresa quella di disoccupazione involontaria, esclusivamente qualora abbia presentato le dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno del bambino.”

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