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L'Assegno al Nucleo Familiare: natura del nucleo familiare, l'autorizzazione dell'INPS, il reddito da prendere in considerazione

Riferimenti:

 

- Legge 153 del 1988

 

Come noto l’assegno al nucleo familiare (ANF) disciplinato dalla Legge n. 153/88 consiste in una prestazione previdenziale in denaro erogata mensilmente dall’INPS, generalmente tramite il datore di lavoro, ai dipendenti che si trovano in determinate situazioni di reddito e familiari.

È titolare del diritto agli assegni al nucleo familiare il soggetto che svolge attività di lavoro subordinato o assimilato sul territorio nazionale.

 


Il Nucleo Familiare

Il nucleo familiare di riferimento è composto da:

·     Il richiedente l’assegno(soggetto avente diritto);

·         il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e che non abbia abbandonato la famiglia;

    -       i figli ed equiparati non coniugati di età inferiore a 18 anni compiuti. Ai figli legittimi o legittimati sono equiparati:

   -  i figli adottivi e affiliati;

   -  quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

   -  quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge;

   -  i figli naturali del coniuge, da questi regolarmente riconosciuti sia prima che dopo il matrimonio;

   -  i minori regolarmente affidati al coniuge in epoca anteriore al matrimonio;

   -  i nipoti viventi a carico dell’ascendente (nonno/a);

·        i figli maggiorenni ed equiparati non coniugati che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. Ai figli legittimi e legittimati sono equiparati:

-  i figli adottivi e affiliati;

-  quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

-  quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge;

-  i figli naturali del coniuge da questi regolarmente riconosciuti sia prima che dopo il matrimonio;

-  i minori regolarmente affidati al coniuge in epoca anteriore al matrimonio;

·        I figli di età compresa trai 18 e i21 anni purchè:

- nel nucleo familiare siano presenti almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti;

- i figli tra 18 e 21anni siano studenti ovvero apprendisti;

·        i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

L'Autorizzazione dell'INPS

In generale, il datore di lavoro corrisponde l’assegno al nucleo familiare al dipendente che ne fa richiesta e che dimostra di averne diritto.

In alcuni casi particolari la corresponsione dell’ANF è subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte dell’INPS, da richiedere esclusivamente in via telematica con il mod. ANF42 (l’autorizzazione è necessaria, ad esempio, in caso di figli di divorziati o separati legalmente o del coniuge già divorziato, figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, fratelli, sorelle e nipoti, soggetti maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro, ecc).

Il Reddito Familiare

L’art. 2, comma 9, DL n. 69/88 dispone che:

Il reddito rilevante per la quantificazione degli assegni spettanti è quindi pari alla somma dei redditi percepiti, nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce, dai soggetti che compongono il nucleo, indipendentemente dal fatto che nel periodo di riferimento del reddito tale nucleo possa essere diverso.

In altre parole il reddito familiare è quello dei componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, indipendentemente dalla composizione del nucleo nel periodo di riferimento del reddito. Ad esempio, nel caso di 2 coniugi che si sposano il 20.7.2013, il reddito familiare da considerare ai fini ANF è pari alla somma dei redditi percepiti da entrambi i coniugi nel 2012 ancorché i 2 soggetti non fossero coniugati nel 2012.

Il reddito familiare è costituito dalla sommatoria dei redditi, assoggettabili ad IRPEF, di tutti i soggetti che concorrono a formare il nucleo familiare.

ELEMENTI COMPRESI NEL REDDITO FAMILIARE

Sono considerati “reddito”:

·        i redditi assoggettabili ad IRPEF, compresi anche quelli soggetti a tassazione separata, ad esclusione del TFR e delle relative anticipazioni, nonché degli arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;

·        i redditi prodotti all’estero o conseguiti presso Enti internazionali non soggetti alla normativa tributaria italiana, i quali, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettati ad IRPEF;

·        i redditi da lavoro percepiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (FAO, OCSE, ecc.);

·        gli assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato;

·        i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva (ad esempio, pensione sociale, pensioni / assegni / indennità ai ciechi, sordomuti, invalidi civili, interessi dei depositi e dei c/c bancari e postali, interessi di CCT, BOT, ecc.).

Rientrano tra i redditi soggetti ad imposta sostitutiva e pertanto vanno computati nel reddito familiare, i c.d. premi alla produttività solo qualora il loro ammontare superi complessivamente il limite di € 1.032,91 al lordo delle ritenute (il limite opera con riferimento all’intero nucleo);

·        redditiderivantidapartecipazioneinsocietàdipersoneoimpresefamiliari.

In caso di perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione ad una società di persone in contabilità ordinaria o semplificata è possibile detrarre, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, dal reddito di lavoro dipendente di uno dei componenti il nucleo le perdite di esercizio derivanti dalla sua partecipazione ad imprese in contabilità semplificata, ma non quelle provenienti da imprese in contabilità ordinaria.

ELEMENTI NON COMPRESI NEL REDDITO FAMILIARE

Nel reddito familiare non si computano:

“il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, ... alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a € 1032,91 ... Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo ...” .

·        il trattamento di fine rapporto comunque denominato e le eventuali anticipazioni richieste;

·        le somme corrisposte a titolo di arretrato per prestazioni di integrazione salariale riferite ad

anni precedenti a quello di erogazione;

·        i trattamenti di famiglia comunque denominati;

·        le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;

·        le pensioni di guerra e le relative indennità accessorie;

·        le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

·        le indennità di accompagnamento corrisposte:

§ -  agli invalidi civili totalmente inabili;

§ -  ai ciechi civili assoluti;

§ -  ai minori invalidi non deambulanti;

§ -  ai pensionati di inabilità del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Fondo speciale lavoratori autonomi non deambulanti e bisognosi di assistenza continua;

§ -  ai titolari di pensioni privilegiate a carico dello Stato, che hanno titolo all’assegno di super invalidità;

·        le indennità di trasferta per la parte non eccedente il limite previsto per l’assoggettamento ad imposizione fiscale;

·        l’assegno di mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

·        l’indennizzo da parte dello Stato ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Le maggiorazioni sociali sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini della determinazione del diritto e della misura dell’assegno per il nucleo familiare, degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.

Periodo di riferimento del reddito

Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’ANF è quello conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e rimarrà in vigore fino al 30.6 dell’anno successivo.

Per anno solare l’INPS intende l’anno di calendario compreso tra l’1.1 ed il 31.12.

Incidenza in percentuale del Reddito da Lavoro Dipendente

 

L’assegno al nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.

Dichiarazione del reddito del nucleo familiare

Il soggetto interessato deve consegnare al proprio datore di lavoro una specifica domanda utilizzando l’apposito mod. ANF/DIP contenente una specifica sezione denominata “Redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo” nel quale indicare:

·        la relazione di parentela con i possessori del reddito dichiarato;

·        i redditi assoggettati ad IRPEF distinti tra redditi da lavoro dipendente e assimilati ed altro,

nonché il relativo totale;

·        i redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, sempre distinti tra reddito di lavoro dipendente ed altro, nonché il relativo totale.

L’importo dell’assegno da corrispondere sarà determinato a seconda del reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare e del numero dei componenti dello stesso, in base alle tabelle pubblicate annualmente dall’INPS (Circolare INPS 23.5.2013, n. 84).

 

 La domanda va consegnata alla sede INPS, redatta utilizzando il mod. ANF/PREST, nel caso in cui il richiedente sia pensionato/disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, ecc. ovvero in tutti i casi in cui il pagamento sia effettuato direttamente dall’INPS.

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