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 [CIRCOLARE MENSILE ]

[Luglio 2012]

 

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

(Legge n. 92 del 28.06.2012, Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03.07.2012)

 

 

A seguito della definitiva approvazione e dell’ imminente entrata in vigore (18.07.2012) della Riforma del Mercato del Lavoro ed in attesa delle preannunciate modifiche e degli inevitabili chiarimenti veniamo brevemente a riepilogare ed evidenziare le principali novità: 

  • ¬AMMORTIZZATORI SOCIALI: vengono profondamente rivisti gli ammortizzatori sociali attraverso la modifica delle causali di ricorso alla CIGS, la proroga (nei limiti di ben determinate risorse finanziarie) degli ammortizzatori in deroga e l’ introduzione dell’ ASPI (Assicurazione Sociale Per l’ Impiego) che andrà progressivamente a sostituire l’ indennità di disoccupazione sia a requisiti ordinari che ridotti, la disoccupazione speciale edile e l’ indennità di mobilità uniformando il trattamento economico nei confronti di tutti i lavoratori che si trovino involontariamente privati dell’ occupazione.
  • ¬APPRENDISTATO: dal primo gennaio 2013 sarà elevato (indicativamente del 50%) il numero di apprendisti che potranno essere assunti dalle aziende con almeno 10 lavoratori le quali dovranno però garantire la conferma a tempo indeterminato di almeno il 50% (percentuale ridotta al 30% fino al 17.07.2015) dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti;
  • ¬ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO: viene ridotto a 3 il numero di contratti stipulabili da ogni datore di lavoro.

I contratti instaurati oltre tale soglia oppure senza un’ effettiva partecipazione agli utili e/o senza la consegna del rendiconto così come previsto dall’ art. 2552 C.C. si presumono, fatta salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

  • ¬CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: dal 18.07.2012 il primo contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi potrà essere stipulato senza l’ indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo giustificatrici.

Il contratto potrà proseguire oltre la scadenza del termine nel rispetto dei nuovi limiti temporali di 30 o 50 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi (precedentemente i termini erano rispettivamente di 20 e 30 giorni).

Lo stacco tra due contratti a tempo determinato dovrà essere di 60 o 90 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi (precedentemente i termini erano rispettivamente di 10 e 20 giorni);

  • ¬CONTRATTO DI INSERIMENTO: viene abrogato con decorrenza 31 dicembre 2012. I contratti stipulati precedentemente a tale data continueranno ad essere disciplinati dalla normativa previgente; 
  • ¬DIMISSIONI IN BIANCO E TUTELA DI MATERNITA’ E PATERNITA’: le dimissioni e le risoluzioni consensuali della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e della lavoratrice e del padre durante i primi tre (ora uno) anni di vita del bambino devono essere convalidate, pena inefficacia delle stesse, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

A tutela della genitorialità sono introdotti permessi retribuiti (a carico INPS) da 1 a 3 giorni nei confronti del padre nei cinque mesi successivi la nascita del figlio.

Viene punito l’ utilizzo delle c.d. “dimissioni in bianco” o “risoluzioni consensuali in bianco” con la sanzione amministrativa da €. 5.000 ad €. 30.000.

  • ¬GESTIONE SEPARATA: dal primo gennaio 2013 le attuali aliquote del 27% e del 18% saranno progressivamente incrementate di un 1% all’ anno fino al raggiungimento (nel 2018) rispettivamente del 33% e del 24%.
  • ¬LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER): al fine di evitare possibili abusi ed utilizzi distorti del contratto vengono introdotte norme dirette a limitarne ed a renderne più complesso l’ utilizzo.
  • ¬lavoro a chiamata: dal 18 luglio 2012 viene progressivamente ridotta la possibilità di ricorrere a questo tipo di contratto e viene introdotto l’ obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro da effettuarsi prima di ogni chiamata al lavoro;
  • ¬lavoro a progetto: dal 18 luglio 2012 viene limitato l’ utilizzo del contratto a progetto. 

Tra le modifiche introdotte si ritiene opportuno evidenziare sin d’ ora la necessità ricondurre l’ attività del collaboratore ad un progetto (e non più anche di un programma di lavoro o di una fase di esso) che non potrà in alcun modo consistere in una mera riproposizione dell’ oggetto sociale del committente.

  • ¬licenziamenti (art. 18 l. 300/1970): dal 18 luglio 2012 viene modificata la normativa per i licenziamenti nelle aziende in cui trova applicazione l’ art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

In particolare, viene introdotta un’ indennità economica da un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità nei confronti dei licenziamenti dichiarati illegittimi in quanto sprovvisti di giusta causa o di giustificato motivo.

La nuova normativa non trova applicazione (con conseguente reintegro dei lavoratore) nei confronti dei licenziamenti discriminatori, oppure per qualsiasi altro motivo nulli ed anche nel caso in cui venga accertata la manifesta insussistenza dei motivi alla base del licenziamento;

  • ¬TITOLARI DI PARTITA IVA: viene prevista, salvo prova contraria, la riconducibilità dei contratti stipulati con titolari di Partita IVA successivamente al 18 luglio 2012 a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al verificarsi di determinate condizioni (almeno due tra: durata superiore ad 8 mesi nell’ anno solare, corrispettivo pari ad almeno l’ 80% dei compensi complessivamente percepiti dal lavoratore e messa a disposizione del collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente); 

 

APPRENDISTATO: NON OBBLIGATORIETA’ DEL PARERE DI CONFORMITA’ DEL PIANO FORMATIVO

(Ministero del Lavoro, interpello n. 16 – Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 10 del 22.05.2012)

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro prima ed il Ministero del Lavoro nei giorni immediatamente successivi sono intervenuti precisando che la mancanza del preventivo parere di conformità del piano formativo all’ Ente Bilaterale di riferimento non influisce in alcun modo sulla validità del contratto di apprendistato.

Infatti, viene ribadito che se non può essere negato alla contrattazione collettiva l’ assegnazione legittima di un ruolo fondamentale agli Enti Bilaterali; detto ruolo non può però configurarsi come condizione essenziale ed indispensabile (condicio sine qua non) per la legittima stipulazione del contratto di apprendistato.

Per il Ministero del Lavoro il controllo dell’ Ente Bilaterale costituisce comunque una garanzia circa la corretta declinazione del piano formativo con la conseguenza che il personale ispettivo sarà chiamato a prestare la propria prioritaria attenzione nei confronti di quei contratti di apprendistato e dei piani formativi che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’ Ente Bilaterale di riferimento.

 

 

 

EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 

(INPS, Circolare n. 85 del 15.06.2012 – INAIL, Circolare n. 28 del 15.06.2012 – INPGI, Circolare n. 4 del 21.06.2012 – ENPAIA Circolare 26.06.2012 CNCE, Accordo 28.06.2012 - PREVINDAI, Sito Internet - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Circolare 29/IR del 02.07.2012 - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Comunicato Stampa del 02.07.2012)

Anche questo mese continuiamo ad approfondire gli interventi relativi agli eventi sismici che hanno colpito il ns. territorio.

Sono tra l’ altro intervenuti INPS, INAIL, INPGI, Casse Edili, PREVINDAI ed ENPAIA che hanno sospeso al 30 settembre 2012 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti da effettuarsi nei loro confronti.

In particolare, l’ INPS ha precisato che sino al 30 settembre saranno da considerasi sospesi la notifica delle cartelle di pagamento, le dilazioni di pagamento e gli adempimenti ed i versamenti contributivi nei confronti di datori di lavoro privati (compresi quelli del settore agricolo e di lavoro domestico).

La sospensione opera solamente nei confronti delle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori colpiti dal sisma ed a condizione che i datori di lavoro interessati producano apposita richiesta alla sede INPS competente.

In presenza di nuove assunzioni effettuate successivamente al 20 maggio 2012 la sospensione opererà solamente nei confronti di lavoratori residenti nelle aree terremotate.

Nell’ eventualità che il datore di lavoro effettui la trattenuta della quota a carico del lavoratore la sospensione non opera con la conseguenza che dovranno essere versate nei termini di legge. 

Analoghe disposizioni sono state dettate dall’ INAIL (compreso l’ onere di produrre apposita domanda alla sede INAIL competente per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti).

 

Infine, si evidenzia che siamo ancora in attesa della Circolare dell’ Agenzia delle Entrate che chiarisca il dubbio se sono effettivamente sospese le ritenute fiscali che il sostituto d’ imposta è chiamato ad effettuare nei confronti dei propri dipendenti.

Infatti, da più parti (Confindustria, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ecc.) è emersa la difficoltà interpretativa del D.L. 74/2012 che potrebbe essere letto sia nel senso che tutti gli adempimenti fiscali (compresi anche quelli relativi ai lavoratori subordinati) sono sospesi fino al 30 settembre 2012 sia nel senso che tutti gli adempimenti fiscali sono sospesi sino al 30 settembre ad esclusione di quelli relativi ai lavoratori subordinati nei confronti dei quali la sospensione termina con l’ entrata in vigore del Decreto (8 giugno 2012). 

Quanto sopra con non poche difficoltà nei confronti di coloro chiamati ad effettuare scelte ed a prendere decisioni in un contesto normativo quanto mai incerto.

 

LAVORO SOMMINISTRATO

(Ministero del Lavoro, Nota 37/0012187 del 03.07.2012)

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione periodica dei lavoratori somministrati (ex interinali) introdotta dal D.Lgs. 24/2012.

Infatti, a decorrere dal 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto) l’ utilizzatore sarà tenuto a comunicare annualmente alle RSU/RSA ovvero, in loro assenza,  alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione stipulati, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

In relazione al periodo dal 06 aprile al 31 dicembre 2012, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2013.

Dal primo gennaio 2013 occorrerà tenere presente l’intero anno solare e la scadenza è, pertanto,  confermata per il 31 gennaio dell’ anno successivo.

Il mancato adempimento del suddetto obbligo è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da €. 250 ad €. 1.250.

VERIFICHE SU LAVORATORI AUTONOMI IMPIEGATI IN ATTIVITA’ DI CANTIERE

(Ministero del Lavoro, Circolare n. 16 del 04.07.2012)

Il Ministero del Lavoro, nel constatare la sempre maggior diffusione nel settore edile di lavoratori qualificati come autonomi ma che di fatto sono inseriti nel ciclo produttivo delle imprese edili e svolgono la medesima attività del personale dipendente, ha dettato alcune indicazioni operative al personale ispettivo concernenti la verifica della genuinità delle prestazioni qualificate come autonome.

Viene inizialmente premesso che l’ artigiano può legittimamente svolgere attività di natura subordinata (rimanendo iscritto all’ Albo delle Imprese Artigiane) nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente con quella di lavoratore autonomo; a tale riguardo per le prestazioni di natura subordinata potrà essere legittimamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

Innanzitutto, un elemento significativo ai fini della verifica è certamente quello riconducibile al possesso di macchine ed attrezzature (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, ecc.) che denotino una effettiva ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire.

Nulla rileva invece né il possesso di attrezzatura minuta (secchi, pale, martelli, carriole, ecc.) né la disponibilità delle suddette macchine ed attrezzature ricevute gratuitamente oppure a titolo oneroso dalla ditta committente.

Altro elemento sintomatico, ancorché non decisivo, della subordinazione è relativo al riscontro di un’ eventuale mono committenza.

Infine, il Ministero del Lavoro, sulla base che normalmente non sono individuabili problemi nelle attività di completamento dell’ opera, di finitura o di impiantistica (posa in opera di pavimenti e rivestimenti, impiantistica idraulica e/o elettrica, attività di decoro, montaggio di infissi o controsoffitti, ecc), individua alcune attività riconducibili alla realizzazioni di opere strutturali del manufatto che, salvo prova contraria, si presumono subordinate (manovalanza, muratura, carpenteria, ecc.).

Quanto sopra, partendo dal presupposto che solitamente sono attività che richiedono la contemporanea presenza di più lavoratori convergono alla produzione di un unico prodotto in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie.

 

CREDITO D’ IMPOSTA PER L’ ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI

(D.L. n. 83 del 22.06.2012, art. 24)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il decreto contenente misure per la crescita del paese che, all’ art. 24, introduce un credito d’ imposta per l’ assunzione a tempo indeterminato di lavoratori altamente qualificati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, a tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato) è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari ad €. 200.000,00 annui, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario oppure di laurea magistrale nelle discipline tecniche o scientifiche come da elenco allegato al decreto

Il credito d'imposta è concesso per il personale impiegato nelle attività di Ricerca e Sviluppo e verrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato; non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Si decade dal diritto a fruire del contributo:

a)  se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b)  se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c)  nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Per fruire del contributo le imprese dovranno presentare apposita  istanza secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto.

Infine il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze adotterà con apposito decreto le disposizioni applicative necessarie.

 

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

(Corte di Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 22611 del 11.06.2012 - Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 8298 del 25.05.2012 e 9150 del 06.06.2012)

 

 

A

 

nalogamente a quanto fatto negli scorsi mesi, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.  

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente: 

  • ¬VIDEOSORVEGLIANZA AMMESSA ANCHE CON IL SEMPLICE CONSENSO DEI LAVORATORI: l’ art. 4 dello Stato dei Lavoratori precisa che impianti di controllo in ambito lavorativo possono essere installati soltanto "previo accordo con le rappresentanze sindacati aziendali, oppure, in mancanza di queste con la commissione interna". Ciò posto, non può essere ignorato il dato obiettivo - ed indiscusso - che nel caso preso in esame era stato acquisito l'assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito. Orbene, se è pur vero che non si trattava né di autorizzazione della RSU né di quella di una "commissione interna", logica vuole che il più contenga il meno sì che non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza. Del resto, non risultando esservi disposizioni di alcun tipo che disciplinino l'acquisizione del consenso, un diverso opinare, in un caso come quello in esame, avrebbe un taglio di un formalismo estremo tale da contrastare con la logica. Ed infatti, l'interpretazione della norma deve sempre avvenire avendo presente la finalità che essa intende perseguire. Se è vero - come è innegabile - che la disposizione di cui all'art. 4 intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a maggior ragione, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti.
  • ¬dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa: sono suscettibili di essere annullate per violenza morale solo qualora venga accertata - e il relativo onere probatorio è a carico del lavoratore che deduca l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso. 
  • ¬DECORRENZA DEL CONGEDO MATRIMONIALE: dal momento che il RDL 1334/1937, convertito in L. 2387/1937, prevede solamente il diritto degli impiegati privati ad un congedo straordinario per contrarre matrimonio non eccedente la durata di quindici giorni, in mancanza di specifica disciplina contrattuale collettiva in tema di decorrenza del congedo per matrimonio la Corte non ritiene che tale periodo debba necessariamente decorrere dal giorno del matrimonio. Quest'ultimo deve intendersi coma la causa che fa sorgere il diritto del lavoratore, e non il dies a quo del diritto al congedo.

 

VARIAZIONE DEL TASSO DI DIFFERIMENTO, DI RATEAZIONE E DI CALCOLO DELLE SANZIONI CIVILI

(INAIL, Circolare n. 34 del 06.07.2012)

In attesa degli analoghi ed imminenti interventi da parte di INPS ed ENPALS, l’ INAIL, facendo seguito alla riduzione al 0,75% del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) dalla Banca Centrale Europea, ha fissato al 6.75% il tasso di rateazione e differimento ed al 6.25% il tasso utilizzato per il calcolo delle sanzioni civili.

La variazione dei tassi ha decorrenza dall’ 11.07.2012.

In particolare, il nuovo tasso di dilazione troverà applicazione per le istanze definite a partire dall’ 11.07.2012.

 

NOVITA’ LAVORO E PREVIDENZA

(Ministero del Lavoro, Nota n. 10648 del 07.06.2012 – INPS, Circolare n. 89 del 26.06.2012 – INPS, Messaggi nn. 10225 del 18.06.2012 , 10885 del 28.06.2012 e 10378 del 20.06.2012)

Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi: 

  • ¬il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti operativi in merito alla rateazione mensili delle sanzioni pecuniarie da parte dei soggetti che versano in condizioni economiche disagiate (reddito imponibile ai fini dell’ imposta sui redditi risultante dall’ ultima dichiarazione non superiore ad €. 10.628,16);
  • ¬l’ INPS ha fornito chiarimenti:
  • -in merito all’ intervento del Fondo di Garanzia del TFR nel caso di insolvenza del datore di lavoro;
  • -sulla non rilevanza degli utili non distribuiti in merito ai redditi imputabili al socio ai fini dell’ erogazione degli Assegni Familiari;
  • -in tema di pagamento delle pensioni di importo superiore ad €. 1.000;
  • -sulla non rilevanza (in quanto non riconducibile allo svolgimento di un’ attività lavorativa) dell’ indennità di disoccupazione nella determinazione del reddito rilevante per la perdita dello stato di disoccupazione. 

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. 

L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.05.2012 al 14.06.2012.  Il coefficiente è pari a 1,778846%.



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