Ricerca nel sito
Cerca in internet
[CIRCOLARE MENSILE ]
[Luglio 2012]
RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
(Legge n. 92 del 28.06.2012, Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03.07.2012)
A seguito della definitiva approvazione e dell’ imminente entrata in vigore (18.07.2012) della Riforma del Mercato del Lavoro ed in attesa delle preannunciate modifiche e degli inevitabili chiarimenti veniamo brevemente a riepilogare ed evidenziare le principali novità:
I contratti instaurati oltre tale soglia oppure senza un’ effettiva partecipazione agli utili e/o senza la consegna del rendiconto così come previsto dall’ art. 2552 C.C. si presumono, fatta salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
Il contratto potrà proseguire oltre la scadenza del termine nel rispetto dei nuovi limiti temporali di 30 o 50 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi (precedentemente i termini erano rispettivamente di 20 e 30 giorni).
Lo stacco tra due contratti a tempo determinato dovrà essere di 60 o 90 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi (precedentemente i termini erano rispettivamente di 10 e 20 giorni);
A tutela della genitorialità sono introdotti permessi retribuiti (a carico INPS) da 1 a 3 giorni nei confronti del padre nei cinque mesi successivi la nascita del figlio.
Viene punito l’ utilizzo delle c.d. “dimissioni in bianco” o “risoluzioni consensuali in bianco” con la sanzione amministrativa da €. 5.000 ad €. 30.000.
Tra le modifiche introdotte si ritiene opportuno evidenziare sin d’ ora la necessità ricondurre l’ attività del collaboratore ad un progetto (e non più anche di un programma di lavoro o di una fase di esso) che non potrà in alcun modo consistere in una mera riproposizione dell’ oggetto sociale del committente.
In particolare, viene introdotta un’ indennità economica da un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità nei confronti dei licenziamenti dichiarati illegittimi in quanto sprovvisti di giusta causa o di giustificato motivo.
La nuova normativa non trova applicazione (con conseguente reintegro dei lavoratore) nei confronti dei licenziamenti discriminatori, oppure per qualsiasi altro motivo nulli ed anche nel caso in cui venga accertata la manifesta insussistenza dei motivi alla base del licenziamento;
APPRENDISTATO: NON OBBLIGATORIETA’ DEL PARERE DI CONFORMITA’ DEL PIANO FORMATIVO
(Ministero del Lavoro, interpello n. 16 – Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 10 del 22.05.2012)
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro prima ed il Ministero del Lavoro nei giorni immediatamente successivi sono intervenuti precisando che la mancanza del preventivo parere di conformità del piano formativo all’ Ente Bilaterale di riferimento non influisce in alcun modo sulla validità del contratto di apprendistato.
Infatti, viene ribadito che se non può essere negato alla contrattazione collettiva l’ assegnazione legittima di un ruolo fondamentale agli Enti Bilaterali; detto ruolo non può però configurarsi come condizione essenziale ed indispensabile (condicio sine qua non) per la legittima stipulazione del contratto di apprendistato.
Per il Ministero del Lavoro il controllo dell’ Ente Bilaterale costituisce comunque una garanzia circa la corretta declinazione del piano formativo con la conseguenza che il personale ispettivo sarà chiamato a prestare la propria prioritaria attenzione nei confronti di quei contratti di apprendistato e dei piani formativi che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’ Ente Bilaterale di riferimento.
EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO
(INPS, Circolare n. 85 del 15.06.2012 – INAIL, Circolare n. 28 del 15.06.2012 – INPGI, Circolare n. 4 del 21.06.2012 – ENPAIA Circolare 26.06.2012 CNCE, Accordo 28.06.2012 - PREVINDAI, Sito Internet - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Circolare 29/IR del 02.07.2012 - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Comunicato Stampa del 02.07.2012)
Anche questo mese continuiamo ad approfondire gli interventi relativi agli eventi sismici che hanno colpito il ns. territorio.
Sono tra l’ altro intervenuti INPS, INAIL, INPGI, Casse Edili, PREVINDAI ed ENPAIA che hanno sospeso al 30 settembre 2012 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti da effettuarsi nei loro confronti.
In particolare, l’ INPS ha precisato che sino al 30 settembre saranno da considerasi sospesi la notifica delle cartelle di pagamento, le dilazioni di pagamento e gli adempimenti ed i versamenti contributivi nei confronti di datori di lavoro privati (compresi quelli del settore agricolo e di lavoro domestico).
La sospensione opera solamente nei confronti delle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori colpiti dal sisma ed a condizione che i datori di lavoro interessati producano apposita richiesta alla sede INPS competente.
In presenza di nuove assunzioni effettuate successivamente al 20 maggio 2012 la sospensione opererà solamente nei confronti di lavoratori residenti nelle aree terremotate.
Nell’ eventualità che il datore di lavoro effettui la trattenuta della quota a carico del lavoratore la sospensione non opera con la conseguenza che dovranno essere versate nei termini di legge.
Analoghe disposizioni sono state dettate dall’ INAIL (compreso l’ onere di produrre apposita domanda alla sede INAIL competente per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti).
Infine, si evidenzia che siamo ancora in attesa della Circolare dell’ Agenzia delle Entrate che chiarisca il dubbio se sono effettivamente sospese le ritenute fiscali che il sostituto d’ imposta è chiamato ad effettuare nei confronti dei propri dipendenti.
Infatti, da più parti (Confindustria, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ecc.) è emersa la difficoltà interpretativa del D.L. 74/2012 che potrebbe essere letto sia nel senso che tutti gli adempimenti fiscali (compresi anche quelli relativi ai lavoratori subordinati) sono sospesi fino al 30 settembre 2012 sia nel senso che tutti gli adempimenti fiscali sono sospesi sino al 30 settembre ad esclusione di quelli relativi ai lavoratori subordinati nei confronti dei quali la sospensione termina con l’ entrata in vigore del Decreto (8 giugno 2012).
Quanto sopra con non poche difficoltà nei confronti di coloro chiamati ad effettuare scelte ed a prendere decisioni in un contesto normativo quanto mai incerto.
LAVORO SOMMINISTRATO
(Ministero del Lavoro, Nota 37/0012187 del 03.07.2012)
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione periodica dei lavoratori somministrati (ex interinali) introdotta dal D.Lgs. 24/2012.
Infatti, a decorrere dal 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto) l’ utilizzatore sarà tenuto a comunicare annualmente alle RSU/RSA ovvero, in loro assenza, alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione stipulati, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
In relazione al periodo dal 06 aprile al 31 dicembre 2012, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2013.
Dal primo gennaio 2013 occorrerà tenere presente l’intero anno solare e la scadenza è, pertanto, confermata per il 31 gennaio dell’ anno successivo.
Il mancato adempimento del suddetto obbligo è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da €. 250 ad €. 1.250.
VERIFICHE SU LAVORATORI AUTONOMI IMPIEGATI IN ATTIVITA’ DI CANTIERE
(Ministero del Lavoro, Circolare n. 16 del 04.07.2012)
Il Ministero del Lavoro, nel constatare la sempre maggior diffusione nel settore edile di lavoratori qualificati come autonomi ma che di fatto sono inseriti nel ciclo produttivo delle imprese edili e svolgono la medesima attività del personale dipendente, ha dettato alcune indicazioni operative al personale ispettivo concernenti la verifica della genuinità delle prestazioni qualificate come autonome.
Viene inizialmente premesso che l’ artigiano può legittimamente svolgere attività di natura subordinata (rimanendo iscritto all’ Albo delle Imprese Artigiane) nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente con quella di lavoratore autonomo; a tale riguardo per le prestazioni di natura subordinata potrà essere legittimamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato.
Innanzitutto, un elemento significativo ai fini della verifica è certamente quello riconducibile al possesso di macchine ed attrezzature (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, ecc.) che denotino una effettiva ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire.
Nulla rileva invece né il possesso di attrezzatura minuta (secchi, pale, martelli, carriole, ecc.) né la disponibilità delle suddette macchine ed attrezzature ricevute gratuitamente oppure a titolo oneroso dalla ditta committente.
Altro elemento sintomatico, ancorché non decisivo, della subordinazione è relativo al riscontro di un’ eventuale mono committenza.
Infine, il Ministero del Lavoro, sulla base che normalmente non sono individuabili problemi nelle attività di completamento dell’ opera, di finitura o di impiantistica (posa in opera di pavimenti e rivestimenti, impiantistica idraulica e/o elettrica, attività di decoro, montaggio di infissi o controsoffitti, ecc), individua alcune attività riconducibili alla realizzazioni di opere strutturali del manufatto che, salvo prova contraria, si presumono subordinate (manovalanza, muratura, carpenteria, ecc.).
Quanto sopra, partendo dal presupposto che solitamente sono attività che richiedono la contemporanea presenza di più lavoratori convergono alla produzione di un unico prodotto in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie.
CREDITO D’ IMPOSTA PER L’ ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI
(D.L. n. 83 del 22.06.2012, art. 24)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il decreto contenente misure per la crescita del paese che, all’ art. 24, introduce un credito d’ imposta per l’ assunzione a tempo indeterminato di lavoratori altamente qualificati.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, a tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato) è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari ad €. 200.000,00 annui, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario oppure di laurea magistrale nelle discipline tecniche o scientifiche come da elenco allegato al decreto
Il credito d'imposta è concesso per il personale impiegato nelle attività di Ricerca e Sviluppo e verrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato; non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Si decade dal diritto a fruire del contributo:
a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Per fruire del contributo le imprese dovranno presentare apposita istanza secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto.
Infine il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze adotterà con apposito decreto le disposizioni applicative necessarie.
INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI
(Corte di Cassazione, Sez. Penale, sentenza n. 22611 del 11.06.2012 - Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 8298 del 25.05.2012 e 9150 del 06.06.2012)
A
nalogamente a quanto fatto negli scorsi mesi, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.
In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente:
VARIAZIONE DEL TASSO DI DIFFERIMENTO, DI RATEAZIONE E DI CALCOLO DELLE SANZIONI CIVILI
(INAIL, Circolare n. 34 del 06.07.2012)
In attesa degli analoghi ed imminenti interventi da parte di INPS ed ENPALS, l’ INAIL, facendo seguito alla riduzione al 0,75% del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) dalla Banca Centrale Europea, ha fissato al 6.75% il tasso di rateazione e differimento ed al 6.25% il tasso utilizzato per il calcolo delle sanzioni civili.
La variazione dei tassi ha decorrenza dall’ 11.07.2012.
In particolare, il nuovo tasso di dilazione troverà applicazione per le istanze definite a partire dall’ 11.07.2012.
NOVITA’ LAVORO E PREVIDENZA
(Ministero del Lavoro, Nota n. 10648 del 07.06.2012 – INPS, Circolare n. 89 del 26.06.2012 – INPS, Messaggi nn. 10225 del 18.06.2012 , 10885 del 28.06.2012 e 10378 del 20.06.2012)
Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:
COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.
L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.05.2012 al 14.06.2012. Il coefficiente è pari a 1,778846%.
CLICCA PER CONDIVIDERE