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· Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023, rende nota l’istituzione del codice tributo 1067 per il versamento, mediante Mod. F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, fissata nella misura del 5%, dovuta sulle somme destinate, nell’ambito delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.
Preme evidenziare che, per la piena operatività dell’agevolazione in esame, introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), si auspicano ora tempestivi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate volti a definire puntualmente l’ambito di applicazione (con riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori coinvolti) e le modalità di gestione della stessa.
REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE MANCE NEL SETTORE TURISMO
Fermo restando la qualificazione, come reddito da lavoro dipendente, di quanto percepito a titolo di liberalità, dal dipendente, sulla base del principio di onnicomprensività del reddito fissato dall’art. 51, comma 1 del TUIR, la Legge n. 197/2022 ha previsto un regime di tassazione sostitutiva (in luogo di quella ordinaria) per le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici” (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’articolo 5 della Legge n. 287/1991).
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali è fissata nella misura del 5%.
Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:
Le somme in oggetto (somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici) sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
CODICE TRIBUTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023, rende nota l’istituzione dei codici tributo per il versamento da parte dei sostituti d’imposta, mediante Mod. F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, fissata nella misura del 5%, dovuta sulle somme destinate, nell’ambito delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.
Si tratta nello specifico dei codici tributo:
In sede di compilazione del Mod. F24, i codici tributo sopra elencati sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e, quale “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
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