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Riferimenti:
· Ministero del Lavoro, Nota n. prot. 7553 del 29 aprile 2013
Ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del D.Lgs n. 151/2001 (TU maternità), il congedo di maternità può essere anticipato:
· fino ai due mesi precedenti la data presunta del parto, ovvero
· fino ai periodi di interdizione dal lavoro, disposti dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, previsti dall’articolo 7, comma 6 del TU (lavori vietati) e dall’art. 12, comma 2 del TU (valutazione dei rischi);
per i seguenti motivi:
· nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
· quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
· quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Come noto con le modifiche apportate dall’articolo 15 del DL semplificazioni (DL n. 5/2012 come convertito nella Legge n. 35/2012) viene chiarito che deputate a disporre l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza sono la Direzione territoriale del lavoro (DTL) e l’Azienda sanitaria locale (ASL).
In particolare, l’interdizione anticipata dal lavoro dovuta:
· a gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17, comma 2, lett. a) del TU), è disposta dall’Azienda sanitaria locale (non più dal Servizio ispettivo del Ministero);
· a condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (art. 17, comma 2, lett. b) TU), a impossibilità di spostamento ad altra mansione (art. 17, comma 2, lett. c) TU) secondo quanto previsto dagli articoli 7 (lavori vietati – Allegati A e B) e 12 (attività rischiosa per la salute e la sicurezza) del medesimo TU, è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 4 TU, nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c) del medesimo articolo, la DTL interviene d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
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Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. prot. 7553 del 29 aprile 2013 interviene per fornire alcuni chiarimenti ai propri uffici in materia di provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici madri ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 151/2001. |
Il Ministero del lavoro nella nota in oggetto fornisce indicazioni ai propri uffici relativamente alla valutazione
• delle condizioni di lavoro o ambientali;
• dell’ulteriore condizione dell’impossibilità di spostamento ad altre mansioni
ai fini dell’adozione dei provvedimenti di interdizione anticipata fuori dai casi esplicitamente previsti (lavori vietati di cui agli allegati A e B del D.Lgs n. 151/2001).
Il Ministero chiarisce che il termine condizioni ambientali
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“può essere inteso in senso più ampio e conseguentemente non direttamente legato soltanto alle mansioni svolte ma più in generale alle caratteristiche del contesto ambientale dove è effettuata la prestazione lavorativa” |
pertanto
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“i provvedimenti della DTL devono essere adottati sulla base di un giudizio che tenga conto contestualmente delle condizioni obiettive dell’ambiente, del lavoro e dello stato di salute delle lavoratrici.” |
Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs n. 151/2001, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, contestualmente alla valutazione dei rischi in generale, la valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici. Si tratta, chiarisce il Ministero, di una valutazione preventiva che consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, ancora prima che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione dei suddetti rischi ovvero dell’impossibilità di adottarle.
Ai fini della valutazione delle condizioni ambientali e di lavoro che possono portare all’emanazione del provvedimento interdittivo, gli uffici dovranno pertanto tenere conto delle situazioni di rischio individuate dai datori di lavoro ai sensi del citato art. 11.
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In altre parole, la valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro costituisce il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione al di fuori dei casi previsti dall’articolo 7, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 151/2001 (lavori vietati di cui agli Allegati A e B). |
In altre parole, le condizioni di rischio evidenziate dal datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi costituiscono di per sé presupposto per l’emissione del provvedimento di interdizione da parte della DTL, senza la necessità per quest’ultima di entrare nel merito della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro, se non in casi eccezionali
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“ove emergano vistose contraddittorietà, assoluta carenza di adeguati criteri valutativi e assoluta genericità delle risultanze della valutazione”. |
Ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 151/2001, qualora i risultati della valutazione dei rischi rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla DTL che può disporre l'interdizione dal lavoro.
In merito alla valutazione da parte degli uffici dei motivi organizzativi o produttivi addotti dal datore di lavoro al fine di sostenere l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, il Ministero, nella Nota n. prot. 7553 del 29 aprile 2013, afferma
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“la norma attribuisce alla DTL una “facoltà” non un “obbligo” di procedere a successivi accertamenti” …. “in linea di principio un potere “esclusivo” del datore di lavoro di valutare la fattibilità dello spostamento tenuto che egli è l’unico soggetto in grado di conoscere, …, l’effettiva organizzazione aziendale”. |
inoltre
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“… una collocazione in attività diversa da quella normalmente svolta, in linea teorica possibile…. , deve garantire il raggiungimento delle finalità aziendali nonché l'impiego utile della lavoratrice evitando uno spostamento della lavoratrice puramente "collocativo" che non consentirebbe di raggiungere lo scopo per il quale l'azienda è stata costituita.” |
Pertanto, in caso di dichiarata impossibilità di spostamento ad altre mansioni da parte del datore di lavoro, l’emissione di un eventuale provvedimento di diniego di interdizione anticipata dovrà essere valutato dagli uffici territoriali alla luce dei principi sopra esposti ed espressamente argomentato, contrariamente a quanto dichiarato dal datore di lavoro, dalla effettiva possibilità di spostamento ad altra mansione.
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