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Riferimenti:
• Ministero del Lavoro, Lettera circolare prot. n. 4839 del 10 aprile 2013
Il DM 24 ottobre 2007 prevede, all’articolo 9, comma 3, che ai fini del rilascio virtuale del c.d. DURC interno:
“l’interessato è tenuto ad
autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A ovvero il decorso del
periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.
L’autocertificazione attesta, al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi, la non commissione degli illeciti ostativi sulle violazioni previste dall’allegato A del DM 24 ottobre 2007.
Il modello da utilizzare ai fini della predetta autocertificazione è allegato alla Circolare n. 34/2008 del Ministero del Lavoro. Tale modello va presentato una sola volta antecedentemente alla prima richiesta del beneficio (per i benefici contributivi e normativi usufruiti dalla data di entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007 e fino al 30 aprile 2009 l’autocertificazione andava presentata entro tale data).
In caso di modifica di quanto dichiarato, l’autodichiarazione deve essere ripresentata.
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Dal 30 dicembre 2007 il godimento dei benefici normativi e contributivi è subordinato · al possesso del DURC, · al rispetto degli accordi e contratti collettivi, nonché · degli “altri obblighi di legge”. |
Nello specifico l’autocertificazione può essere presentata:
· tramite raccomandata postale o raccomandata a mano,
· via fax, oppure
· per via telematica.
In ogni caso, l’autocertificazione deve essere accompagnata da copia del documento di identità valido, a meno che il datore di lavoro non firmi in presenza del dipendente addetto alla ricezione. Inoltre, la consegna materiale può essere effettuata anche dal professionista incaricato ai sensi della Legge n. 12/1979.
Per quanto concerne l’effettuazione dell’adempimento con modalità telematiche il modello è disponibile sul sito del Ministero www.lavoro.gov.it, sezione DURC. Una volta compilato (e salvato) il file deve essere firmato digitalmente (firma digitale certificata). L’invio per e-mail o posta elettronica certificata, unitamente ad una immagine scannerizzata di un documento di identità in corso di validità, andava effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it, indicando nell’oggetto della mail, il nome della DTL competente destinataria dell’autocertificazione.
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Il Ministero del Lavoro, nella Lettera circolare protocollo n. 4839 del 10 aprile 2013, comunica che dal 15 aprile 2013 il documento può essere spedito direttamente alle caselle di posta elettronica certificata della DTLcompetente per territorio. Nel caso di aziende plurilocalizzate l’invio va effettuato all’indirizzo della Direzione Territoriale del Lavoro ove è ubicata la sede legale. |
Gli indirizzi di posta certificata delle DTL sono pubblicati sul predetto sito istituzionale del Ministero del Lavoro.
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