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Il trattamento di malattia, maternità e congedo parentale degli iscritti alla Gestione Separata INPS

Riferimenti:

 

  • INPS, Circolare 77 del 13 maggio 2013

percorso normativo

Come noto dal 1° gennaio 2007, la Finanziaria 2007, ha esteso ai parasubordinati (in aggiunta al trattamento per ricovero ospedaliero), le tutele relative alle prestazioni economiche per i periodi di malattia e di maternità/paternità.

In merito alla formulazione della norma l’INPS, nelle Circolari n. 76/2007 (indennità di malattia) e n. 137/2007 (tutela della maternità/paternità) aveva chiarito che sono destinatari dell’estensione delle predette tutele i:

·          collaboratori a progetto;

·          collaboratori coordinati e continuativi;

·          e i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero di durata anche inferiore, ma con diritto ad un compenso superiore a euro 5.000.

 

Si segnala che l’Istituto nel Messaggio n. 12.768 del 22 maggio 2007 aveva affermato che sono esclusi dalle prestazioni economiche di malattia i soggetti che svolgono prestazioni inferiori a 30 giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente (articolo 61, comma 2, D.Lgs n. 273/2003).

 


 

Per tutti i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata, ma non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è prevista un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,72%,

 

Successivamente, in risposta all’Interpello n. 42 dell’11 novembre 2011, il Ministero del Lavoro aveva chiarito che la tutela della malattia, così come quella della maternità e degli assegni al nucleo familiare, sono estese a tutti gli iscritti alla Gestione Separata, quindi anche agli amministratori di società, fatto salvo il caso in cui questi siano iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria oppure siano pensionati.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il DL n. 201/2011 ha disposto l’estensione delle citate tutele anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata (lavoratori libero professionisti).

L’Istituto, nella Circolare n. 77 del 13 maggio 2013, chiarisce che i predetti soggetti possono essere ricondotti a due macro-categorie:

·         i lavoratori parasubordinati con committente o associante:

-      co.co.co, co.co.co a progetto, lavoratori autonomi occasionali;

-      associati in partecipazione.

·         i lavoratori libero professionisti.

 


 

In merito alle prestazioni di malattia preme rilevare che finora l’INPS riconosceva agli associati in partecipazione (lavoratori autonomi il cui reddito è qualificato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c) TUIR) solo l’indennità per degenza ospedaliera. La Circolare INPS n. 77/2013 finalmente consente anche a tale categoria di lavoratori il riconoscimento dell’indennità giornaliera di malattia.

 

Le predette categorie comprendono tipologie eterogenee di lavoratori per i quali il reddito imponibile ai fini previdenziali è definito in base alla diversa qualificazione del reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF (quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi).

 


 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata vige il principio di cassa.

indennità di malattia: requisiti e certificazione

Requisiti contributivi

A differenza di quanto previsto per i lavoratori dipendenti, per l’accesso alle prestazioni di malattia e maternità, gli iscritti alla Gestione separata devono rispettare un requisito contributivo, devono cioè avere accreditati contributi per almeno 3 mesi nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento tutelato.

Per il 2013 l’aliquota contributiva (comprensiva della quota dello 0,72%), dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al 27,72%.

Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore al minimale di reddito previsto per gli iscritti alla Gestione commercianti, pari, per l’anno 2013, a euro 15.357,00, pertanto il contributo mensile utile è pari ad euro 354,75 (l’accredito dei contributi è verificato direttamente dall’INPS).

Nel caso in cui i versamenti effettuati siano inferiori al minimale, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata e attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di 12 mesi nell'anno.

 


 

Nei riguardi degli iscritti alla Gestione separata non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, previsto dall’art. 2116 c.c. per i lavoratori dipendenti, in forza del quale le prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato versamento da parte dell’imprenditore dei contributi previdenziali dovuti. Trattandosi, infatti, di lavoratori la cui attività è giuridicamente qualificabile come autonoma, il mancato versamento dei contributi impedisce la concessione della prestazione in quanto è richiesto che i contributi siano stati effettivamente versati.

Requisiti reddituali

Il diritto all’indennità economica di malattia sussiste se:

·         il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata,

·         nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia,

·         non sia superiore al 70% del massimale contributivo pari, per gli eventi insorti nel 2013, a euro 67.304,30 (70% del massimale 2012 pari a euro 96.149).

 

I suddetti requisiti sono richiesti per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Parasubordinati

Nel caso di lavoratori parasubordinati l’onere contributivo risulta a carico del committente/associante con obbligo di rivalsa sul collaboratore per la quota a suo carico.

In particolare la contribuzione è a carico

·         del committente nella misura di 2/3 e il restante 1/3 è trattenuto al collaboratore;

·         dell’associante nella misura del 55% e il restante 45% è trattenuto all’associato (associazione in partecipazione).

Il committente e l’associante sono tenuti al versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso (principio di cassa) tramite modello F24 (telematico per i possessori di partita IVA).

Libero professionisti

Nel caso dei liberi professionisti l’onere contributivo è interamente a loco carico; il versamento avviene con modello telematico F24, in saldo dell’attività lavorativa dell’anno precedente e in acconto dell’anno in corso (alle scadenze previste dalla dichiarazione dei redditi).

Pertanto per i liberi professionisti i requisiti contributivi e reddituali (desumibili dai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi) divengono definitivi al momento della liquidazione della dichiarazione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Presupposto per l’erogazione dell’indennità è la sussistenza dell’attività lavorativa al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato.

 

In merito all’esistenza dell’attività lavorativa l’INPS fa riferimento alla domanda di malattia/degenza ospedaliera, presentata dal libero professionista con modalità telematica (modello SR06), procedendo successivamente alla verifica del dato con le informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto o con le informazioni relative all’apertura e/o chiusura della partita IVA.

Decorrenza

La tutela economica di malattia è prevista a favore:

·         dei parasubordinati, per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007;

·         dei lavoratori libero professionisti, per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2012;

sempreché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi.

Certificazione

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia deve essere stato inviato all’INPS un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.

In caso di malattia, infatti, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato dal medico curante il quale provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS. In caso di impossibilità ad effettuare la trasmissione telematica il lavoratore è tenuto, entro 2 giorni dalla data del rilascio, a presentare o inviare il certificato di malattia all’INPS. Inoltre, l’attestato di malattia (senza diagnosi), deve essere inviato, a cura del lavoratore e sempre entro 2 giorni, al committente.

Domanda

Per ottenere l’erogazione dell’indennità di malattia il lavoratore è tenuto a inviare telematicamente apposita domanda (entro il termine di prescrizione di 1 anno calcolato dal giorno successivo alla fine dell'evento di malattia).

Il lavoratore in possesso di PIN dispositivo può inviare direttamente la richiesta on-line collegandosi al sito internet dell'Istituto (www.inps.it - servizio di Invio Online - domande di Prestazioni sostegno del reddito). L’applicativo rispecchia il contenuto del modello Deg.Osp/Mal.Gest.Sep. – COD SR06.

L'invio on-line può essere effettuato anche tramite i patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. In alternativa è possibile utilizzare il contact center multicanale (numero 803 164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare numero 06164164 con tariffazione a carico dell'utenza chiamante).

Visita fiscale

L’Istituto chiarisce che, come i lavoratori dipendenti, anche i lavoratori parasubordinati o libero professionisti possono essere oggetto di accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine della verifica della sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. Tali lavoratori sono, pertanto, tenuti a rendersi disponibili durante le seguenti fasce orarie:

·         mattina: dalle 10.00 alle 12.00

·         pomeriggio: dalle 17.00 alle 19.00.

A tal fine il lavoratore deve porre la massima attenzione al fatto che nel certificato di malattia sia indicato il corretto indirizzo, ai fini della reperibilità durante la prognosi.

indennità di malattia: durata e misura

L'evento di malattia è indennizzata per un numero massimo di giornate:

·         pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque,

·         per almeno 20 giorni.

 

 

L’indennità non è riconosciuta se gli eventi di malattia hanno durata inferiore a 4 giorni. Tuttavia, l’INPS richiede anche in tali casi l’invio della certificazione in quanto nell’eventualità di continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento.

 

Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365 (o 366 qualora nel periodo di riferimento sia compreso un anno bisestile). L'indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate (ad esempio a seguito di eventuale assenza a visita medica di controllo domiciliare), comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.

Per “durata complessiva del rapporto di lavoro” deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia (il medesimo periodo preso a base per la verifica dei requisiti contributivi).

Per coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giornate, viene comunque riconosciuto un limite annuo di 20 giornate.

Gli importi giornalieri per l’indennità di malattia, per gli eventi iniziati nell’anno 2013, sono pari ad:

·         euro 10,85, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;

·         euro 16,28, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

·         euro 21,71, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

 


 

La prestazione dell’indennità di malattia è erogata direttamente dall’INPS che, ai fini dell’individuazione del numero delle giornate indennizzabili, fa riferimento alle dichiarazioni presentate nella domanda inviata in via telematica dal lavoratore.

L’Istituto chiarisce che tali dichiarazioni sono successivamente verificabili in base:

·         alla data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro, nel caso di parasubordinati;

·         alle informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto, ovvero, relative all’apertura e/o chiusura di partite IVA, nel caso di libero professionisti.

Contenzioso

I ricorsi devono essere presentati, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, in modalità telematica. Competente a decidere in unica istanza è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995.

indennità per congedo parentale

Le lavoratrici iscritte soltanto alla Gestione separata e non ad altre gestioni previdenziali obbligatorie ne pensionate, hanno diritto all’indennità di maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla nascita del bambino (indennità di maternità), con le medesime regole previste per l’astensione obbligatoria delle lavoratrici dipendenti.

L’indennità spetta anche al padre lavoratore iscritto alla Gestione separata per i tre mesi successivi alla data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, in caso:

·         di morte della madre;

·         di grave infermità della madre;

·         di abbandono da parte della madre;

·         di adozione o di affidamento esclusivo del bambino al padre, o quando la madre non ne abbia fatto richiesta.

 

Esaurito il periodo di astensione obbligatoria spetta un congedo parentale della durata massima di 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino ovvero entro un anno dall’ingresso del bambino in famiglia in caso di adozioni o affidamenti. In caso di parto plurimo il congedo è riconoscibile per ogni bambino, sempre entro il limite dell’anno di vita.

Il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale si estende a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all’indennità di maternità.

Il diritto decorre per i lavoratori:

·         parasubordinati a decorrere dal 1° gennaio 2007,

·         libero professionisti dal 1° gennaio 2012,

·         purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto.

Al riguardo l’Istituto precisa che

 


 

“Pertanto, attesa la fruibilità del beneficio entro il primo anno di vita del bambino, lo stesso deve essere riconosciuto anche per gli eventi di nascita e gli ingressi in famiglia verificatisi anteriormente alla predetta data e relativamente ai quali non sia ancora trascorso il suddetto limite temporale di un anno.”

In caso di adozione il congedo parentale spetta ai genitori adottivi o affidatari a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento e comunque entro il compimento del 18° anno di età.

Requisiti contributivi

Come ricordato per l’accesso alle prestazioni di maternità gli iscritti alla Gestione separata devono rispettare un requisito contributivo: devono risultare accreditati (con l’aliquota contributiva piena attualmente pari al 27,72%) contributi per almeno 3 mesi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità. Al riguardo l’Istituto chiarisce che è necessario tenere presente le differenti modalità di versamento della contribuzione dovuta per le predette due macro-categorie.

Ulteriori requisiti

Anche ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per congedo parentale è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

La verifica di tali requisiti è effettuata nel caso di:

·         parasubordinati con committente o associante, in base:

-      alla data inizio e data fine del rapporto di lavoro;

-      al flusso UNIEMENS (verifica dell’effettiva astensione dal lavoro);

-      alla comunicazione di effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo parentale resa dal committente/associante e dal lavoratore nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

·         lavoratori libero professionisti, in base alle informazioni contenute nella dichiarazione:

-      fiscale

-      di apertura e/o chiusura di partita IVA;

-      resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo parentale.

Durata e misura della prestazione

Le modalità di calcolo del congedo parentale coincidono con quelle attualmente in uso per l’erogazione dell’indennità di maternità. In particolare l’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione della predetta indennità.

Pertanto l’indennità per congedo parentale è calcolata,

·          sia per i parasubordinati che per i lavoratori professionisti,

·          per ciascuna giornata del periodo indennizzabile,

·          in misura pari al 30% di 1/365° del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

 

Nella fattispecie l’imponibile contributivo (tenendo conto del massimale annualmente previsto pari, per il 2013, ad euro 99.034) è quello percepito dai lavoratori interessati negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo, pertanto nel caso:

·         di parasubordinati con committente è l’imponibile contributivo desunto dai flussi UNIEMENS dei 12 mesi precedenti l’evento;

·         degli associati in partecipazione è il reddito risultante dalla denuncia dei redditi percepiti per attività di associato e relativi all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile;

·         nel caso di libero professionisti è il reddito professionale, quantificato in 1/12 del reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno o degli anni in cui sono ricompresi i 12 mesi precedenti l’evento, per ciascuno dei mesi compresi nel predetto periodo.

 

L’Istituto precisa che i periodi per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Per i soggetti in possesso di PIN dispositivo la domanda va presentata telematicamente tramite il sito www.inps.it.- Servizi on-line, in particolare l’accesso alla funzione avviene a partire dalla voce di menu “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito” all’interno dello Sportello Virtuale del Cittadino, oppure tramite il contact center integrato (numero 803 164).

L'invio on-line può essere effettuato anche tramite i patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda va presentata al committente ed all'INPS di residenza (o di domicilio), prima del periodo di congedo parentale richiesto o, al limite, nello stesso giorno di inizio del congedo.

Gli eventuali ricorsi inerenti al congedo parentale vanno presentati negli stessi termini (90 giorni) e con le stesse modalità (unica istanza al Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi) sopraindicati in relazione alla prestazione di malattia.

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