Ricerca nel sito

Cerca in internet

Il regime dei "Nuovi Minimi"

Chiarimenti dell'Agenzia Delle Entrate sul "Nuovo Regime dei Minimi"

Riferimenti:

 

  • Art. 27, DL n. 98/2011
  • Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011
  • Circolare Agenzia Entrate 30.5.2012, n. 17/E

 

L’Agenzia, con la Circolare 30.5.2012, n. 17/E, fornisce gli auspicati chiarimenti in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l’accesso al nuovo regime nonchè alle agevolazioni che derivano dall’adozione dello stesso.

Tale nuovo regime infatti, “pur incardinato sulle disposizioni che regolavano il precedente regime (cfr. art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007 …) – presenta rilevanti caratteri di novità”.

Considerato che lo stesso è applicabile, come accennato, dall’1.1.2012, sono state altresì individuate le modalità di “regolarizzazione” per i contribuenti che, a causa dell’assenza di chiarimenti, hanno adottato comportamenti “non conformi”.

 

DURATA DEL “NUOVO” REGIME

La Circolare n. 17/E in esame evidenzia innanzitutto che il nuovo regime dei minimi è applicabile:

-       per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi;

-       anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Il “nuovo” regime dei minimi rappresenta, dal 2012, il regime naturale per le persone fisiche che:

> intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;

> hanno intrapreso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 2008.

 

La citata Circolare n. 17/E chiarisce che:

- il nuovo regime “assorbe” il previgente regime dei minimi;

- resta valida la possibilità di utilizzare il regime delle nuove iniziative … disciplinato dall’art. 13 della legge n. 388 del 2000”.

Soggetti esclusi

La Circolare n. 17/E chiarisce che, per effetto del richiamo delle disposizionidi cui all’art. 1, comma 99, Legge n. 244/2007, sono esclusi dall’applicazione del nuovo regime i soggetti:

- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. A tale proposito si rammenta che la stessa Agenzia nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E ha affermato l’incompatibilità con il regime dei minimi dei regimi speciali applicabili alle seguenti attività:

  • agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
 

Si rammenta che i produttori agricoli che svolgono una delle attività di cui agli artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72, entro i limiti previsti dall’art. 32, TUIR e pertanto produttiva di reddito agrario, possono utilizzare il regime agevolato con riguardo alle altre attività d’impresa o arti e professioni svolte.

In particolare, se per tali contribuenti l’attività agricola determina un reddito agrario, è possibile l’adozione del nuovo regime dei minimi per l’ulteriore attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata.

In ogni caso, l’attività agricola in regime speciale non può rientrare nel regime dei nuovi minimi, a meno che la stessa non sia produttiva di reddito d’impresa ed il soggetto in questione opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (Circolare 19.2. 2008, n. 12/E, quesito 4.1);

 

 

  • vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6,DPR n. 633/72);
  • agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72);
  • agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91);
  • vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, DPR n. 600/73);
  • rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/95);
  • agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n. 41/95);

- non residenti;

- che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;

- soci / associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR. A tale proposito si rammenta che l’esclusione opera ancorchè nel periodo d’imposta, ma prima dell’inizio dell’attività, il soggetto ceda la partecipazione.

 

REQUISITI RICHIESTI

Per l’accesso al nuovo regime è necessario, come specificato nella citata Circolare n. 17/E, il possesso, al momento d’inizio dell’attività, sia dei requisiti richiesti dal “vecchioregime dei minimi (ex art. 1, commi da 96 a 99, Legge n. 244/2007), sia quelli richiesti per l’applicazione del “nuovoregime in esame, peraltro “identici a quelli previsti per l’applicazione del regime delle nuove iniziative … di cui all’art. 13 della legge n. 388 del 2000 …”.

Di fatto, pertanto, i requisiti del vecchio regime dei minimi, per i quali l’Agenzia rinvia ai relativi chiarimenti già forniti in precedenza, si sommano a quelli del regime delle nuove iniziative, relativamente ai quali “restano validi i chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi, salvo quanto precisato nella presente circolare [n. 17/E]”.

 

INIZIO DELL’ATTIVITA'

Come già accennato, il rispetto dei predetti requisiti è richiesto sia ai soggetti che iniziano l’attività dal 2012 sia a coloro che l’anno iniziata antecedentemente ma dall’1.1.2008.

A tale proposito va evidenziato che, ai fini dell’individuazione del momento di inizio dell’attività, nel quale devono sussistere i requisiti, il citato Provvedimento precisa che:

“Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva … si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.”

Ora, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’effettivo esercizio dell’attività corrisponde con la “primaeffettuazione di operazioni attive o passive relative all’attività caratteristica. Nell’ambito di queste ultime rientrano gli acquisti di beni strumentali, beni destinati alla rivendita o utilizzabili per l’effettuazione dei servizi e/o necessari all’allestimento dell’attività.

 

“NUOVI” REQUISITI ex Dl n. 98/2011

I “nuovi” requisiti per l’accesso al regime in esame ricalcano quelli previsti per il regime delle nuove iniziative e, pertanto, è necessario che:

1.     il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

2.     l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;

3.    se l’attività costituisce il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve essere superiore a € 30.000.

 

1. Mancato esercizio nei 3 anni precedenti di un’attività d’impresa / lavoro autonomo

Con riguardo al primo requisito richiesto, ossia alla necessità che il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività d’impresa / lavoro autonomo la Circolare n. 17/E precisa innanzitutto che per il calcolo dei 3 anni va fatto riferimento al calendario comune.

Pertanto, detto periodo temporale va individuato con riguardo alla data, e non al periodo d’imposta, a partire dalla quale si intende accedere al regime in esame.

 

Esempio 1

 

Il sig. Rossi ha cessato un’attività imprenditoriale il 31.5.2009.

Tale soggetto, qualora intraprenda una nuova attività dall’1.6.2012, può accedere al nuovo regime dei minimi, essendo a tale data decorsi 3 anni, determinati in base al giorno di cessazione dell’attività precedente (non è quindi necessario attendere l’1.1.2013).

 

Il nuovo regime non può essere applicato anche da coloro che nei 3 anni precedenti abbiano svolto un’attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore dell’impresa familiare.

A tale proposito è precisato che può comunque applicare il nuovo regime:

 - il socio accomandante che intende intraprendere un’attività, se lo stesso, nei 3 anni precedenti, non ha svolto alcuna attività di gestione all’interno della società, ossia ha conferito soltanto capitale, nonché il socio che partecipi in una società inattiva, considerata l’assenza di un’attività di gestione.

La Circolare n. 17/E in esame sottolinea la necessità di coordinare tale disposizione con quanto previsto dal citato comma 99 che non consente di applicare il regime se il soggetto è socio / associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR.

È tuttavia evidenziato che tale condizione rileva esclusivamente nel periodo di applicazione del regime e non opera con riguardo ai 3 anni precedenti l’inizio dell’attività;

l’associato in partecipazione di solo lavoro, posto che il relativo reddito è non qualificabile come reddito di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR.

 

2. Mera prosecuzione di attività precedente

Il secondo requisito richiesto è rappresentato dalla necessità che l’attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa l’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio.

A tale proposito l’Agenzia delle Entrate, ribadendo i chiarimenti già forniti nella CM 26.1.2001, n. 8/E, precisa che la verifica circa il carattere di novità dell’attività esercitata va effettuata caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”.

In particolare, il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto nello stesso luogo, con utilizzo dei medesimi beni e nei confronti della stessa clientela.

 

Esempio 2

 

Il sig. Verdi esercita l’attività di falegname quale dipendente della Alfa srl.

Se il soggetto intende iniziare la medesima attività in forma di ditta individuale, rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (è il caso in cui l’ex datore di lavoro o i relativi clienti rappresentano la maggior parte dei clienti della ditta individuale), la nuova attività rappresenta mera prosecuzione della precedente, con conseguente impossibilità di applicare il nuovo regime.

Esempio 3

 

Il sig. Neri, dipendente di un’impresa edile in qualità di manovale, intende avviare l’attività di costruzione edile con propri clienti ed una propria organizzazione (diversa da quella dell’ex datore di lavoro). Tale soggetto può usufruire del nuovo regime.

Secondo quanto ulteriormente specificato nella citata Circolare n. 17/E la verifica della mera prosecuzione va effettuata in presenza di:

contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro dipendente a tempo determinato che si protrae per un periodo di tempo superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio della nuova attività.

 

Se l’attività di co.co.co. o di lavoro dipendente a tempo determinato è stata svolta per un periodo non superiore alla metà del predetto triennio, considerato che trattasi di “forme di lavoro precario”, non sussiste alcuna preclusione all’accesso al nuovo regime.

Peraltro, se la precedente attività e la nuova attività sono svolte:

- in ambiti che richiedono competenze non omogenee, non è mai ravvisabile la “mera prosecuzione” e pertanto è consentito l’accesso al nuovo regime.

Esempio 4

  

Il dott. Gialli svolge l’attività di neurologo in qualità di lavoratore dipendente. Lo stesso intende intraprendere l’attività di musicista.

In tal caso non si ravvisa la “mera prosecuzione” e pertanto il soggetto può accedere al nuovo regime;

- nello stesso ambito professionale e con riguardo al medesimo mercato di riferimento, l’accesso al nuovo regime non è ammesso.

Esempio 5

  

Il dott. Rosi svolge l’attività di ortopedico in qualità di lavoratore dipendente. Lo stesso intende avviare un’attività come professionista in un’altra branca della medicina.

Se l’utenza è analoga a quella relativa all’attività svolta come lavoratore dipendente ed i clienti sono i medesimi pazienti in precedenza assistiti nell’ambito dell’attività di lavoro dipendente, tale soggetto non può applicare il nuovo regime.

In presenza di particolari fattispecie, ai fini dell’accesso al regime in esame, non è richiesta la verifica del requisito della mancanza di mera prosecuzione di una precedente attività. In particolare ciò si riscontra nei seguenti casi:

a)  l’attività svolta in precedenza consiste nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di un’attività professionale.

Secondo quanto specificato nella Circolare n. 17/E in esame:

tale principio opera anche in relazione a tutte quelle attività che devono essere obbligatoriamente svolte per poter operare in uno specifico settore (è il caso della pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell’artigianato);

con riferimento al praticante avvocato che svolge tale attività “con partita IVA, anziché in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, il nuovo regime può essere applicato già al momento dell’apertura della partita IVA e non dopo il superamento dell’esame di abilitazione. Ai fini del computo del triennio infatti va considerato il periodo di lavoro svolto come praticante;

b)  il contribuente dimostra, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di:

- aver perso il lavoro;

- essere in mobilità.

Esempio 6

 

Il sig. Aranci esercita l’attività di ingegnere quale dipendente della Beta spa.

Se lo stesso ha perso il lavoro / è in mobilità per cause da lui non dipendenti, può avvalersi del nuovo regime dei minimi qualora intraprenda l’esercizio della medesima attività in qualità di lavoratore autonomo;

c)  il contribuente è in pensione ed esercita, in qualità di lavoratore autonomo, la medesima attività che svolgeva come lavoratore dipendente.

 

Esempio 7

   

Il sig. Viola ha esercitato l’attività di architetto quale dipendente della Gamma srl.

Lo stesso, in pensione dal 2011, intende intraprendere nel 2012 l’esercizio della medesima attività in qualità di lavoratore autonomo.

Tale soggetto può applicare il nuovo regime;

d)  il contribuente ha svolto, in precedenza, prestazioni occasionali, posto che le stesse sono produttive di redditi diversi ex art. 67, TUIR.

È altresì precisato che un contribuente minimo non fuoriesce dal nuovo regime ancorchè inizi ad esercitare:

- un’attività di lavoro dipendente nel medesimo settore.

Esempio 8

   

Il sig. Lilla esercita l’attività di geometra applicando il nuovo regime dei minimi.

Lo stesso permane nel regime ancorchè intraprenda l’esercizio della medesima attività anche come lavoratore dipendente;

- un’attività produttiva di redditi diversi da quelli ex artt. 53, comma 1 e 55, TUIR.

Inoltre l’Agenzia fornisce uno specifico chiarimento in relazione all’impresa familiare costituita nel 2012 il cui collaboratore ha esercitato, fino al 2011, un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In tal caso, non ricorre l’ipotesi di mera prosecuzione considerato che “il collaboratore … è soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa, unico obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva” e pertanto all’impresa familiare non è precluso l’accesso al nuovo regime.

 

3. Prosecuzione dell’attività svolta da altri e limite dei ricavi

Per l’accesso al regime in esame, se l’attività costituisce il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve superare € 30.000.

A tale proposito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E precisa che:

-   l’acquirente / erede può applicare il nuovo regime se il cedente / de cuius nell’anno precedente ha conseguito ricavi pari o inferiori al predetto limite;

-   se l’acquisto dell’impresa avviene in corso d’anno, nell’anno di acquisto è necessario rispettare non solo il limite in esame ma anche quello dell’ulteriore requisito posto dall’art. 1, comma 96, Legge n. 244/2007 ossia il conseguimento nell’anno di ricavi non superiori a € 30.000.

Di conseguenza, i ricavi riferiti al cedente / de cuius (dante causa) devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente / erede (avente causa).

Se i ricavi del dante causa hanno superato il limite di € 30.000 oltre il 50%, l’avente causa non può applicare il nuovo regime già nell’anno di acquisto dell’impresa.

 

Considerato che, la formulazione della norma e la Circolare n. 17/E in esame fanno esclusivo riferimento all’ipotesi di proseguimento di un’“attività d’impresa” e al limite dei “ricavi”, è consentito l’accesso al nuovo regime da parte del neo-professionista cherilevala clientela di un altro studio, a prescindere dall’ammontare dei compensi da questi conseguito, semprechè, ovviamente, siano rispettate le altre condizioni richieste (ad esempio, non avere già svolto l’attività né come dipendente nè come collaboratore).

“VECCHI” REQUISITI EX LEGGE N. 244/2007

Come accennato, per l’accesso al regime in esame, i “nuovi” requisiti devono sussistere contestualmente a quelli già previsti dai commi 96 e 99 dell’art. 1, Legge n. 244/2007 per l’applicazione del “vecchio” regime dei minimi, ossia il soggetto:

- nell’anno precedente:

i ricavi / compensi non devono essere superiori a € 30.000. In caso di inizio dell’attività in corso d’anno il predetto limite deve essere ragguagliato ad anno.

Nella Circolare n. 17/E è precisato che ai fini del limite in esame non va considerata l’indennità di maternità poiché la stessa non costituisce ricavo o compenso;

non deve aver effettuato operazioni ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, DPR n. 633/72 ossia cessioni all’esportazione e operazioni alle stesse assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con la Città del Vaticano o con San Marino, operazioni non imponibili in virtù di trattati ed accordi internazionali;

non deve aver sostenuto spese per il personale dipendente o per collaboratori (anche se assunti con contratto a progetto o programma di lavoro o fase di esso), per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dei suoi familiari. Non preclude l’accesso al regime la corresponsione di compensi ai collaboratore dell’impresa familiare;

non deve aver erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

- nel triennio solare precedente non deve aver acquisito, anche mediante contratto di appalto o locazione, beni strumentali di valore superiore a € 15.000. A tale proposito la Circolare n. 17/E in esame rammenta che:

- rilevano anche gli acquisti effettuati presso privati;

- per i beni utilizzati promiscuamente, rileva il 50% del relativo ammontare;

- gli acquisti rilevano in base al momento di effettuazione delle operazioni ex art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione per i beni mobili, ecc.). Di conseguenza va considerata anche la corresponsione di acconti.

 

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ DAL 2008 AL 2011

Il nuovo regime dei minimi è applicabile anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2008, in possesso, alla data di inizio dell’attività, dei requisiti richiesti (ex art. 27, DL n. 98/2011 e art. 1, commi 96 e 99, Legge n. 244/2007).

Il Provvedimento 22.12.2011 riconosce la possibilità di accedere al nuovo regime anche a coloro che, pur avendo i requisiti per l’applicazione del “vecchio” regime dei minimi, hanno optato per il regime delle nuove iniziative o per il regime ordinario.

Pertanto, ferma restando la necessità che la nuova attività sia iniziata dal 2008, anche coloro che, in passato, hanno scelto di non adottare il regime dei minimi possono ora accedervi e mantenere tale regime fino al compimento del quinquennio o del 35° anno di età.

Va comunque rispettata la permanenza nel regime ordinario per almeno un triennio.

 

Esempio 9

 

Il sig. Bianchi ha iniziato una nuova attività nel 2009. Lo stesso, pur avendo i requisiti per accedere al regime dei “vecchi” minimi, ha optato per il regime ordinario.

Considerato che tale regime è stato mantenuto per il triennio minimo, dal 2012 il contribuente può accedere al nuovo regime dei minimi, utilizzabile:

-      fino al 2013, ossia per il biennio che residua, se in tale annualità ha già compiuto i 35 anni di età;

ovvero

-      fino al compimento del 35° anno di età.

La Circolare n. 17/E specifica che “possono accedere al regime fiscale di vantaggio per il periodo residuo coloro che possedevano i requisiti necessari per l’applicazione del regime degli “ex minimi” alla data di inizio dell’attività e nell’anno 2011, restando ininfluenti le vicende intercorse nel periodo intermedio”. Pertanto, qualora il contribuente entro il 31.12.2011 abbia perso i requisiti ex Legge n. 244/2007 ma entro la medesima data li abbia riacquisiti, può accedere al nuovo regime, a condizione che rispetti anche i nuovi requisiti.

Va comunque considerato che se la perdita dei requisiti è connessa con il superamento del limite dei ricavi per oltre il 50%, per il triennio successivo è obbligatorio applicare il regime ordinario.

È inoltre precisato che il soggetto che ha applicato il regime degli ex minimi fino al 2011 se, pur potendo rientrare nel nuovo regime, opta dal 2012 per il regime ordinario ovvero per il regime contabile “semplificato”, non potrà più accedervi.

Alla luce di quanto sopra si evince pertanto che:

soggetto che ha iniziato l’attività dal 2008

Regime applicato

Regime applicabile dal 2012

(rispetto requisiti ex DL n. 98/2011 e Legge n. 244/2007)

“Ex minimi”

“Nuovi” minimi

-    Ordinario

-    Contabile “semplificato” (ex minimi)

Ordinario

“Nuovi” minimi (*)

-    Ordinario (obbligo se non è decorso il triennio di permanenza nel regime)

-    Contabile “semplificato” (ex minimi)

Nuove iniziative

“Nuovi” minimi (*)

Ordinario

Nuove iniziative

(*) È possibile applicare successivamente il regime dei “nuovi” minimi nel rispetto del limite temporale previsto (5 anni dall’inizio dell’attività o compimento dei 35 anni).

 

 

Il soggetto che ha optato, all’inizio dell’attività, per il regime ordinario pur avendo i requisiti per l’accesso al regime dei “vecchi” minimi, qualora intenda utilizzare, dal 2012, il nuovo regime, deve verificare che nel 2011 non sia stato superato il limite di ricavi, computati secondo il principio di competenza.

 

ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L’ACCESSO AL NUOVO REGIME

L’accesso al nuovo regime dei minimi richiede, come precisato dalla Circolare n. 17/E l’effettuazione di adempimenti differenziati a seconda che il soggetto inizi l’attività dal 2012 ovvero, l’abbia iniziaTA dal 2008 e applichi il nuovo regime dal 2012 o successivamente.

 

INIZIO DELL’ATTIVITA' DAL 2012

Il nuovo regime dei minimi in esame è, come accennato, un regime naturale.

Pertanto, i soggetti che iniziano l’attività dal 2012 e che intendono adottare tale regime non sono tenuti ad esprimere alcuna specifica opzione. Gli stessi devono comunque comunicare la scelta nella dichiarazione di inizio attività.

A tal fine va utilizzato il nuovo mod. AA9/11, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 18.5.2012 per adattarlo, tra l’altro, all’introduzione del nuovo regime in esame.

 

Poichè il nuovo modello è utilizzabile dal 22.5.2012, la Circolare n. 17/E precisa che i soggetti che hanno già presentato, in sede di inizio attività, il precedente mod. AA9/10, barrando la casella riferita al “vecchio” “Regime per i contribuenti minimi previsto dall’art. 1, comma 96 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244”, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, posto che la scelta viene interpretata come intenzione di adesione al nuovo regime fiscale di vantaggio”.

Inoltre, ai soggetti che, “a causa delle incertezze applicative” del nuovo regime e nelle more delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, hanno richiesto la partita IVA senza effettuare alcuna comunicazione in merito alla scelta per detto regime, è consentito presentare una dichiarazione di variazione dati entro il 29.7.2012 (60 giorni dal 30.5.2012), senza applicazione di sanzioni.

Va considerato che i soggetti che hanno richiesto la partita IVA prima del 2012, senza optare per uno specifico regime ovvero optando per il regime delle nuove iniziative, qualora abbiano “iniziatol’attività dal 2012 e intendono applicare il nuovo regime in esame sono tenuti a presentare il mod. AA9/11 barrando la relativa casella.

Emissione dall’1.1.2012 di fatture con IVA

L’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento in merito ai soggetti che, pur intendendo applicare dal 2012 il nuovo regime, hanno già emesso fatture con applicazione dell’IVA. In tal caso:

- l’emissione di fatture con applicazione dell’imposta non può essere ritenuto quale comportamento concludente ai fini dell’opzione per il regime ordinario;

- il soggetto interessato può emettere, entro il 29.7.2012 ovvero entro la prima liquidazione IVA successiva se la stessa cade dopo il predetto termine, una nota di variazione.

 

Considerato che i contribuenti minimi non sono tenuti all’annotazione delle fatture, la nota di variazione va soltanto conservata.

L’acquirente / committente che ha ricevuto le predette fatture (con IVA) deve annotare la relativa nota di variazione, salvo il diritto ad ottenere la restituzione dell’importo pagato a titolo di IVA al cedente / prestatore.

 

 

 

emissione nei primi mesi del 2012 di fatture con ivA

 

 

 

 

no comportamento concludente per regime ordinario

 

 

regolarizzazione con emissione di nota di variazione (entro 29.7.2012 o prima liquidazione IVA successiva)

 

 

       
           

 

 

 

 


INIZIODELL’ATTIVITA' DAL 2008 al 2011

I soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2008 ed intendono applicare il nuovo regime dal 2012 sono tenuti ad adempimenti differenziati a seconda del regime adottato fino al 2011. Infatti i contribuenti che hanno adottato:

-   il regime degliexminimi non devono effettuare alcuna comunicazione relativamente al nuovo regime;

-     il regime delle nuove iniziative, devono revocare la relativa opzione, barrando la casella “R” presente nel mod. AA9/11. Non è obbligatoria la comunicazione dell’adesione al nuovo regime, ancorchè possa essere effettuata contestualmente alla revoca.

Se il soggetto comunica / ha comunicato l’adesione al nuovo regime, senza comunicare la revoca per il regime delle nuove iniziative, quest’ultima interviene automaticamente;

-   il regime ordinario, devono comunicare la revoca per tale regime (decorso comunque il triennio obbligatorio di permanenza). A tal fine:

- è necessario presentare il quadro VO del mod. IVA allegandolo al mod. UNICO 2013 PF;

- non è richiesta la presentazione del mod. AA9/11.

 

Quanto sopra esaminato è stato così sintetizzato dall’Agenzia delle Entrate:


inizio attività dall’1.1.2012

requisiti

periodo possesso requisiti

durata regime

adempimenti

Nuovi requisiti

(ex DL n. 98/2011)

Al momento dell’inizio dell’attività

5 anni

ovvero

oltre 5 anni e fino al periodo d’imposta di compimento dei 35 anni d’età

Comunicazione per il nuovo regime nel mod. AA9/11

 

Se non è stata comunicata la scelta per il nuovo regime e l’attività è iniziata dopo la richiesta della p.IVA, presentazione del mod. AA9/11 con revoca dell’eventuale diversa opzione effettuata

Vecchi requisiti

(ex Legge n. 244/2007)

Per tutta la durata di applicazione del regime

 

inizio attività dal 2008 al 2011

requisiti

periodo possesso dei requisiti

durata regime

adempimenti

Regime fino al 2011

Passaggio al nuovo regime

Nuovi requisiti

(ex DL n. 98/2011)

Al momento dell’inizio dell’attività

Per il periodo residuo al compimento dei 5 anni

ovvero

oltre 5 anni e fino al periodo d’imposta di compimento dei 35 anni d’età

Minimi

Automatico

Ordinario

Revoca opzione nel quadro VO mod. IVA

Vecchi requisiti

(ex Legge n. 244/2007)

Alla data di inizio attività e dall’1.1.2011. Non è rilevante se nel periodo intermedio i requisiti sono stati persi e riacquistati

Nuove iniziative

Revoca opzione nel mod. AA9/11

Se presentazione mod. AA9/11 per adesione al nuovo regime, la revoca è automatica



CLICCA PER CONDIVIDERE

Sono le ore



Benvenuti su studiofunghi.it !

Il nostro Studio
I Soci
Servizi
Novità Lavoro e Legislazione Sociale
Novità Fiscali e Tributarie
Le nostre guide

Se cerchi una consulenza competente, professionale e attenta alle tue esigenze:
Contattaci
Richiedi un preventivo



Nuovo sito web

Ecco il nostro nuovo sito web dove potete consultare tutte le novità sul nostro Studio e i nostri Servizi.


Nuova sede ad Orbetello

Lo Studio Funghi ha una nuova sede a Orbetello, in Piazza Odoardo Borrani 1.


I NOSTRI ORARI DI APERTURA

Riceviamo su appuntamento dal lunedì al venerdì

dalle ore 09:00 alle 19:00,

il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

 

Chiamateci al numero 0564 865021 o compilate il modulo online.


Master Card Visa American Express Tutte le carte di credito PayPal Pagamento anticipato Pagamento contro assegno Contanti
MasterCard, Visa, American Express, Credit Card, Paypal, Advance Payment, Cash, Contanti

Stampa | Mappa del sito
© Funghi Mauro, Piazza Odoardo Borrani 1, 58015 Orbetello Scalo (GR), Partita IVA: 01562780534