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LE ULTIME NOVITÀ
Retribuzioni convenzionali anno 2013: pubblicato il decreto
Decreto 7 dicembre 2012 |
È stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, il Decreto 7 dicembre 2012 con cui il Ministero del Lavoro fissa, per l’anno 2013, le retribuzioni convenzionali, differenziate per categoria di appartenenza (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e settori di attività, da utilizzare per il calcolo di contributi e imposte dei lavoratori italiani operanti all’estero. |
Partite IVA: le indicazioni operative
Circolare Ministero del Lavoro |
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 32/2012 e con il Decreto 20 dicembre 2012, ha fornito indicazioni sull’utilizzo delle partite IVA, alla luce delle previsioni della Legge n. 92/2012. Il Ministero, in particolare,
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Contributo addizionale dell’1,4%: chiarimenti sull’esonero
Interpello Ministero del Lavoro |
Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 42 del 21 dicembre 2012, fornisce chiarimenti sul contributo addizionale dell’1,4% applicabile ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (art. 2, co. 28, Legge n. 92/2012). In particolare, sono esonerate dal versamento del contributo le imprese che svolgono un’attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010). |
ASpI: il nuovo trattamento di disoccupazione
Circolare Ministero del Lavoro |
L’INPS, nella Circolare 18 dicembre 2012, n. 142, ricorda che la Legge n. 92/2012, ha istituito dal 1° gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro: l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI. Sono sostituite, a tutti gli effetti, le attuali prestazioni di: disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile, mobilità. |
Conversione del Decreto Sviluppo bis
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 |
È stata pubblicata sul S.O. n. 208 della G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione, con modificazioni, del DL n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in vigore dal 19 dicembre 2012. Tra le novità si segnalano:
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COMMENTI
È stata pubblicata sul S.O. n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. La legge, in vigore dal 1° gennaio 2013, è composta da un solo articolo e ben 561 commi.
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.
L’articolo 1, comma 74 modifica la misura degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 6, DL n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 30/1998, per le imprese armatoriali in relazione alle navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano.
Gli sgravi contributivi (fino al 2012 era stabilito l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali) sono rideterminati nelle seguente percentuali:
L’articolo 1, comma 250 apporta alcune modifiche all’articolo 2 della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), ed in particolare alle disposizioni relative all’Assicurazione Sociale per l’Impiego.
In merito ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016, l’articolo 2, comma 11, stabilisce una durata massima pari a:
Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013 al predetto comma 11 stabiliscono che:
In merito alla durata dell’indennità c.d. mini ASpI, l’articolo 2, comma 21, Legge n. 92/2012 stabiliva che la corresponsione della predetta indennità non potesse superare il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013 all’articolo 2, comma 21 della Riforma Fornero è previsto che la corresponsione della predetta indennità non possa superare il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”.
Sempre per quanto riguarda l’indennità mini-AspI, la Legge di Stabilità 2013 sancisce che essa non viene sospesa d’ufficio, fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato (dall’articolo 2,comma 22, Legge n. 92/2012, inerente le disposizioni previste per l’ASpI ed applicabili anche alla mini-ASpI, è soppresso il riferimento al comma 15 dello stesso articolo).
Inoltre, l’articolo 1, comma 250, lettera e) della Legge di Stabilità 2013 inserisce dopo il comma 24, articolo 2, Legge n. 92/2012 il seguente comma:
“24-bis. Alle prestazioni liquidate dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.”
L’articolo 1, comma 250, lettera f) della Legge di Stabilità 2013 sostituisce il comma 31, articolo 2, Legge n. 92/2012 relativo all’introduzione del c.d. “contributo di licenziamento”.
Nella vecchia formulazione era stabilita una contribuzione, a carico del datore di lavoro (da versarsi al momento della cessazione del rapporto a tempo indeterminato), in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per cause diverse dalle dimissioni, pari:
Nella nuova formulazione è stabilito che:
“31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi, intervenuti a decorrere dal 1˚gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
La nuova formulazione permette di non assoggettare al contributo di licenziamento le interruzioni del rapporto di lavoro a seguito di decesso.
Per quanto attiene alla misura, la nuova formulazione fissa il contributo (a carico del datore di lavoro) in:
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, e i periodi di lavoro a termine nel caso di contratto a tempo indeterminato stipulato entro il termine di sei mesi dalla cessazione di un precedente contratto a termine (che danno luogo alla restituzione del contributo addizionale dell’1,4% di cui al comma 30).
La Riforma Fornero prevedeva che il contributo del 4% dovuto ai sensi dell’articolo 12, D.Lgs n. 276/2003, dalle agenzie di somministrazione a favore dei Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, scendesse al 2,6% a partire dal 1° gennaio 2013. La Legge di Stabilità 2013 fa slittare tale termine al 1° gennaio 2014.
Infine, l’articolo 1, comma 250, lettera h) della Legge di Stabilità 2013 abroga le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, della Legge n. 223/1991 relative ad alcune previsioni inerenti i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
L’articolo 1, comma 251 apporta alcune modifiche all’articolo 3, Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), ed in particolare alle disposizioni relative ai Fondi di solidarietà bilaterali. Più precisamente, la Legge di Stabilità 2013:
L’articolo 1, comma 252 introduce, all’articolo 4, Legge n. 92/2012, il nuovo comma 12 bis che conferma la validità delle disposizioni del Decreto 5 ottobre 2012 contenente la disciplina degli incentivi per i datori di lavoro privati da destinare al sostegno dell’occupazione dei giovani (con meno di 30 anni) e delle donne (a prescindere dall’età anagrafica).
L’articolo 1, comma 256 proroga, per l’anno 2013, una misura a sostegno del reddito introdotta dall’articolo 1, comma 6, DL n. 78/2009.
In particolare è stato rifinanziato il rafforzamento dei contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, attraverso l’aumento per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione, del trattamento di integrazione dal 60% all’80% della retribuzione.
L’articolo 1, comma 285 istituisce un credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti delle Università e Istituti universitari statali e Università non statali legalmente riconosciute.
I criteri per l’attribuzione del suddetto beneficio saranno definiti con apposito decreto. I benefici sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014.
L’articolo 1, comma 339 ripropone le medesime disposizioni contenute nell’articolo 3 del DL n. 116/2012 in materia di utilizzo ad ore del congedo parentale di cui all’articolo 32 del TU sulla maternità e paternità (D.Lgs n. 151/2001).
A riguardo, si ricorda che dovrà essere la contrattazione collettiva di riferimento a stabilire:
Come noto, con Decisione 2000/394/CE del 25 novembre 1999 relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle Leggi nn. 30/1997 e 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali, la Commissione ha dichiarato tali aiuti, ad eccezione di quelli accordati alle piccole e medie imprese, incompatibili con il mercato comune ed ha ordinato all’Italia di recuperarli.
L’articolo 1, commi da 351 a 356 della Legge di Stabilità prevede che entro 90 giorni dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della Legge in esame), l’INPS richiederàalle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, gli elementi, corredati dell’apposita documentazione, necessari all’identificazione dell’aiuto di Stato illegale, anche con riferimento all’idoneità dell’agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, le imprese interessate dovranno fornire, in via telematica, la documentazione. In caso di rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di fornire tale documentazione:
L’articolo 1, commi da 365 a 379 interviene in relazione alla possibilità, per i soggetti colpiti dal sisma dello scorso mese di maggio, di accedere al finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento di tributi, contributi e premi dovuti tra il 20.5.2012 e il 30.6.2013. Le disposizioni in esame, peraltro già anticipate dall’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 17 dicembre 2012, determinano un ampliamento della platea di soggetti che, in conseguenza ai danni subiti a seguito del sisma, possono richiedere il finanziamento sopra citato.
In particolare viene disposto che i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti attività agricole nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo,
a) una diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, che sia superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all’anno 2011;
b) ricorso alla CIGO, CIGS nonché relative deroghe ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
c) riduzione, superiore di almeno il 20%, rispetto a quella media nazionale, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011;
d) contrazione superiore del 20%, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita;
Per accedere al predetto finanziamento i soggetti interessati presentano:
- copia del modello che dovrà essere approvato con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e che dovrà essere presentato telematicamente alla stessa Agenzia;
- i modelli di pagamento per gli importi per i quali si richiede il finanziamento.
Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di pari importo. La quota capitale è restituita dai soggetti interessati secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari.
Al comma 379 viene fornita un’importante precisazione in merito alla disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 5, ultimo periodo, DL n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, relativa alle modalità di recupero, sulle retribuzioni dei dipendenti, da parte dei sostituti d’imposta, degli importi
In particolare, il comma 5 sopra citato dispone che:
“Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.”
Come si è già avuto modo di evidenziare, il richiamo all’articolo 2, DPR n. 180/1950, inserito nel comma 5 del DL n. 174/2012, fa esplicito riferimento al recupero delle ritenute IRPEF. Nulla, invece, viene detto nel successivo comma 6, inerente al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sospesi. Conseguentemente, si era giunti alla conclusione che, limitatamente ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi, il suddetto recupero, sulle retribuzioni dei dipendenti, doveva avvenire in unica soluzione.
Ora, l’articolo 1, comma 379 della Legge di Stabilità chiarisce che il termine “ritenute” contenuto nell’articolo 11, comma 5, ultimo periodo sopra riportato, include non solo le ritenute IRPEF ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria. Ciò implica che viene estesa anche al recupero, sul lavoratore, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali, il limite di 1/5 dello stipendio.
A parere di chi scrive, la precisazione in oggetto, fornita con rilevante ritardo (il versamento degli importi in esame è stato fatto entro lo scorso 20 dicembre e il recupero della contribuzione potrebbe essersi concluso già con la retribuzione di novembre) rischia di non costituire un vantaggio per i lavoratori colpiti dal sisma. In ogni caso, qualora il recupero della predetta contribuzione non si fosse esaurito, per qualsiasi motivo, con la retribuzione di novembre, si ritiene che la parte residua possa essere recuperata, avvalendosi della nuova disposizione, nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio.
Da ultimo, viene precisato che le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6-bis, DL n. 174/2012 si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d’impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, l’accesso al finanziamento per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi è subordinato al possesso dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all’articolo 3, DL n. 74/2012 ovvero all’articolo 3-bis, DL n. 95/2012.
L’articolo 1, comma 388 prevede la proroga al 30 giugno 2013 di una serie di scadenze riportate nella tabella 2 allegata alla legge, tra le quali alcune di interesse per i datori di lavoro.
In tema di modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, viene previsto (punto 9 della suddetta tabella) lo spostamento dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 del termine per l’autocertificazione a favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008, le microimprese effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (utilizzabili anche dalle imprese fino a 50 lavoratori) e possono, in luogo della presentazione dell’apposito documento (DVR), autocertificare l’assolvimento di tale obbligo.
Le procedure standardizzate (la cui modulistica è disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, sezione “sicurezza lavoro”), sono state disciplinate dal Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, i cui contenuti sono rivolti sia alle piccole che alle medie imprese e la cui entrata in vigore è fissata dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 6 dicembre 2012 (quindi il 5 febbraio 2013).
Tuttavia, tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dei datori che occupano fino a 10 lavoratori, rispetto ai quali il termine era già stato fissato al 31 dicembre 2012.
Ora, per effetto della proroga, le microimprese possono continuare a servirsi dell’autocertificazione ai fini dell’effettuazione della valutazione dei rischi, in quanto solo dal 1° luglio 2013 la stessa dovrà necessariamente essere predisposta secondo la procedura standardizzata.
Riguardo l’assunzione di lavoratori extraUE, le previsioni in tema di semplificazione della documentazione (articolo 17, commi 4-bis e 4-ter del DL n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012), hanno efficacia non più dal 1° gennaio 2013 ma dal 30 giugno 2013 (punto 21 della tabella 2 allegata alla Legge di Stabilità).
Con riferimento alle disposizioni urgenti relative agli ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni e dei decreti adottati (articolo 1 bis, comma 1, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009), la loro scadenza, fissata nell’articolo 6, comma 2-bis, DL n. 216/2011, convertito dalla Legge n. 14/2012, è prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (punto 29 della tabella 2).
L’articolo 1, comma 405 prevede la proroga, per tutto l’anno 2013, del finanziamento di alcuni ammortizzatori sociali disciplinati dal DL n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009.
Con riferimento all’articolo 19 del DL n. 185/2008 (“Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”) trovano applicazione per il 2013 le disposizioni contenute nel:
L’articolo 1, commi 481 e 482 va a stanziare i fondi per l’applicazione della detassazione per gli anni dal 2013 al 2015.
In particolare sono stanziati:
Va precisato che sebbene la Legge di Stabilità stanzi i fondi per applicare le agevolazioni fiscali in relazione a misure sperimentali per incrementi di produttività, tale norma non basta a renderle immediatamente applicabili.
Lo stesso comma 481, infatti, precisa che, al fine dell’applicazione di tali meccanismi per il periodo d’imposta 2013, è necessario un ulteriore provvedimento del Governo, da emanarsi entro il 15 gennaio 2013.
Sarà poi necessario, così come previsto dal comma 482, un ulteriore provvedimento, da emanarsi entro il 15 gennaio 2014, per poter rendere applicabile la detassazione per gli anni 2014 e 2015.
In sostanza, nonostante le richieste della Parti datoriali e sindacali, sottoscritte con l’Accordo interconfederale del 16 novembre 2012, la Legge di Stabilità:
L’articolo 1, comma 483, a parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR (“Detrazioni per carichi di famiglia”), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’imposta lorda si detraggono i seguenti importi:
“(…) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap”.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, dunque, sono incrementati gli importi potenziali delle detrazioni per figli a carico. In particolare:
A fronte dell’incremento delle detrazioni di base, le formule per il calcolo delle detrazioni effettivamente spettanti risultano essere così modificate:
PRESENZA DI UN UNICO FIGLIO A CARICO |
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> 3 anni |
950 x (95.000 – RC) 95.000 |
< 3 anni |
1.220 x (95.000 – RC) 95.000 |
Portatore di handicap > 3 anni |
1.350 x (95.000 – RC) 95.000 |
Portatore di handicap < 3 anni |
1.620 x (95.000 – RC) 95.000 |
Resta fermo che:
L’incremento delle detrazioni potenziali si tradurrà evidentemente in un risparmio d’imposta per i contribuenti con figli a carico. Si propone di seguito un esempio finalizzato a rilevare la convenienza delle nuove misure delle detrazioni per un contribuente che, per ipotesi, nei periodi d’imposta 2012 e 2013,
Esempio
Si ipotizzi che il Signor Rossi, con riferimento ai periodi d’imposta 2012 e 2013, abbia
Con riferimento al periodo d’imposta 2012, la detrazione spettante per il figlio a carico ammonta a
800 x (95.000 – 36.472,98) = 800 x 0,6160 = euro 492,80
95.000
Per il periodo d’imposta 2013, invece, la detrazione spettante è pari a
950 x (95.000 – 36.472,98) = 950 x 0,6160 = euro 585,20
95.000
Pertanto, a parità di condizioni reddituali e composizione del nucleo familiare, il Signor Rossi, nel periodo d’imposta 2013, beneficerà di un risparmio d’imposta, rispetto all’anno 2012, pari a euro 92,40 (euro 585,20 – euro 492,80).
L’articolo 1, comma 526 conferma anche per il periodo d’imposta 2013 la detrazione per familiari a carico per i residenti all’estero.
A tale proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 1324, Legge n. 296/2006 e successive modificazioni aveva stabilito che
“Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione (…) che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodottifuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari”.
Le detrazioni per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti sono state prorogate, per l’anno 2012, ad opera del decreto Milleproroghe (DL n. 216/2011).
Tali detrazioni sono riconosciute a condizione che le persone interessate dimostrino con idonea documentazione che:
Si ricorda che il DM n. 149/2007, contenente il regolamento riguardante le detrazioni per carichi di famiglia riconosciute ai soggetti non residenti in Italia, prevede che, per beneficiare delle predette detrazioni,
- il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire delle detrazioni;
- che il suo reddito complessivo, riferito all’intero periodo d’imposta, non superi euro 2.840,51;
- di non godere di nessun altro beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia nello Stato di residenza o in qualsiasi altro Paese;
- documentazione originale prodotta dall’Autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato italiano nel Paese di origine.
L’articolo 1, comma 549 prevede che, analogamente al 2012, anche per l’anno 2013 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.
L’articolo 1, comma 555 posticipa al 2014 la decorrenza di alcune disposizioni che disciplinano i poteri delle Regioni a Statuto ordinario in materia di addizionale all’IRPEF. A tale riguardo occorre ricordare che, l’articolo 6, D.Lgs n. 68/2011 prevede, nella sua formulazione originaria, che, a decorrere dall’anno 2013, ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base. In caso di aumento, la maggiorazione non può essere superiore a:
a) 0,5 punti percentuali per l’anno 2013;
b) 1,1 punti percentuali per l’anno 2014;
c) 2,1 punti percentuali a decorrere dall’anno 2015.
Lo stesso articolo 6 stabilisce, inoltre:
“Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se
la regione abbia disposto la riduzione dell’IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all’articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l’aliquota deve assicurare un gettito
che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all’articolo 12, comma 2, non sia inferiore all’ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del
medesimo articolo 12”.
“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”.
“Le regioni, nell’ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma”.
“Al fine di favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell’ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall’addizionale stessa in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale”.
È espressamente previsto che l’applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della Regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato.
Infine, il comma 7, nella sua versione originaria, prevedeva che le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicassero a decorrere dal 2013. La Legge di Stabilità proroga al 2014 l’applicabilità, da parte delle Regioni a Statuto ordinario, delle predette disposizioni.
Pertanto, per le Regioni a Statuto ordinario, viene posticipato al 2014
GIOVEDì 10 |
MARTEDì 15 |
MERCOLEDì 16 |
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di dicembre 2012 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
LUNEDÌ 21 |
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre ottobre - dicembre 2012.
Versamento tramite bonifico bancario.
VENERDÌ 25 |
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di dicembre 2012, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.
GIOVEDì 31 |
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di dicembre 2012.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre ottobre - dicembre 2012.
Ultimo giorno utile per la presentazione all’INAIL della domanda di riduzione del tasso medio dei premi per prevenzione (art. 24, DM 12 dicembre 2000).
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di dicembre 2012.
FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2013 |
Martedì 1: Primo giorno dell’anno
Domenica 6: Festa dell’Epifania
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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