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Gennaio 2013

 

LE ULTIME NOVITÀ

 

Retribuzioni convenzionali anno 2013: pubblicato il decreto

 

Decreto 7 dicembre 2012

È stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, il Decreto 7 dicembre 2012 con cui il Ministero del Lavoro fissa, per l’anno 2013, le retribuzioni convenzionali, differenziate per categoria di appartenenza (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e settori di attività, da utilizzare per il calcolo di contributi e imposte dei lavoratori italiani operanti all’estero.

Partite IVA: le indicazioni operative

 

 

 

 

 

Circolare Ministero del Lavoro
n. 32 del 27 dicembre 2012

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 32/2012 e con il Decreto 20 dicembre 2012, ha fornito indicazioni sull’utilizzo delle partite IVA, alla luce delle previsioni della Legge n. 92/2012. Il Ministero, in particolare,

  • analizza i requisiti/parametri in presenza dei quali i titolari di partita IVA si presumono collaboratori a progetto;
  • individua le categorie professionali a cui non si applicano i suddetti parametri in quanto sono escluse dalla presunzione ;
  • fornisce chiarimenti sulle tempistiche dei controlli da parte degli organi ispettivi (che non potranno avvenire prima del 2014).

Contributo addizionale dell’1,4%: chiarimenti sull’esonero

 

 

Interpello Ministero del Lavoro
n. 42 del 21 dicembre 2012

Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 42 del 21 dicembre 2012, fornisce chiarimenti sul contributo addizionale dell’1,4% applicabile ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (art. 2, co. 28, Legge n. 92/2012). In particolare, sono esonerate dal versamento del contributo le imprese che svolgono un’attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010).

ASpI: il nuovo trattamento di disoccupazione

 

 

 

Circolare Ministero del Lavoro
n. 42 del 18 dicembre 2012

L’INPS, nella Circolare 18 dicembre 2012, n. 142, ricorda che la Legge n. 92/2012, ha istituito dal 1° gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro: l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Sono sostituite, a tutti gli effetti, le attuali prestazioni di: disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile, mobilità.

Conversione del Decreto Sviluppo bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge n. 221 del 17 dicembre 2012

È stata pubblicata sul S.O. n. 208 della G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione, con modificazioni, del DL n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, in vigore dal 19 dicembre 2012. Tra le novità si segnalano:

  • decorrenza dell’obbligo di disporre della PEC e data di costituzione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata;
  • certificato di malattia telematico e congedi per malattia del figlio;
  • requisiti delle imprese c.d. “start up innovative”;
  • instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato e definizione della retribuzione dei lavoratori;
  • credito d’imposta per la promozione on line di opere dell’ingegno;
  • credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato;
  • modalità di comunicazione della durata della prestazione lavorativa per gli intermittenti.

 


 

COMMENTI

 

È stata pubblicata sul S.O. n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. La legge, in vigore dal 1° gennaio 2013, è composta da un solo articolo e ben 561 commi.

Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.

rideterminazione degli sgravi contributivi per le navi iscritte nel registro internazionale italiano – art. 1, comma 74

L’articolo 1, comma 74 modifica la misura degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 6, DL n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 30/1998, per le imprese armatoriali in relazione alle navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano.

Gli sgravi contributivi (fino al 2012 era stabilito l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali) sono rideterminati nelle seguente percentuali:

  • 63,20% per gli anni 2013 e 2014;
  • 57,50% per l’anno 2015;
  • 50,30% a decorrere dall’anno 2016.

modifiche all’aspi – art. 1, comma 250

L’articolo 1, comma 250 apporta alcune modifiche all’articolo 2 della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), ed in particolare alle disposizioni relative all’Assicurazione Sociale per l’Impiego.

In merito ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016, l’articolo 2, comma 11, stabilisce una durata massima pari a:

  • 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età;
  • 18 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni.

Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013 al predetto comma 11 stabiliscono che:

  • per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'indennità ASpI viene corrisposta nel limite massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi (nella versione originale era previsto “detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo”);
  • per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi (nella versione originale il riferimento era al “medesimo periodo”).

In merito alla durata dell’indennità c.d. mini ASpI, l’articolo 2, comma 21, Legge n. 92/2012 stabiliva che la corresponsione della predetta indennità non potesse superare il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013 all’articolo 2, comma 21 della Riforma Fornero è previsto che la corresponsione della predetta indennità non possa superare il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”.

Sempre per quanto riguarda l’indennità mini-AspI, la Legge di Stabilità 2013 sancisce che essa non viene sospesa d’ufficio, fino ad un massimo di 6 mesi, in caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato (dall’articolo 2,comma 22, Legge n. 92/2012, inerente le disposizioni previste per l’ASpI ed applicabili anche alla mini-ASpI, è soppresso il riferimento al comma 15 dello stesso articolo).

Inoltre, l’articolo 1, comma 250, lettera e) della Legge di Stabilità 2013 inserisce dopo il comma 24, articolo 2, Legge n. 92/2012 il seguente comma:

“24-bis. Alle prestazioni liquidate dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.”

Contributo di licenziamento

L’articolo 1, comma 250, lettera f) della Legge di Stabilità 2013 sostituisce il comma 31, articolo 2, Legge n. 92/2012 relativo all’introduzione del c.d. “contributo di licenziamento”.

Nella vecchia formulazione era stabilita una contribuzione, a carico del datore di lavoro (da versarsi al momento della cessazione del rapporto a tempo indeterminato), in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per cause diverse dalle dimissioni, pari:

  • al 50% dell’indennità iniziale ASpI (mensile);
  • per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale nell’ultimo triennio.

Nella nuova formulazione è stabilito che:

“31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi, intervenuti a decorrere dal 1˚gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

La nuova formulazione permette di non assoggettare al contributo di licenziamento le interruzioni del rapporto di lavoro a seguito di decesso.

Per quanto attiene alla misura, la nuova formulazione fissa il contributo (a carico del datore di lavoro) in:

  • una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI;
  • per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, e i periodi di lavoro a termine nel caso di contratto a tempo indeterminato stipulato entro il termine di sei mesi dalla cessazione di un precedente contratto a termine (che danno luogo alla restituzione del contributo addizionale dell’1,4% di cui al comma 30).

Contributo per la formazione a carico delle agenzie di somministrazione

La Riforma Fornero prevedeva che il contributo del 4% dovuto ai sensi dell’articolo 12, D.Lgs n. 276/2003, dalle agenzie di somministrazione a favore dei Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, scendesse al 2,6% a partire dal 1° gennaio 2013. La Legge di Stabilità 2013 fa slittare tale termine al 1° gennaio 2014.

Infine, l’articolo 1, comma 250, lettera h) della Legge di Stabilità 2013 abroga le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, della Legge n. 223/1991 relative ad alcune previsioni inerenti i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

fondi di solidarietà bilaterali – art. 1, comma 251

L’articolo 1, comma 251 apporta alcune modifiche all’articolo 3, Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), ed in particolare alle disposizioni relative ai Fondi di solidarietà bilaterali. Più precisamente, la Legge di Stabilità 2013:

  • posticipa al 17 luglio 2013, il termine (inizialmente fissato al 17 gennaio 2013) entro il quale le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi disolidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
  • stabilisce che i Fondi di solidarietà devono assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIG/CIGS, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste per l’integrazione salariale ordinaria dall’articolo 6, commi 1, 3 e 4 della Legge n. 164/1975, anche con riferimento ai limiti all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale;
  • prevede che i Fondi in esame possano erogare, tra l’altro, prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali.

incentivi Donne e giovani – art. 1, comma 252

L’articolo 1, comma 252 introduce, all’articolo 4, Legge n. 92/2012, il nuovo comma 12 bis che conferma la validità delle disposizioni del Decreto 5 ottobre 2012 contenente la disciplina degli incentivi per i datori di lavoro privati da destinare al sostegno dell’occupazione dei giovani (con meno di 30 anni) e delle donne (a prescindere dall’età anagrafica).

trattamento di integrazione salariale nei contratti di solidarietà – art. 1, comma 256

L’articolo 1, comma 256 proroga, per l’anno 2013, una misura a sostegno del reddito introdotta dall’articolo 1, comma 6, DL n. 78/2009.

In particolare è stato rifinanziato il rafforzamento dei contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, attraverso l’aumento per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione, del trattamento di integrazione dal 60% all’80% della retribuzione.

Credito d’imposta per le borse di studio – art. 1, commi da 285 a 287

L’articolo 1, comma 285 istituisce un credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti delle Università e Istituti universitari statali e Università non statali legalmente riconosciute.

I criteri per l’attribuzione del suddetto beneficio saranno definiti con apposito decreto. I benefici sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014.

Congedo parentale ad ore – art. 1, comma 339

L’articolo 1, comma 339 ripropone le medesime disposizioni contenute nell’articolo 3 del DL n. 116/2012 in materia di utilizzo ad ore del congedo parentale di cui all’articolo 32 del TU sulla maternità e paternità (D.Lgs n. 151/2001).

A riguardo, si ricorda che dovrà essere la contrattazione collettiva di riferimento a stabilire:

  • le modalità di fruizione ad ore del congedo,
  • i criteri di calcolo della quota oraria, nonché
  • la quantificazione del monte ore corrispondente ad una singola giornata lavorativa.

recupero degli Aiuti di stato – art. 1, commi da 351 a 356

Come noto, con Decisione 2000/394/CE del 25 novembre 1999 relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle Leggi nn. 30/1997 e 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali, la Commissione ha dichiarato tali aiuti, ad eccezione di quelli accordati alle piccole e medie imprese, incompatibili con il mercato comune ed ha ordinato all’Italia di recuperarli.

 

 

 

L’articolo 1, commi da 351 a 356 della Legge di Stabilità prevede che entro 90 giorni dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della Legge in esame), l’INPS richiederàalle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, gli elementi, corredati dell’apposita documentazione, necessari all’identificazione dell’aiuto di Stato illegale, anche con riferimento all’idoneità dell’agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, le imprese interessate dovranno fornire, in via telematica, la documentazione. In caso di rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di fornire tale documentazione:

  • si presume l’idoneità dell’agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari;
  • conseguentemente, l’INPS provvederà al recupero integrale dell’agevolazione di cui l’impresa ha beneficiato.

sisma emilia – art. 1, commi da 365 a 379

L’articolo 1, commi da 365 a 379 interviene in relazione alla possibilità, per i soggetti colpiti dal sisma dello scorso mese di maggio, di accedere al finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento di tributi, contributi e premi dovuti tra il 20.5.2012 e il 30.6.2013. Le disposizioni in esame, peraltro già anticipate dall’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 17 dicembre 2012, determinano un ampliamento della platea di soggetti che, in conseguenza ai danni subiti a seguito del sisma, possono richiedere il finanziamento sopra citato.

In particolare viene disposto che i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti attività agricole nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo,

  • che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni colpiti dal sisma,
  • diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del DL n. 74/2012, ovvero all’articolo 3-bis del DL n. 95/2012,
  • che possono dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a)         una diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, che sia superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all’anno 2011;

b)        ricorso alla CIGO, CIGS nonché relative deroghe ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c)         riduzione, superiore di almeno il 20%, rispetto a quella media nazionale, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011;

d)        contrazione superiore del 20%, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita;

  • possono accedere al finanziamento, della durata massima di due anni, garantito dallo Stato per far fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

Per accedere al predetto finanziamento i soggetti interessati presentano:

  • ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nonché ai soggetti finanziatori un’autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, DPR n. 445/2000, che attesta la ricorrenza di almeno una delle condizioni sopra indicate (lettere a), b), c) e d)) nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi;
    • ai soli soggetti finanziatori:

-      copia del modello che dovrà essere approvato con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e che dovrà essere presentato telematicamente alla stessa Agenzia;

-      i modelli di pagamento per gli importi per i quali si richiede il finanziamento.

Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di pari importo. La quota capitale è restituita dai soggetti interessati secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti Organi comunitari.

Al comma 379 viene fornita un’importante precisazione in merito alla disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 5, ultimo periodo, DL n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, relativa alle modalità di recupero, sulle retribuzioni dei dipendenti, da parte dei sostituti d’imposta, degli importi

  • pagati in unica soluzione, entro lo scorso 20 dicembre 2012,
  • relativi alle ritenute IRPEF sospese nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 30 novembre 2012,
  • in rate mensili nel limite del quinto dello stipendio (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, DPR n. 180/1950).

In particolare, il comma 5 sopra citato dispone che:

“Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.”

Come si è già avuto modo di evidenziare, il richiamo all’articolo 2, DPR n. 180/1950, inserito nel comma 5 del DL n. 174/2012, fa esplicito riferimento al recupero delle ritenute IRPEF. Nulla, invece, viene detto nel successivo comma 6, inerente al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sospesi. Conseguentemente, si era giunti alla conclusione che, limitatamente ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi, il suddetto recupero, sulle retribuzioni dei dipendenti, doveva avvenire in unica soluzione.

Ora, l’articolo 1, comma 379 della Legge di Stabilità chiarisce che il termine “ritenute” contenuto nell’articolo 11, comma 5, ultimo periodo sopra riportato, include non solo le ritenute IRPEF ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria. Ciò implica che viene estesa anche al recupero, sul lavoratore, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali, il limite di 1/5 dello stipendio.

A parere di chi scrive, la precisazione in oggetto, fornita con rilevante ritardo (il versamento degli importi in esame è stato fatto entro lo scorso 20 dicembre e il recupero della contribuzione potrebbe essersi concluso già con la retribuzione di novembre) rischia di non costituire un vantaggio per i lavoratori colpiti dal sisma. In ogni caso, qualora il recupero della predetta contribuzione non si fosse esaurito, per qualsiasi motivo, con la retribuzione di novembre, si ritiene che la parte residua possa essere recuperata, avvalendosi della nuova disposizione, nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio.

Da ultimo, viene precisato che le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6-bis, DL n. 174/2012 si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d’impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, l’accesso al finanziamento per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi è subordinato al possesso dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all’articolo 3, DL n. 74/2012 ovvero all’articolo 3-bis, DL n. 95/2012.

MILLEPROROGHE – ART. 1, COMMA 388

L’articolo 1, comma 388 prevede la proroga al 30 giugno 2013 di una serie di scadenze riportate nella tabella 2 allegata alla legge, tra le quali alcune di interesse per i datori di lavoro.

Autocertificazione per la valutazione dei rischi

In tema di modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, viene previsto (punto 9 della suddetta tabella) lo spostamento dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 del termine per l’autocertificazione a favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008, le microimprese effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (utilizzabili anche dalle imprese fino a 50 lavoratori) e possono, in luogo della presentazione dell’apposito documento (DVR), autocertificare l’assolvimento di tale obbligo.

Le procedure standardizzate (la cui modulistica è disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, sezione “sicurezza lavoro”), sono state disciplinate dal Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, i cui contenuti sono rivolti sia alle piccole che alle medie imprese e la cui entrata in vigore è fissata dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 6 dicembre 2012 (quindi il 5 febbraio 2013).

Tuttavia, tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dei datori che occupano fino a 10 lavoratori, rispetto ai quali il termine era già stato fissato al 31 dicembre 2012.

Ora, per effetto della proroga, le microimprese possono continuare a servirsi dell’autocertificazione ai fini dell’effettuazione della valutazione dei rischi, in quanto solo dal 1° luglio 2013 la stessa dovrà necessariamente essere predisposta secondo la procedura standardizzata.

Assunzione di lavoratori extraUE e documentazione per gli immigrati

Riguardo l’assunzione di lavoratori extraUE, le previsioni in tema di semplificazione della documentazione (articolo 17, commi 4-bis e 4-ter del DL n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012), hanno efficacia non più dal 1° gennaio 2013 ma dal 30 giugno 2013 (punto 21 della tabella 2 allegata alla Legge di Stabilità).

Ammortizzatori per i settori non coperti dalla CIG

Con riferimento alle disposizioni urgenti relative agli ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni e dei decreti adottati (articolo 1 bis, comma 1, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009), la loro scadenza, fissata nell’articolo 6, comma 2-bis, DL n. 216/2011, convertito dalla Legge n. 14/2012, è prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (punto 29 della tabella 2).

PROROGA DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO – ARt. 1, COMMA 405

L’articolo 1, comma 405 prevede la proroga, per tutto l’anno 2013, del finanziamento di alcuni ammortizzatori sociali disciplinati dal DL n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009.

Con riferimento all’articolo 19 del DL n. 185/2008 (“Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”) trovano applicazione per il 2013 le disposizioni contenute nel:

  • comma 14, in tema di riduzione delle eccedenze di personale e di licenziamenti plurimi, nel limite di 35 milioni di euro per l’anno 2013;
  • comma 15, relativo al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività;
  • comma 16, riguardante l’assegnazione, da parte del Ministero del Lavoro, alla società Italia Lavoro Spa di 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali della struttura; tale intervento è prorogato per l’anno 2013 nella misura del 90%.

 

 

DETASSAZIONE 2013-2015 – art. 1, commI 481 E 482

L’articolo 1, commi 481 e 482 va a stanziare i fondi per l’applicazione della detassazione per gli anni dal 2013 al 2015.

In particolare sono stanziati:

  • 950 milioni di euro per l’anno 2013;
  • 800 milioni di euro per l’anno 2014;
  • 200 milioni di euro per l’anno 2015.

Va precisato che sebbene la Legge di Stabilità stanzi i fondi per applicare le agevolazioni fiscali in relazione a misure sperimentali per incrementi di produttività, tale norma non basta a renderle immediatamente applicabili.

Lo stesso comma 481, infatti, precisa che, al fine dell’applicazione di tali meccanismi per il periodo d’imposta 2013, è necessario un ulteriore provvedimento del Governo, da emanarsi entro il 15 gennaio 2013.

Sarà poi necessario, così come previsto dal comma 482, un ulteriore provvedimento, da emanarsi entro il 15 gennaio 2014, per poter rendere applicabile la detassazione per gli anni 2014 e 2015.

In sostanza, nonostante le richieste della Parti datoriali e sindacali, sottoscritte con l’Accordo interconfederale del 16 novembre 2012, la Legge di Stabilità:

  • non solo non mette a regime detti meccanismi di agevolazione fiscale legati all’incremento della produttività,
  • ma non ne precisa nemmeno i contenuti,
  • demandando a futuri provvedimenti l’operatività della norma.

detrazioni per FIGLI a carico – art. 1, comma 483

L’articolo 1, comma 483, a parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR (“Detrazioni per carichi di famiglia”), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’imposta lorda si detraggono i seguenti importi:

“(…) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap”.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, dunque, sono incrementati gli importi potenziali delle detrazioni per figli a carico. In particolare:

  • la detrazione base per ciascun figlio a carico di età superiore a tre anni passa a euro 950 (fino al periodo d’imposta 2012 era pari a euro 800);
  • la detrazione per ciascun figlio a carico di età inferiore a tre anni passa a euro 1.220 (fino al periodo d’imposta 2012 era pari a euro 900);
  • l’incremento delle predette detrazioni (pari a euro 950 ovvero 1.220 a seconda della circostanza che il figlio abbia un’età, rispettivamente, superiore ovvero inferiore a tre anni), in caso di figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3, Legge n. 104/1992, passa da euro 220 a euro 400. La detrazione potenziale ammonta, quindi, a euro 1.350 per ciascun figlio maggiore di tre anni portatore di handicap (fino al periodo d’imposta 2012 era pari a euro 1.020) ovvero a euro 1.620 per ciascun figlio minore di tre anni portatore di handicap (fino al periodo d’imposta 2012 era pari a euro 1.120).

A fronte dell’incremento delle detrazioni di base, le formule per il calcolo delle detrazioni effettivamente spettanti risultano essere così modificate:

 

 

PRESENZA DI UN UNICO FIGLIO A CARICO

> 3 anni

950 x (95.000 – RC)

         95.000

< 3 anni

1.220 x (95.000 – RC)

             95.000

Portatore di handicap > 3 anni

1.350 x (95.000 – RC)

           95.000

Portatore di handicap < 3 anni

1.620 x (95.000 – RC)

           95.000

Resta fermo che:

  • RC è pari al reddito complessivo del richiedente;
  • in presenza di più figli, l’importo di euro 95.000 inserito nella formula al numeratore e al denominatore va incrementato per tutti di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo;
  • qualora il figlio (ovvero i figli) risulti a carico di entrambi i genitori, l’importo potenziale della detrazione deve essere rapportato alla percentuale di carico;
  • il risultato del rapporto presente in ciascuna formula, qualora maggiore di zero, deve essere assunto nelle prime cinque cifre decimali con troncamento.

L’incremento delle detrazioni potenziali si tradurrà evidentemente in un risparmio d’imposta per i contribuenti con figli a carico. Si propone di seguito un esempio finalizzato a rilevare la convenienza delle nuove misure delle detrazioni per un contribuente che, per ipotesi, nei periodi d’imposta 2012 e 2013,

  • ha lo stesso reddito complessivo,
  • un unico figlio a carico al 100% maggiore di tre anni.

Esempio

Si ipotizzi che il Signor Rossi, con riferimento ai periodi d’imposta 2012 e 2013, abbia

  • un reddito complessivo pari a euro 36.472,98;
  • un figlio a carico al 100% maggiore di 3 anni.

Con riferimento al periodo d’imposta 2012, la detrazione spettante per il figlio a carico ammonta a

800 x (95.000 – 36.472,98) = 800 x 0,6160 = euro 492,80

                       95.000

Per il periodo d’imposta 2013, invece, la detrazione spettante è pari a

950 x (95.000 – 36.472,98) = 950 x 0,6160 = euro 585,20

                       95.000

Pertanto, a parità di condizioni reddituali e composizione del nucleo familiare, il Signor Rossi, nel periodo d’imposta 2013, beneficerà di un risparmio d’imposta, rispetto all’anno 2012, pari a euro 92,40 (euro 585,20 – euro 492,80).

detrazioni per RESIDENTI ALL’ESTERO – art. 1, comma 526

L’articolo 1, comma 526 conferma anche per il periodo d’imposta 2013 la detrazione per familiari a carico per i residenti all’estero.

A tale proposito, si ricorda che l’articolo 1, comma 1324, Legge n. 296/2006 e successive modificazioni aveva stabilito che

“Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione (…) che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodottifuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari”.

 

 

Le detrazioni per carichi di famiglia in favore di soggetti non residenti sono state prorogate, per l’anno 2012, ad opera del decreto Milleproroghe (DL n. 216/2011).

Tali detrazioni sono riconosciute a condizione che le persone interessate dimostrino con idonea documentazione che:

  • i figli a carico non abbiano un reddito complessivo superiore a 2.849,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato;
  • non godono, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Si ricorda che il DM n. 149/2007, contenente il regolamento riguardante le detrazioni per carichi di famiglia riconosciute ai soggetti non residenti in Italia, prevede che, per beneficiare delle predette detrazioni,

  • i soggetti residenti in uno Stato U.E. o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo devono attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,

-        il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire delle detrazioni;

-        che il suo reddito complessivo, riferito all’intero periodo d’imposta, non superi euro 2.840,51;

-        di non godere di nessun altro beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia nello Stato di residenza o in qualsiasi altro Paese;

  • i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli sopra indicati (Paesi extracomunitari) producono l’attestazione tramite

-        documentazione originale prodotta dall’Autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

-        documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

-        documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato italiano nel Paese di origine.

proroga franchigia irpef FRONTAlieri – art. 1, comma 549

L’articolo 1, comma 549 prevede che, analogamente al 2012, anche per l’anno 2013 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.

addizionali regionali all’irpef – art. 1, comma 555

L’articolo 1, comma 555 posticipa al 2014 la decorrenza di alcune disposizioni che disciplinano i poteri delle Regioni a Statuto ordinario in materia di addizionale all’IRPEF. A tale riguardo occorre ricordare che, l’articolo 6, D.Lgs n. 68/2011 prevede, nella sua formulazione originaria, che, a decorrere dall’anno 2013, ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base. In caso di aumento, la maggiorazione non può essere superiore a:

a) 0,5 punti percentuali per l’anno 2013;

b) 1,1 punti percentuali per l’anno 2014;

c) 2,1 punti percentuali a decorrere dall’anno 2015.

Lo stesso articolo 6 stabilisce, inoltre:

  • al comma 3

“Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell’IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto

di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l’aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all’articolo 12, comma 2, non sia inferiore all’ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12”.

  • al comma 4

“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”.

  • al comma 5

“Le regioni, nell’ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma”.

  • al comma 6

“Al fine di favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell’ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall’addizionale stessa in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale”.

È espressamente previsto che l’applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della Regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato.

Infine, il comma 7, nella sua versione originaria, prevedeva che le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicassero a decorrere dal 2013. La Legge di Stabilità proroga al 2014 l’applicabilità, da parte delle Regioni a Statuto ordinario, delle predette disposizioni.

Pertanto, per le Regioni a Statuto ordinario, viene posticipato al 2014

  • l’obbligo, qualora adottino aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate in relazione a scaglioni di reddito, di adeguare tali scaglioni a quelli individuati dal Legislatore ai fini IRPEF; a tale riguardo va rilevato che gran parte delle Regioni che adottano aliquote dell’addizionale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno già provveduto a ricondurre tali scaglioni a quelli in vigore ai fini della determinazione dell’IRPEF;
  • la possibilità di disporre, con propria legge, nell’ambito dell’addizionale regionale, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR; si segnala, a questo proposito, che la Regione Toscana ha previsto, con la legge finanziaria per l’anno 2013, l’innalzamento delle aliquote dell’addizionale all’IRPEF e contestualmente l’incremento dell’importo delle detrazioni potenziali fissato dall’articolo 12 del TUIR avvalendosi, dunque, di quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 7 (quest’ultimo nella sua versione originaria che prevedeva l’applicabilità della disposizione in oggetto a partire dal 2013). Evidentemente, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, la possibilità di incrementare, con legge regionale, l’importo delle detrazioni potenziali previsto dall’articolo 12 del TUIR viene posticipata al 2014. Pertanto, a parere di chi scrive, per la Regione Toscana, la previsione di incremento in oggetto non potrà trovare applicazione con riferimento al periodo d’imposta 2013.
  • la facoltà di disporre, nell’ambito dell’addizionale IRPEF, con propria legge, detrazioni dall’addizionale stessa in luogo dell’erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2013

 

GIOVEDì 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre - dicembre 2012 per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre ottobre - dicembre 2012.

Versamento tramite bollettino bancario.

 

 

MARTEDì 15

Assistenza fiscale

Ultimo giorno utile per il sostituto d’imposta per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.

 

 

MERCOLEDì 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di dicembre 2012.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2012.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di dicembre 2012 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2012.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2012.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.

 

 

LUNEDÌ 21

Contributi PREVINDAI e PREVINDAPI trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre ottobre - dicembre 2012.

Versamento tramite bonifico bancario.

 

 

VENERDÌ 25

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di dicembre 2012, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.

 

 

GIOVEDì 31

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di dicembre 2012.

Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Denuncia INPS agricoli trimestrale

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre ottobre - dicembre 2012.

Riduzione del tasso medio INAIL

Ultimo giorno utile per la presentazione all’INAIL della domanda di riduzione del tasso medio dei premi per prevenzione (art. 24, DM 12 dicembre 2000).

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di dicembre 2012.

 

 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GENNAIO 2013

Martedì 1: Primo giorno dell’anno

Domenica 6: Festa dell’Epifania

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 

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