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Febbraio 2013

 

 

 

 

 

ULTIME NOVITÀ FISCALI

 

 

Assegno una tantum 

all’ex coniuge

Sentenza CTR Lazio 19.11.2012, n. 528/01/12

L’importo corrisposto dall’ex coniuge in sede di divorzio tramite assegno una tantum:

  • non è imponibile per il percipiente;
  • non è deducibile per il coniuge erogante.

Mancanza contabilità di magazzino

Sentenza Corte Cassazione 14.12.2012, n. 23096

La mancata tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino legittima l’accertamento induttivo del reddito d’impresa fondato sulla sola percentuale di ricarico dei beni venduti.

Agevolazione prima casa 

e cessione prima del quinquennio

 

 

 

 

Risoluzione Agenzia Entrate 27.12.2012, n. 112/E

Il contribuente che cede l’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” prima del quinquennio dall’acquisto e non intende acquistare un nuovo immobile entro 1 anno dalla vendita può richiedere all’Ufficio la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. 

In tal caso l’Ufficio notifica un avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile oggetto di agevolazione, senza applicare la sanzione del 30%.

Immobili di interesse 

storico – artistico

 

 

Risoluzione Agenzia Entrate 31.12.2012, n. 114/E 

Ai fini IRES per gli immobili di interesse storico – artistico locati la base imponibile è rappresentata dal maggior valore tra il canone annuo ridotto del 35% e la rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50%. Tale modalità di determinazione dell’IRES è applicabile anche per gli immobili in esame locati da parte di enti non commerciali.

Omessa risposta a questionario

 

 

Sentenza Corte Cassazione 10.1.2013, n. 455

In sede di accertamento gli atti e documenti non trasmessi  all’Ufficio in risposta ad un questionario possono essere comunque tenuti in considerazione qualora il contribuente non sia stato informato delle conseguenze della mancata risposta. 

In tale ipotesi, pertanto, non opera la preclusione ex art. 32, commi 3 e 4, DPR n. 600/73. 

Indagini bancarie 

sul c/c della colf

 

Sentenza Corte Cassazione 23.1.2013, n. 3438

I versamenti “sospetti” effettuati dal datore di lavoro sul c/c della propria collaboratrice domestica non giustificati, per la rilevante entità, dalle prestazioni lavorative dalla stessa rese, fanno scattare la condanna del contribuente per evasione fiscale e dichiarazione fraudolenta mediante artifici.

 

 

 

 

COMMENTI

L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2012

 

Il DL n. 16/2012 ha ridotto da € 10.000 a € 5.000 il limite entro il quale è consentito l’utilizzo in compensazione orizzontale nel mod. F24 del credito IVA annuale (trimestrale) senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale (apposita istanza). Il nuovo limite si riflette quindi sull’utilizzo del credito IVA 2012 risultante dal mod. IVA 2013.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2012

La compensazione “orizzontale”, ossia quella che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, è soggetta alle seguenti limitazioni:

 

Utilizzo pari o inferiore a € 5.000

Se il credito IVA 2012 è di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.

Utilizzo superiore 

a € 5.000

Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2012 utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale

Ad esempio, in presenza di un credito IVA 2012 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazioneorizzontalesenza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000. 

Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2013

Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

 

Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 5.000:

  • è necessario utilizzare i servizi telematici (Entratel / Fisconline);
  • il mod. F24 va inviato all’Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

 

presentazione della dichiarazione iva annuale

Prevedendo di utilizzare in compensazione il credito IVA è possibile presentarein via anticipata” il mod. IVA in forma autonoma, a decorrere dall’1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche se l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA è inferiore o pari a € 5.000. 

Come sopra accennato, l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 per importi superiori a € 5.000 è possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2013.

 

La presentazione del mod. IVA 2013 in forma autonoma entro febbraio esonera il contribuente dall’invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2012.

In ogni caso è possibile presentare il mod. IVA all’interno del mod. UNICO fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui.

La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo in compensazione del credito a € 15.000, può essere sostituita da una dichiarazione correttivanei termini/ integrativa, completa del visto, per poter compensare un importo superiore (la compensazione è possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della “nuova” dichiarazione).

 

 

Esempio 1

 

Credito IVA 2012

 

€ 11.000

 

 

  • di cui destinato alla compensazione “orizzontale”

€   4.000

 

 

 

In tale situazione non operano le limitazioni previste per la compensazione “orizzontale” del credito IVA 2012. In particolare non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2013.

 

Esempio 2

 

Credito IVA 2012

 

€ 13.000

 

 

  • di cui destinato alla compensazione “orizzontale”

€   8.000

 

 

 

In tal caso il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2012 fino a € 5.000. Per la compensazione “orizzontale” dell’ulteriore credito a disposizione è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2013.

L’utilizzo del credito IVA 2012 è così individuato:

 

  • dall’1.1.2013 per importi fino a € 5.000;
  • se il mod. IVA 2013 è presentato entro il 28.2.2013, l’utilizzo di € 3.000 (eccedenza del limite di € 5.000) è possibile dal 16.3.2013;
  • se il mod. IVA 2013 è presentato dall’1.3 al 31.3.2013, l’utilizzo di € 3.000 (eccedenza del limite di € 5.000) è possibile dal 16.4.2013;
  • e così via.

Si rammenta l’obbligo di utilizzare il canale Entratel / Fisconline per i modd. F24 relativi agli utilizzi eccedenti € 5.000 (fino a € 5.000 il canale telematico è “suggerito”).

 

Esempio 3  

             

Credito IVA 2012 

 

€ 45.000

 

 

  • di cui destinato alla compensazione “verticale” (IVA da IVA) 

€ 45.000

 

 

 

Nel caso prospettato, avendo deciso di utilizzare il credito IVA 2012 in sede di liquidazioni IVA periodiche, ancorché tramite la presentazione del mod. F24, non sono applicabili le limitazioni per la compensazione del credito IVA 2012.

 

UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2011

Il residuo credito IVA 2011 risultante dal mod. IVA 2012 può essere utilizzato nel 2013 senza alcunlimite” fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2013. Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2012. Ciò trova applicazione fino all’importo di € 15.000 per il credito IVA 2011 non “certificato”, mentre “senza limiti” per il credito IVA 2011 “certificato”.

 

Esempio 4

 

Credito IVA 2011 

 

€ 70.000

 

 

  • di cui utilizzato in compensazione “orizzontale” nel 2012

€ 48.000

 

 

 

 

In tal caso il credito IVA 2011 è stato “certificato” nel mod. IVA 2012 e pertanto è possibile utilizzare in compensazione “senza limiti” il residuo importo di € 22.000 fino a quando non viene “rigenerato” quale credito IVA 2012. A questo punto le limitazioni all’utilizzo del credito IVA saranno riferite all’importo risultante dal mod. IVA 2013.

 

 

Quanto sopra esposto trova applicazione anche relativamente ai crediti trimestrali relativi al 2012 risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno.

 

REGIME SANZIONATORIO

È applicabile la sanzione del 30% alla compensazione di crediti di ammontare:

  • superiore a € 5.000, senza la preventiva presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • superiore a € 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione;



SCADENZARIO 

Mese di FEBBRAIO

 

 

Venerdì 15 febbraio

 

Iva

Corrispettivi grande distribuzione

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

 

Lunedì 18 febbraio

 

Iva

Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

  • Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;
  • Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2012 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato.

Iva

Dichiarazioni d’intento

Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute:

  • da marzo 2012, per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il quarto trimestre 2012 (soggetti trimestrali “speciali”);
  • da gennaio, per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il mese di gennaio (soggetti mensili).

Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute.

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004).

Irpef 

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef 

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:

  • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
  • utilizzazioni di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
  • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte 

operate da condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Inps

Contributi Ivs

Versamento della quarta rata fissa per il 2012 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.

Inail

Autoliquidazione premio

Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2012 e per l’anticipo, anche rateizzato, 2013.

Tfr

Saldo imposta sostitutiva

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2012 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2012.

Mercoledì 20 febbraio

 

Enasarco

Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2012.

 

Lunedì 25 febbraio

 

Iva comunitaria 

Elenchi intrastat mensili 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

 

Giovedì 28 febbraio

 

Mod. Cud 2013

Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto delle certificazioni dei redditi 2012.

Certificazione 

compensi e provvigioni

Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2012.

 

Certificazione utili

Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2012 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2012 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

Iva

Comunicazione dati

Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2012. Si rammenta che tra i soggetti esonerati rientrano anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2012.

Iva

Stampati Fiscali

Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2012 (ricevute fiscali, bolle d’accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

Iva 

Elenchi “black list” mensili

Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative al mese di gennaio (soggetti mensili).

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

Studi di settore

Cause giustificative

Mod. Unico 2012

Invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle cause che hanno giustificato la non congruità agli studi di settore relativi al 2011 (mod. UNICO 2012), come specificato dall’Agenzia nel Comunicato stampa 23.11.2012.

 

Venerdì 1 marzo

 

Irap

Opzione 2013 - 2015

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello di comunicazione dell’opzione per la determinazione, dal 2013, della base imponibile IRAP con il metodo c.d. “da bilancio”.

Irap

Revoca dal 2013

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello di comunicazione della revoca dal 2013 dell’opzione esercitata per il triennio 2010 – 2012 per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. “da bilancio”.

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