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Dicembre 2012
LE ULTIME NOVITÀ
Sanatoria extraUE irregolari: chi ha pagato i 1.000 euro può ancora inviare la domanda
Circolare Ministero dell’Interno |
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, fornisce indicazioni operative per coloro che hanno versato con l’F24, entro il 15 ottobre scorso, il contributo forfetario di 1.000 euro relativo alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri, ma non hanno inviato la relativa istanza. In tal caso, è possibile completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda a partire dalle ore 8.00 del 10 dicembre 2012 e fino al 31 gennaio 2013, attraverso il sistema di inoltro telematico presente all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it. |
Artigianato: parte il fondo di solidarietà bilaterale
Accordo del 30 novembre 2012 |
In data 30 novembre 2012, le Associazioni datoriali Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, nonché le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL hanno firmato un accordo per dare attuazione alla creazione del fondo di solidarietà bilaterale previsto dalla “Riforma Fornero”. Come noto, ai sensi della Legge n. 92/2012, le OOSS e le Associazioni datoriali sono tenute a costituire specifici fondi di solidarietà bilaterali, per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o, in alternativa, se già esistessero consolidate realtà bilaterali, le Parti istitutive di detti Enti potranno adeguare gli statuti degli organismi bilaterali già in essere alle finalità previste per i nuovi fondi di solidarietà: è il caso del settore dell’artigianato. |
Nuove indicazioni sulla comunicazione per i lavoratori intermittenti
Nota Ministero del Lavoro |
Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 16639 del 26 novembre 2012, torna a dare indicazioni sulla comunicazione preventiva che il datore di lavoro deve effettuare prima della chiamata dei lavoratori intermittenti, adempimento introdotto dalla Legge n. 92/2012. Dopo le “vicissitudini” estive, il Ministero comunica l’avvio del canale di comunicazione telematico e “rivoluziona” le altre modalità di comunicazione (fax, sms, e-mail) rispetto alle indicazioni fornite in precedenza con la Nota n. 11799/2012. Con la Nota in oggetto, infine, il Ministero diffonde il nuovo modello “UNI_Intermittente”, da utilizzare per le comunicazioni inviate tramite e-mail e FAX. |
Decreto flussi 2012
DPCM del 16 ottobre 2012 Circolare ministeriale n. 8266 |
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, riguardante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012. Tale decreto autorizza 13.850 ingressi. A tale proposito, il Ministero del Lavoro e quello dell’Interno, con la Circolare congiunta n. 8266 del 26 novembre 2012, hanno fornito chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di nulla osta al lavoro. In particolare, viene precisato che dalle ore 9 del 7 dicembre 2012 e fino alle ore 24 del 30 giugno 2013 è possibile presentare, esclusivamente con modalità telematiche, le domande relative alla procedura per i flussi d’ingresso per l’anno 2012. Le procedure relative alla registrazione degli utenti, alla compilazione dei moduli ed all’invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso sul sito del Ministero dell’Interno. |
COMMENTI
In merito alla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato e, in particolare , con riferimento alla possibilità di riduzione degli intervalli temporali tra due rapporti di lavoro a termine, sono stati forniti chiarimenti dal Ministero del Lavoro, con risposta ad Interpello n. 37/2012 e sono stati sottoscritti appositi accordi nel settore del turismo e in quello degli studi professionali.
PERCORSO NORMATIVO
Come noto, in materia di successione di contratti a tempo determinato fra le medesime parti, per effetto delle modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro (art. 1, comma 9, lettere g) ed h) della Legge n. 92/2012) gli intervalli temporali da rispettare tra un contratto a termine ed il successivo (art. 5, comma 3, D.Lgs n. 368/2001) sono stati innalzati a:
Tuttavia, in base alla Legge n. 92/2012 (articolo 1, comma 9, lett. h), come integrato dall’articolo 46 bis, comma 1, lettera a) del DL n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012) è stata introdotta la possibilità di ridurre la pausa obbligatoria tra un contratto e l’altro (rispettivamente a 20 o 30 giorni):
Si ricorda che, in merito all’applicabilità dei termini ridotti nei casi delineati dalla contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro ha fornito la corretta interpretazione del dettato normativo con la Circolare n. 27/2012.
IL QUESITO
Con istanza di Interpello n. 37 del 22 novembre 2012, Federalberghi ha richiesto al Ministero un parere sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla riduzione degli intervalli temporali in caso di successione di contratti a tempo determinato, così come modificata dalla Riforma del mercato del lavoro e successivamente integrata dal DL Sviluppo.
Con specifico riferimento alle attività di carattere stagionale, viene chiesta conferma dell’immediata applicabilità dei termini ridotti anche nell’ipotesi di discipline contrattuali sottoscritte in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 e del DL n. 83/2012.
IL PARERE DEL MINISTERO
La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, sentito il parere della Direzione delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di lavoro, ribadisce, in via preliminare, che secondo l’articolo 5, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs n. 368/2001:
“I termini ridotti di cui al primo periodo [20 e 30 giorni] trovano applicazione per le attività di cui al comma 4 ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”
Dunque, mediante rinvio ad una disposizione normativa previgente l’entrata in vigore della Riforma del mercato del lavoro, la riduzione degli intervalli temporali è consentita per le attività stagionali, già escluse dal computo del limite massimo di durata di 36 mesi in caso di successione di contratti di lavoro a tempo determinato (art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs n. 368/2001).
Nello specifico, con il rimando al comma 4-ter dell’articolo 5 del D.Lgs n. 368/2001, viene esclusa l’osservanza degli intervalli ordinari (60 o 90 giorni) per la riassunzione a tempo determinato, risultando sufficiente e legittimo il rispetto degli intervalli brevi (20 o 30 giorni), nel caso:
In virtù del suddetto rinvio, si deve ritenere che tra due contratti a tempo determinato vanno applicati ex lege i termini ridotti anche in tutte le ipotesi di attività stagionale già delineate dalle disposizioni contrattuali (relativamente all’esclusione del tetto dei 36 mesi), seppur anteriori alle previsioni della Riforma Fornero e del DL Sviluppo, senza necessità di ulteriori interventi della contrattazione stessa.
Secondo il Ministero, quindi, ogni eventuale regolamentazione adottata in sede collettiva prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi del comma 4-ter, dell’articolo 5 del D.Lgs n. 368/2001, risulta valida anche ai fini dell’individuazione delle ipotesi di riduzione delle pause obbligatorie tra due rapporti di lavoro a tempo determinato.
A tale proposito, si ricorda che Federalberghi e le altre parti sociali hanno individuato, ai sensi dell’accordo 12 giugno 2008 e del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, le seguenti fattispecie:
INTERVALLI RIDOTTI NEL SETTORE DEL TURISMO
In applicazione della delega conferita dalla Riforma del mercato del lavoro, come integrata dal DL Sviluppo, il settore del turismo con appositi accordi collettivi nazionali ha provveduto a definire i casi in cui vanno osservati i termini ridotti nella riassunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, in luogo degli intervalli ordinari stabiliti dalla Riforma Fornero.
Gli accordi hanno validità sino a tutto il 30 giugno 2013 e, trascorso tale periodo, le Parti si riservano di verificare le condizioni per un’eventuale proroga degli effetti delle intese raggiunte.
CCNL Turismo - Confcommercio
In data 21 novembre 2012, tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL, è stato sottoscritto un accordo sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato nel settore del turismo.
L’intesa si è resa necessaria in ragione delle specificità del settore, ovvero
Le Parti hanno concordato l’applicazione dell’intervallo ridotto pari a
per tutte le fattispecie, individuate dal CCNL Turismo del 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, di legittima apposizione di un termine alla durata di un rapporto di lavoro subordinato, e in qualsiasi altro caso stabilito dalla contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale.
A riguardo, secondo la disciplina contrattuale l’instaurazione di contratti a termine è consentita nelle seguenti ipotesi:
Di conseguenza, i contratti individuali, stipulati sino a tutto il 30 giugno 2013 nel comparto di riferimento del settore del turismo, potranno essere legittimamente rinnovati rispettando gli intervalli brevi, limitando così gli effetti negativi delle modifiche della Riforma Fornero.
Inoltre, si ribadisce che, in virtù della risposta all’istanza di Interpello n. 37/2012 proposta proprio da Federalberghi, i termini ridotti, indipendentemente dalla stipula dell’accordo in esame, si applicano (senza limitazioni temporali, quindi anche oltre il 30 giugno 2013) anche alle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963 e a quelle già individuate dall’accordo 12 giugno 2008 e dal CCNL Turismo – Confcommercio, ai fini dell’esclusione dal computo del limite massimo di durata dei 36 mesi, seppur tali previsioni siano state concordate prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero e del DL Sviluppo.
CCNL Turismo - Confindustria
Con accordo del 22 novembre 2012 Federturismo Confindustria, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL, hanno definito la disciplina della riduzione degli intervalli temporali intercorrenti tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, dal momento che
Gli intervalli brevi per la successione di contratti a termine tra le stesse parti, fissati in 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi e 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi, si applicano:
Infine, viene precisato che gli intervalli brevi si applicano relativamente ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 2013 e che, in caso di mancata intesa sul rinnovo del CCNL entro il 30 aprile 2013, si provvederà ad una verifica degli effetti dell’accordo in esame e a fissare i termini di un’eventuale proroga dello stesso.
ACCORDO PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Dopo il settore turistico, anche quello degli Studi professionali ha regolamentato l’applicazione degli intervalli brevi mediante l’accordo del 28 novembre 2012 sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato, sottoscritto tra CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA, CIPA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.
Pertanto, da tale data (28 novembre 2012) gli studi e le aziende rientranti nella sfera applicativa del CCNL degli Studi professionali siglato dalle suddette parti sociali, conformemente alla disciplina derogatoria introdotta dalla Legge n. 92/2012 e dal DL n. 83/2012, non devono più rispettare le pause ordinarie tra un contratto e l’altro.
Quindi, in tutte le ipotesi in cui sia necessaria la riassunzione di un lavoratore con contratto a termine, che sia già stato alle loro dipendenze in virtù di uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato, gli studi/aziende dovranno osservare soltanto un intervallo di:
In tal modo si è voluto dare una risposta adeguata all’esigenza di flessibilità dei professionisti datori di lavoro ed assicurare una maggiore stabilizzazione dei rapporti di lavoro nell’ambito degli studi professionali.
Infatti, si vuole garantire una più agevole ricollocazione dei lavoratori, nonché una maggiore tutela delle competenze acquisite dal personale e, a tale riguardo, la riduzione degli intervalli tra un contratto e l’altro favorisce il mantenimento in servizio del lavoratore, senza dover attendere troppo tempo per la sua riassunzione.
Infine, è stato assunto dalle parti l’impegno a valutare gli effetti dell’accordo e ad individuare causali legate alla specificità del settore nell’ambito del prossimo rinnovo contrattuale.
GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2012
LUNEDì 17 |
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di novembre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili Gestione separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di novembre 2012 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPGI mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Contributi INPS operai agricoli
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, per il settore della manodopera agricola, relativi al II trimestre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (novembre 2012).
GIOVEDÌ 27 |
ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di novembre 2012, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.
LUNEDì 31 |
Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di novembre 2012.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Stampa libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di novembre 2012.
FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2012 |
Sabato 8: festività dell’Immacolata Concezione
Martedì 25: Santo Natale
Mercoledì 26: Santo Stefano
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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