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Novembre 2012

 

LE ULTIME NOVITÀ

 

Contratti a tempo determinato: riduzione degli intervalli temporali

 

 

 

 

Circolare Ministero del Lavoro
n. 27 del 7 novembre 2012

In merito agli intervalli temporali fra due contratti a tempo determinato (art. 5, co. 3, D.Lgs n. 368/2001) il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 27/2012, sottolinea che i termini ridotti (20 o 30 giorni), stabiliti inizialmente per le assunzioni nell’ambito di un processo organizzativo, sono stati estesi dal DL n. 83/2012 (convertito in Legge n. 134/2012) alle ipotesi di attività stagionali e ad “ogni altro caso previsto dai contratti collettivi”; quindi, risulta valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione collettiva di qualsiasi livello, anche per casi diversi e ulteriori rispetto ai processi organizzativi. 

Apprendistato: il punto sul Testo Unico

 

 

 

 

 

Circolare INPS n. 128
del 2 novembre 2012

Con la Circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l’INPS fa il punto sulla normativa introdotta con il Testo unico sull’Apprendistato (D.Lgs n. 167/2011), fornendo diverse indicazioni in merito allo sgravio del 100% della contribuzione c/azienda per imprese fino a 9 dipendenti. Tra l’altro, l’Istituto ricorda che tale sgravio rientra nel regime “de minimis” e, di conseguenza, l’azienda dovrà valutare se può beneficiare o meno di detta agevolazione. Inoltre, la circolare fornisce indicazioni in merito alla compilazione del Flusso Uniemens per gli apprendistati.

Comunicazione della prosecuzione
del rapporto di lavoro a termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Ministero del Lavoro
10 ottobre 2012

Nota del Ministero del Lavoro
n. 15322 del 31 ottobre 2012

In merito all’obbligo di comunicazione, entro la scadenza del termine originario, dell’eventuale prosecuzione del contratto a tempo determinato e della durata della stessa (art. 5, co. 2-bis, D.Lgs n. 368/2001), introdotto dalla Riforma Fornero, il Ministero del Lavoro con Decreto 10 ottobre 2012 (G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012), prevede che il datore deve comunicare la prosecuzione al Centro per l’impiego ove è ubicata la sede di lavoro, secondo le modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie. Tale disposizione entra in vigore il 25 novembre 2012. La Nota n. 15322 del 31 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro, a seguito del DM, chiarisce che la prosecuzione va comunicata, tramite compilazione del quadro “Proroga” del modello UniLav

  • inserendo nel campo “Data fine proroga” la data del nuovo termine del rapporto lavorativo, per il periodo intercorrente tra il 25 novembre 2012 ed il 10 gennaio 2013
  • utilizzando i campi “Data fine proroga/prosecuzione di fatto” e “Prosecuzione di fatto” per inserire la data del nuovo termine, a partire dal 10 gennaio 2013 (ore 19.00), giorno in cui entreranno in vigore i modelli unificati aggiornati.

Somministrazione di lavoro a termine e raggiungimento dei 36 mesi

 

 

 

Interpello Ministero del Lavoro
n. 32 del 19 ottobre 2012

Con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato, il limite massimo di durata di 36 mesi per lo svolgimento di mansioni equivalenti con lo stesso datore, nel quale sono computati anche i periodi di missione mediante somministrazione a termine, non rappresenta un ostacolo al ricorso a quest’ultima fattispecie contrattuale con lo stesso lavoratore. Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 32 del 19 ottobre 2012, precisa che, una volta esaurito il suddetto limite, il datore può ricorrervi fermi restando i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. 

 

 

 

COMMENTI

 

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, che contiene le seguenti novità di interesse per i datori di lavoro:

  • estensione della PEC obbligatoria alle imprese individuali;
  • nascita e crescita delle start up innovative;
  • disciplina del rapporto di lavoro subordinato e liberalizzazione del contratto a tempo determinato per le start-up innovative.

Il Decreto Legge n. 179/2012 è entrato in vigoreil giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” e, quindi, il 20 ottobre 2012, e “sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.”

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (Art. 5)

L’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’atto dell’iscrizione al registro delle imprese, disposto dall’art. 16, comma 6 del DL n. 185/2008 per le imprese costituite in forma societaria, è esteso:

  • alle imprese individuali
  • che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane
  • successivamente alla data di entrata in vigore del DL in esame (20 ottobre 2012).

Per quanto riguarda, invece, le imprese individuali già attive al 20 ottobre 2012 e non soggette a procedure concorsuali, il termine ultimo per ottemperare all’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC è fissato al 31 dicembre 2013. L’indirizzo PEC andrà comunicato all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

Qualora, all’atto della richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, le ditte individuali non provvedano a comunicare anche l’indirizzo PEC, l’ufficio del registro che riceve la domanda sospende la stessa per un periodo massimo di 3 mesi, in attesa dell’integrazione con l’indirizzo PEC. Pertanto, precisa l’articolo 5, comma 2 del DL n. 179/2012, la sanzione di cui all’articolo 2630 del codice civile non viene irrogata direttamente (sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro per omessa esecuzione di denunce o comunicazioni previste dalla legge).

Inoltre, è prevista la costituzione dell’“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI – PEC) presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, quale registro degli indirizzi PEC delle imprese costituite in forma societaria, imprese individuali e professionisti, cui i soggetti iscritti avranno libero accesso, al fine di semplificare la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti in modalità telematica tra la pubblica amministrazione e i soggetti iscritti a detto Indice.

A tal fine, è prevista l’emanazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL n. 179/2012, di un apposito regolamento dell’INI – PEC, da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, con il quale dovranno essere definite le modalità di accesso e di aggiornamento dello stesso, nonché le modalità con cui gli ordini professionali dovranno comunicare all’Indice gli indirizzi PEC di tutti i professionisti associati.

STARt-UP INNOVATIVE: finalità e definizione (Art. 25, commi 1 - 4)

Nell’ambito delle misure per la crescita contenute nel c.d. Decreto Sviluppo-bis, particolare rilievo assumono quelle relative alla nascita ed alla crescita delle imprese start-up innovative (art. 25 e ss.). L’obiettivo è quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile, contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all'innovazione, così come promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero.

Definizione di start-up innovativa 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 25 del DL 179/2012 si definisce impresa start-up innovativa (c.d. “start-up innovativa”)

  • una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero
  • una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del TUIR (DPR n. 917/1986), 
  • le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa deve essere iscritta al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dall’articolo 25 e seguenti.

Requisiti

L’impresa start-up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:

  1. a)la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche;
  2. b)è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
  3. c)ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  4. d)a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  5. e)non distribuisce e non ha distribuito utili
  6. f)ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  7. g)non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Ulteriori requisiti

L’impresa start-up innovativa, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili;
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale
  • in possesso di titolo di dottorato di ricerca o
  • che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure
  • in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
  • sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Società già costituite 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 25 del DL n. 179/2012 può essere definita impresa start-up innovativa, anche una società già esistente purché sia costituita e svolga attività d'impresa da non più di quarantotto mesi.

In particolare il comma 3 dell’articolo 25 del DL n. 179/2012 prevede che le società

  • già costituite alla data di conversione in legge del decreto e
  • in possesso dei requisiti previsti

sono considerate start-up innovative se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 25. Per le società già costituite, la disciplina prevista dall’art. 25 e seguenti trova applicazione per un periodo di

  • quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012), se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti
  • tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e
  • due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Definizione di start-up a vocazione sociale

Ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del DL n. 179/2012 sono start-up a vocazione sociale 

  • le imprese start-up innovative con i requisiti previsti dai commi 2 e 3,
  • che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 155/2006 recante "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118".

I settori nei quali opera l’impresa sociale (organizzazione privata, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale) sono:

  • assistenza sociale (Legge 8 novembre 2000, n. 328);
  • assistenza sanitaria per l'erogazione delle prestazioni di cui al DPCM 29 novembre 2001;
  • assistenza socio-sanitaria (DPCM 14 febbraio 2001);
  • educazione, istruzione e formazione (Legge 28 marzo 2003, n. 53);
  • tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (Legge 15 dicembre 2004, n. 308);
  • valorizzazione del patrimonio culturale (D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42);
  • turismo sociale (art. 7, comma 10, Legge 29 marzo 2001, n. 135);
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

incubatore di STARt-UP INNOVATIVE (Art. 25, comma 5)

Il DL Sviluppo-bis introduce la nuova figura di “incubatore di start-up certificato”: si tratta di una società costituita per offrire servizi e per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 25 del DL n. 179/2012, è incubatore di start-up innovative certificato (c.d. ”incubatore certificato”),

  • una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero
  • una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del TUIR (DPR n. 917/1986).

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui l’incubatore certificato deve essere iscritto al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dall’articolo 25 e seguenti.

Requisiti

L’incubatore start-up deve possedere i seguenti requisiti:

  1. a)disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
  2. b)disporre di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
  3. c)deve essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
  4. d)avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.
  5. e)avere adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative; il possesso del requisito di cui alla lettera e) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto. I valori minimi sono individuati con riferimento ai seguenti indicatori: numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno; numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; numero di start-up innovative uscite nell'anno; numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno precedente; tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate; capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate; numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

REMUNERAZIONE DELLE START-UP INNOVATIVE E DELL’INCUBATORE certificato (Art. 27)

Nell’ambito delle norme volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle cd. “start-up innovative” di cui all’articolo 25 del DL n. 179/2012, l’articolo 27 del medesimo decreto prevede che:

  • il reddito di lavoro,
  • degli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi,
  • derivante dalla concessione, da parte delle start-up innovative ovvero degli incubatori certificati di 
  • strumenti finanziari, ovvero
  • ogni diritto o incentivo collegato a strumenti finanziari, ovvero
  • diritti di opzione per l’acquisto di strumenti finanziari,
  • non concorre alla formazione del reddito imponibile dei soggetti suddetti, sia ai fini fiscali che contributivi
  • a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato.

Nell’eventualità che i soggetti sopra indicati (start-up, incubatore certificato o lavoratori interessati) violino il “divieto di riacquisto” ovvero cedano tali strumenti finanziari in violazione della norma, “… il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.”

Ai successivi commi, l’articolo 27 dettaglia i casi di esclusione dal reddito imponibile del percettore degli strumenti finanziari emessi dalla star-up o dall’incubatore certificato, nonché il regime fiscale applicabile in caso di cessione onerosa degli strumenti finanziari stessi.

Redditi di lavoro

L’esenzione da imposizione fiscale e contributiva per gli amministratori, dipendenti e collaboratori delle start-up innovative, trova applicazione con riferimento:

  • all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi 
  • -dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato, con la quale i soggetti interessati intrattengono il proprio rapporto di lavoro, ovvero
  • -da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato;
  • al reddito di lavoro derivante 
  • -dagli strumenti finanziari,
  • -dai diritti attribuiti e assegnati, ovvero
  • -dai diritti di opzione attribuiti e esercitati,

dopo la conversione in legge del DL n. 179/2012.

Compensi per prestazioni di opere e servizi 

Qualora le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi siano emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi a favore delle start-up innovative o dell’incubatore certificato, le stesse non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, in deroga al disposto dell’art. 9 del TUIR, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento. Rientrano in tale regime anche i crediti maturati a fronte di una prestazione di opere e servizi, compresi quelli professionali, resa nei confronti della start-up o dell’incubatore certificato.

Plusvalenze da cessione

Per quanto riguarda le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari emessi dalle start-up o dall’incubatore finanziario, invece, il comma 5 dell’articolo 27 del DL n. 179/2012 dispone l’applicazione del normale regime impositivo ordinariamente applicabile.

STARt-UP INNOVATIVE: DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Art. 28, commi 1 - 6 e 9 - 10)

Con riferimento alle imprese start-up innovative (art. 25 e ss.), sono previste particolari disposizioni riguardo la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 28), che viene liberalizzata nell’ottica di una maggiore flessibilità in entrata nel mercato del lavoro.

In particolare, con riferimento alla regolamentazione di questa tipologia contrattuale, già oggetto di alcune sostanziali modifiche ad opera della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) e della Legge n. 134/2012 di conversione del DL Sviluppo, sono introdotte alcune deroghe all’applicazione della disciplina generale (D.Lgs n. 368/2001 e successive modificazioni).

Si sottolinea che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 28 del DL n. 179/2012, salve le esclusioni espressamente stabilite, va applicato il D.Lgs n. 368/2001 anche ai contratti a tempo determinato delle start- up.

Sfera applicativa

Secondo il dettato normativo (art. 28, comma 1) le nuove disposizioni trovano applicazione per il periodo indicato dallo stesso decreto legge di 

  • 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa (ai sensi dell’art. 25, comma 2 del decreto), oppure 
  • nel caso di società già costituite alla data di conversione in legge del decreto in oggetto, per i periodi indicati in precedenza (si veda paragrafo “Società già costituite”). 

Apposizione del termine

Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (anche riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro), solitamente necessarie per l’instaurazione di un rapporto di lavoro a termine (art. 1, comma 1, D.Lgs n. 368/2001), si intendono sussistenti nel caso in cui i lavoratori siano assunti da parte di una start-up innovativa per lo svolgimento di attività concernenti l’oggetto sociale della stessa (art. 28, comma 2).

Pertanto, a favore di tali imprese e dell’ingresso dei lavoratori nel mercato del lavoro, è previsto il ricorso ad una sorta di “contratto acausale”, simile a quello previsto dalla Riforma Fornero di cui all’art. 1, comma 9, lett. b), della Legge n. 92/2012.

Con riferimento al contratto a tempo determinato concluso dalle start-up innovative il decreto (art. 28, comma 3) prevede una durata minima di 6 mesi ed una durata massima di 36 mesi.

Intervallo minimo tra contratti

Ferma restando tale durata massima, il dettato normativo (art. 28, comma 3) consente la stipula di più contratti successivi per le attività delle imprese innovative,

  • senza che siano rispettati, fra un contratto e l’altro, i periodi di intervallo minimo (art. 5, comma 3, D.Lgs n. 368/2001) ampliati dalla Legge n. 92/2012 e pari a: 
  • 60 giorni dalla data di scadenza del rapporto a tempo determinato nel caso di contratto di durata fino a 6 mesi, o
  • 90 giorni dalla data di scadenza del rapporto a tempo determinato se la durata è superiore ai 6 mesi, ovvero 
  • anche senza soluzione di continuità.

Di conseguenza, viene introdotta un’ulteriore deroga all’osservanza dei nuovi limiti temporali, in aggiunta alle ipotesi di riduzione degli stessi riguardanti assunzioni nell’ambito di un processo organizzativo, di attività stagionali o di casistiche individuate dalla contrattazione collettiva, definite dalla Legge n. 92/2012, come integrata dalla Legge n. 134/2012, c.d. “Decreto Sviluppo”.

Durata massima

Decorso il limite massimo di durata di 36 mesi del contratto o dei contratti a tempo determinato stipulati, similmente a quanto già previsto dall’articolo 5, comma 4-bis del D.Lgs n. 368/2001, secondo il comma 3 dell’articolo 28 del decreto, è ammessa l’instaurazione di un ulteriore contratto a termine

  • tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore
  • per le attività inerenti all’oggetto sociale della start-up,
  • per la durata residua massima di 12 mesi, da calcolarsi rispetto ai 4 anni dalla data di costituzione della start-up.

Condizione imprescindibile per il ricorso a tale eventualità è che la stipulazione del contratto sia effettuata presso la DTL competente per territorio.

In caso di superamento dei suddetti limiti il rapporto di lavoro va considerato a tempo indeterminato, come disposto dall’articolo 28, comma 4, del DL n. 179/2012:

“Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.”

Violazioni

Il provvedimento, al fine di evitare abusi ed un’applicazione impropria della nuova disciplina, prevede che:

  • in caso di prosecuzione o rinnovo dei contratti a tempo determinato oltre la durata massima fissata, ovvero di loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale, gli stessi contratti sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 28, comma 5);
  • qualora il rapporto a termine sia concluso da una società priva dei requisiti di start-up innovativa (art. 25, comma 2), il contratto si considera instaurato a tempo indeterminato con applicazione delle disposizioni derogate (art. 28, comma 9).

Infine, si evidenzia che le misure contenute nell’articolo 28 del DL n. 179/2012 costituiscono oggetto di monitoraggio, ai sensi della Riforma Fornero (art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 92/2012), rispetto alla loro efficacia nella promozione delle start-up innovative, conformemente alle previsioni dell’articolo 32 dello stesso decreto (art. 28, comma 10). 

START-UP: RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI (Art. 28, commi 7 e 8)

Il DL Sviluppo bis stabilisce l’entità della retribuzione spettante ai lavoratori assunti da parte delle imprese start-up innovative, come definite dall’articolo 25 comma 2 del DL n. 179/2012 ed in possesso dei requisiti necessari elencati dallo stesso articolo. 

Il trattamento retributivo da corrispondere a tali lavoratori è così costituito:

  • una parte “fissa” non inferiore al minimo tabellare previsto, in base al livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile; 
  • una parte variabile rappresentata da trattamenti connessi all’efficienza o alla redditività dell’impresa, nonché alla produttività del lavoratore/gruppo di lavoro o, ancora, ad altri obiettivi o parametri di rendimento convenuti tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle stesse.

Viene demandata ai contratti collettivi, conclusi dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la determinazione (anche mediante accordi interconfederali o avvisi comuni) della retribuzione e la regolamentazione degli altri aspetti del rapporto lavorativo nell’ambito di queste società, per favorirne lo sviluppo ed una maggior presenza nel sistema produttivo. 

In particolare, è prevista la possibilità per la contrattazione collettiva di delineare:

  • criteri per l’individuazione sia dei minimi tabellari per la promozione dell’avvio delle start-up, sia della parte variabile della retribuzione;
  • disposizioni per adattare le regole in tema di gestione del rapporto di lavoro alle necessità delle imprese innovative.

Incentivi all’investimento in start-up innovative (Art. 29)

Per il triennio 2013-2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile parte delle somme investite in start-up innovative. Più precisamente, l’articolo 29 del Decreto in esame prevede che:

  • per gli anni 2013, 2014 e 2015, dall’IRPEF lorda si detrae un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

Tale importo, se non può essere detratto, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento, può essere portato in detrazione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto;

  • per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), diversi da imprese start-up innovative, il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l’importo di 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell’importo dedotto.

In deroga a quanto sopra, per le start-up a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico:

  • la detrazione è pari al 25% della somma investita, e
  • la deduzione è pari al 27% della somma investita.

Un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, che dovrebbe essere emanato entro il 19 dicembre 2012, individuerà le modalità di attuazione delle suddette agevolazioni.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2012

 

 

LUNEDì 12

Modello 730 integrativo

CAF e professionisti abilitati trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730 e 730-3 integrativo e li consegnano con il Mod. 730-3 a dipendenti/pensionati.

 

VENERDì 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di ottobre 2012.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre 2012.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di ottobre 2012 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre 2012.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre 2012.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (ottobre 2012).

Quarta rata premi INAIL

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della IV rata dei premi INAIL.

 

 

LUNEDÌ 26

ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di ottobre 2012, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.

 

VENERDì 30

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di ottobre 2012.

Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Trattenuta II o unica rata IRPEF

I sostituti d’imposta effettuano le operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica rata di acconto IRPEF per l’anno in corso.

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre ottobre – dicembre 2012.

Versamento tramite bollettino bancario denominato “bollettino freccia” predisposto dal FASI o tramite Rid.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di ottobre 2012.

 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2012

Giovedì 1: festività di Ognissanti

Domenica 4: festività civile

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono



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