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La nuova procedura autorizzata per l'installazione di impianti audiovisivi

Sarà più semplice installare impianti audiovisivi o altre apparecchiature finalizzate al controllo a distanza, all'interno della propria ditta. È questo, in sostanza, il senso di una nota del Ministero del Lavoro rivolta alle proprie Direzioni territoriali del lavoro. Cambia e si semplifica la procedura autorizzatoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori in caso di installazione di dispositivi tecnologici utili alla organizzazione ed alla sicurezza dell'azienda e dei propri dipendenti.

 

Cambia la procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste per l'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza.

 

I chiarimenti relativi allo "snellimento" procedurale sono stati previsti da una nota della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanata il 16 aprile 2012 (nota prot. 37/0007162/MAO08.A002).

 

 

In pratica, la Direzione generale ha previsto una semplificazione dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature, da installare per esigenze organizzative e produttive ovvero per motivi di sicurezza sul lavoro, che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970).

A detta del Ministero, lo snellimento si rende indispensabile visto l'aumentare spropositato di richieste di autorizzazione all'installazione degli impianti audiovisivi, dovuto sia a motivi di sicurezza che ad una riduzione notevole dei costi di acquisto ed installazione di questi sistemi tecnologicamente evoluti. Si pensi, ad esempio, alle attività commerciali, quali farmacie, oreficerie, tabaccherie, distributori di carburante, ed hai notevoli problemi legati alla pubblica sicurezza. Proprio l'ulteriore controllo effettuato attraverso queste apparecchiature deve esser visto anche a favore dell’incolumità del personale lavorativo presente.

Alla base della procedura autorizzativa vi è l'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, che così disciplina:

“È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. ”

 

La norma, in particolare, prevede che qualora l'impresa voglia installare un impianto di controllo per fini organizzativi e produttivi o per la sicurezza del lavoro deve, previamente, accordarsi con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In caso di mancato accordo, il datore di lavoro può fare istanza alla Direzione territoriale del lavoro competente, richiedendone I'autorizzazione all'installazione.

 

Successivamente all'istanza del datore di lavoro, la DTL invia presso l'azienda un ispettore il quale, attraverso un sopralluogo, valuta la conformità e le caratteristiche del sistema, rilasciando o meno l'autorizzazione alla sua installazione o messa in uso.

La nota ministeriale, evidenzia il notevole impegno di risorse ispettive per queste procedure di verifica. Ispettori che vengono distolti all'attività principale delle Direzioni periferiche del Ministero del lavoro e cioè al contrasto dei fenomeni di lavoro nero, irregolare e nel controllo del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Proprio per arginare questo utilizzo spropositato di ispettori, il Ministero ha fornito alcune indicazioni volte a semplificare ed uniformare, a livello nazionale, le modalità operative degli uffici territoriali sul rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

 

In pratica, al fine di limitare l'utilizzo degli ispettori per questa procedura e per agevolare l'installazione di impianti di controllo relativi alla sicurezza, anche sui lavoratori, viene prevista la possibilità autorizzatoria da parte delle DTL senza l'accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi, in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

 

Molto importante, in tal senso, saranno le specifiche dell'impianto tecniche ed il posizionamento delle telecamere, risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del provvedimento autorizzatorio.

Altra verifica riguarda |'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e/o produttive. La nota ministeriale termina evidenziando gli elementi fondamentali alla determinazione autorizzatoria da parte della Direzione territoriale del lavoro:



a) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);

 

b) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;

 

c) prima della messa in funzione dell'impianto, l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;

 

d) l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate), l'eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;

 

e) all’impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'articolo 4 della Legge n. 300 del 700 e previa relativa comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro;

 

f) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;

 

g) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati.

 

h) I lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.

 

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