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La mancata iscrizione al VIES non consente di effettuare operazioni in ambito UE

Riferimenti:

 

  • Art. 35, DPR n. 633/72
  • Circolare Agenzia Entrate 1.8.2011, n. 39/E
  • Risoluzione Agenzia Entrate 27.4.2012, n. 42/E

 

 

L’art. 27, DL n. 78/2010, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE, ha modificato l’art. 35, DPR n. 633/72, prevedendo a carico dei soggetti che intendono effettuare operazioni UE la necessità di ottenere una specifica autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l’iscrizione in un apposito archivio denominato VIES.

In merito alle modalità applicative della disciplina sopra richiamata l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare 1.8.2011, n. 39/E, una serie di chiarimenti.

Recentemente la stessa Agenzia con la Risoluzione 27.4.2012, n. 42/E è intervenuta specificando l’inquadramento delle operazioni effettuate da un operatore italiano non iscritto al VIES.

 

AMBITO SOGGETTIVO

Dal 31.5.2010 “i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione” devono manifestare nella dichiarazione di inizio attività la volontà di porre in essere operazioni UE di cui al Titolo II, Capo II, DL n. 331/93. Nella citata Circolare n. 39/E l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:

“… la manifestazione di volontà ha la finalità di ottenere, da parte dell’Agenzia delle entrate, l’inclusione nell’Archivio VIES, la quale costituisce … presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari”.

La stessa Agenzia ha fornito una serie di precisazioni in merito ai soggetti di seguito esaminati.

Soggetti non residenti

Possono manifestare la volontà di porre in essere operazioni UE anche i soggetti non residenti in possesso di una partita IVA in Italia:

  • “direttamente”, mediante presentazione del mod. ANR ex art. 35-ter, DPR n. 633/72. In tal caso va presentata un’apposita istanza al Centro Operativo di Pescara;
    • tramite rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, DPR n. 633/72.

Contribuenti “minimi”

Considerato che i contribuenti minimi exart. 1, commi da 96 e seguenti, Legge n. 244/2007 “tecnicamente” non effettuano cessioni / servizi UE bensì operazioni “interne” e che in relazione agli acquisti UE di beni / servizi devono comunque compilare i modd. Intra, gli stessi “… sono tenuti a manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, onde ottenere l’inclusione nell’Archivio VIES”.

Tale precisazione è chiaramente applicabile anche ai c.d. “nuovi” minimi.

Enti non commerciali

Gli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale, tenuti ad identificarsi ai fini IVA in quanto hanno:

  • superato il limite di € 10.000 relativo agli acquisti UE;

ovvero

  • optato per l’applicazione dell’imposta in Italia ex art 38, comma 5, lett. c) e comma 6, DL n. 331/93;

devono manifestare la volontà di effettuare operazioni UEal fine di essere inclusi nell’archivio VIES.

Produttori agricoli esonerati

I produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72, analogamente agli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale, devono chiedere l’inclusione nell’Archivio VIES nel caso di opzione per la tassazione in Italia, ovvero di superamento della soglia di 10.000 euro relativi agli acquisti intracomunitari”.

Soggetti risultanti da operazioni straordinarie

In caso di operazioni “straordinarie” la volontà di effettuare operazioni UE va manifestata (nella dichiarazione di inizio attività o successivamente) dal “nuovo soggetto risultante dalla trasformazione non presente nell’Archivio VIES”.

Sul punto il comma 3 del citato art. 35 dispone, infatti, che “in caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione”.

La suddetta manifestazione di volontà può essere espressa anche successivamente all’inizio dell’attività, ossia nel momento in cui sorge l’esigenza di effettuare operazioni UE.

 

AMBITO OGGETTIVO

Come accennato la disciplina in esame riguarda espressamente le operazioni di cui al Titolo II, Capo II, DL n. 331/93, ossia gli acquisti / cessioni di beni UE.

L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 39/E ha specificato che l’inclusione nell’archivio VIES è necessaria anche per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi in ambito UE, soggette ad IVA nello Stato del committente, ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 (c.d. “servizi generici”) “tenuto conto che le disposizioni comunitarie in materia non distinguono tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi.

L’iscrizione nell’archivio VIES è necessario altresì per i soggetti che ricevono prestazioni di servizi in ambito UE.

L’inclusione è motivata, in particolare, dal fatto che il Regolamento UE 15.3.2011, n. 282 “in tema di prova dello status di soggetto passivo del committente … stabilisce … che il prestatore comunitario deve ottenere tale prova consultando i dati presenti nell’Archivio VIES”.

Si rammenta che l’archivio VIES è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm.

 

LA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTà DI EFFETTUARE OPERAZIONI UE

SOGGETTI CHE INIZIANO l’ATTIVITA'

La manifestazione di volontà va comunicata “direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica” come segue.

Soggetto

 

                     Compilazione modello

Imprese individuali

Lavoratori autonomi

mod. AA9

Quadro I

Campo “Operazioni Intracomunitarie”

Soggetti diversi

dalle persone fisiche

mod. AA7

Enti non commerciali

non soggetti passivi d’imposta

mod. AA7

Quadro A

Casella “C”

Nel campo “Operazioni Intracomunitarie” va indicato l’ammontare presunto delle operazioni anche nel caso in cui le stesse siano costituite da sole prestazioni di servizi in ambito UE ai sensi del citato ex art. 7-ter. L’indicazione è richiesta anche agli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale, che devono identificarsi ai fini IVA per i motivi sopra accennati.

SOGGETTI GIA' IN ATTIVITA'

Coloro che risultano non inclusi nell’archivio VIES al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di porre in essere operazioni UE devono presentare una specifica istanza indicando l’ammontare presunto delle operazioni UE, utilizzando il seguente fac-simile.

 

                                                       All’Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di…….

Ufficio Territoriale di

oppure                                         Direzione Regionale de……..

Ufficio ………

 

 

 

Il sottoscritto…………………………… nato a ……….il……………, residente a…………………., in Via………………………… n…… Codice Fiscale ………………………….., nella sua qualità di lavoratore autonomo/titolare/legale rappresentante della impresa individuale/società…………………… con sede in…………………..Via…………………………., Codice Fiscale e n. …………….. di iscrizione al Registro Imprese di…………………., P.IVA………………..

D I C H I A R A  

di voler porre in essere cessioni o acquisti intracomunitari di beni e prestazioni e acquisti intracomunitari di servizi, presumendo di effettuare tali operazioni per i seguenti importi:

 

€ ……………………. (VOLUME ACQUISTI PRESUNTO)

 

€ ……………………. (VOLUME CESSIONI PRESUNTO)

 

La presente manifestazione di volontà vale agli effetti di quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, prot. n. 2010/188376.

 

Luogo e data

 

Firma

    _______________________

 


L’istanza in esame può essere presentata ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente;
  • a mezzo raccomandata, allegando la fotocopia di un documento di identità del dichiarante;
  • mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), “allegando” all’email l’istanza con la firma digitale oppure la “copia per immagine” della stessa firmata e una fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 39/E ha precisato che:

Þ    sono considerate irricevibili le istanze presentate per il tramite di un soggetto delegato non accompagnate dalla fotocopia di un documento di identificazione del delegante. In caso di regolarizzazione da parte del contribuente i termini collegati alla ricezione dell’istanza decorrono dalla data di integrazione della stessa con la fotocopia del documento di identificazione del dichiarante o, nel caso, del delegante;

Þ     i soggetti con volume d’affari pari o superiore a € 100.000.000 (così come individuati dai Provvedimenti 6.4.2009, n. 54291 e 30.12.2010, n. 189362) possono presentare la citata comunicazione anche alla competente DRE per il controllo;

Þ     per i soggetti non residenti che si identificano direttamente ai fini IVA tramite il mod. ANR, il destinatario della comunicazione è il Centro Operativo di Pescara.

L’ATTIVITà DI CONTROLLO DELL’UFFICIO

Nella citata Circolare n. 39/E, l’Agenzia ha rammentato che, l’Ufficio ricevuta la “dichiarazione di volontà” ad effettuare operazioni UE (nella dichiarazione di inizio attività o con l’apposita istanza), pone in essere i seguenti controlli:

Þ     entro 30 giorni, verifica “che i dati forniti siano completi ed esatti” e valuta i correlati fattori di rischio; in caso di esito:

  • positivo, il soggetto viene iscritto nell’archivio VIES a partire dal 31° giorno successivo a quello dell’attribuzione della partita IVA o della ricezione dell’istanza.
  • negativo, l’Agenzia emana un provvedimento di diniego.In tal caso alcontribuente è consentito:

-    impugnare lo stesso dinanzi alla competente Commissione Tributaria;

-    presentare istanza di annullamento in autotutela alla “struttura” dell’Agenzia che ha emanato l’atto.

Nell’istruttoria delle istanze presentate dai soggetti già titolari di partita IVA l’Ufficio tiene specifico conto della «storia» del soggetto, con particolare riferimento ad eventuali dinieghi e revoche precedenti, così come alla precedente, soprattutto se recente, constatazione di violazioni in materia d’IVA”;

Þ     entro 6 mesi, nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio effettua una serie di “controlli più approfonditi”; in caso di esito:

  • positivo, il soggetto rimane iscritto nell’archivio VIES;
  • negativo, l’Agenzia emana un provvedimento di revoca;

Þ     il soggetto iscritto nell’archivio sarà sottoposto a “controlli periodici” che determineranno, in caso di esito negativo:

  • l’avvio di un’attività di controllo;
  • l’emanazione di un provvedimento di revoca.

L’Agenzia invita gli Uffici a valutare nell’ambito dell’attività di controllo “la possibilità di inserire, nella pianificazione dei controlli, un congruo numero di soggetti inclusi nell’Archivio VIES”.

 

GLI EFFETTI DELLA MANCATA ISCRIZIONE AL VIES

La ratio della disciplina in esame, “imposta” dall’UE ai singoli Stati membri, va individuata nel disporre di un archivio (il VIES) nel quale risultano iscritti soltanto gli operatori che effettivamente pongono in essere (o che sono interessati a farlo) operazioni UE.

IL TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DI “SOSPENSIONE”

A seguito della manifestazione della volontà di effettuare operazioni UE si verifica la sospensione “della soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie” nei 30 giorni successivi finalizzati alla verifica, da parte dell’Ufficio, della presenza / assenza delle condizioni di diniego. La sospensione si verifica altresì successivamente all’emanazione del Provvedimento di diniego o di revoca.

Di conseguenza dall’esclusione dall’archivio VIES, come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 39/E, deriva:

  • “il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio”;
  • che l’operatore non può essere considerato come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie”.

In merito al trattamento delle operazioni UE eventualmente effettuate nel periodo di sospensione l’Agenzia specifica che le stesse sono da considerare comprese nel regime “ordinario”.

In particolare le cessioni UE di beni / servizi in ambito UE effettuate da un operatore italiano non incluso nell’archivio VIES vanno assoggettate ad IVA. In caso di erroneo trattamento delle stesse quali operazioni UE e pertanto in caso di fattura emessa senza IVA si rende applicabile la sanzione ex art. 6, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200% dell’imposta).

 

Va tenuto presente che come specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 39/E “nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, il predetto trattamento sanzionatorio é comunque da ritenere non applicabile per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della presente circolare, ossia fino al 31.7.2011.

Analogamente gli acquisti UE di beni / servizi in ambito UE effettuati da operatori comunitari vanno assoggettati ad IVA nello Stato del cedente / prestatore.

In merito a tali casi l’Agenzia evidenzia che:

“… è la stessa controparte comunitaria che, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nell’Archivio VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari”.

LE OPERAZIONI UE E LA MANCATA ISCRIZIONE NEL VIES

Con la citata Risoluzione n. 42/E l’Agenzia è ritornata sull’argomento focalizzando l’attenzione sull’inquadramento delle operazioni effettuate da un operatore italiano non iscritto al VIES. In particolare l’Agenzia ribadisce il fatto che:

Þ   l’operatore italiano non può compiere operazioni UE nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di volontà ad effettuare tali operazioni e l’autorizzazione / diniego dell’Ufficio;

Þ  le operazioni “UE” poste in essere in mancanza dell’iscrizione al VIES sono assoggettate ad IVA secondo le modalità vigenti nello Stato del cedente/prestatore.

Operatore Italiano non iscritto al VIES che riceve una fattura “senza IVA”

Sul punto l’Agenzia precisa che l’acquisto effettuato da un operatore italiano non iscritto al VIES non può essere configurato:

“… come una operazione intracomunitaria e pertanto l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore”.

Con riferimento a tale operazione ciò comporta che:

Þ  non risulta applicabile il “reverse charge” ex art. 47, DL n. 331/93 e pertanto l’operatore italiano, ricevuta la fattura “senza IVA” non dovrà effettuare la doppia annotazione della stessa nel registro IVA degli acquisti e delle fatture emesse / corrispettivi;

Þ  l’eventuale applicazione del “reverse charge” “determina una illegittima detrazione dell’IVA con conseguente applicazione della sanzione ex art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97.

L’Agenzia evidenzia che nell’ambito della cooperazione tra Amministrazioni, se richiesto dallo Stato UE del fornitore, la stessa segnalerà l’operazione erroneamente inquadrata come UE. A seguito di tale segnalazione lo Stato del fornitore potrà attivarsi al fine di recuperare l’IVA.

OPERAZIONI TRA OPERATORI UE

Cessioni di beni / Prestazioni di servizi resi

Entrambi gli operatori sono iscritti al VIES

L’operatore italiano emette fattura non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 o non soggetta ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.

Uno degli operatori non è iscritto al VIES

L’operatore italiano emette fattura con applicazione dell’IVA. L’erroneo trattamento della cessione quale operazione UE (non imponibile) è sanzionato dal 100% al 200% dell’imposta (art. 6, D.Lgs. n. 471/97).

Acquisti di beni / Prestazioni di servizi ricevuti

Entrambi gli operatori sono iscritti al VIES

Alla fattura estera ricevuta (senza IVA) va applicato il “reverse charge” ex art. 47, DL n. 331/93 o art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

Uno degli operatori non è iscritto al VIES

L’operatore UE deve emettere fattura con applicazione dell’IVA vigente nel proprio Stato. La fattura ricevuta va registrata (IVA compresa) soltanto in contabilità generale al fine di documentare il relativo costo.

In caso di ricevimento di una fattura estera senza IVA l’operatore italiano non può applicare il “reverse charge”. Anche tale fattura va registrata soltanto in contabilità generale.

 

LA CANCELLAZIONE DALL’ARCHIVIO VIES

L’Agenzia evidenzia la possibilità in capo agli operatori inclusi nell’archivio VIES di “retrocedere” dalla volontà di porre in essere operazioni UE.

In tal caso l’interessato deve presentare una specifica istanza di cancellazione ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ovvero, per i soggetti non residenti identificati in Italia al Centro Operativo di Pescara, utilizzando il seguente fac-simile.

 

     All’Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di…….

Ufficio Territoriale di

oppure              Direzione Regionale de……..

Ufficio ………

 

 

 

Il sottoscritto…………………………… nato a ………. il ……………, residente a …………………., in Via ………………………… n …… Codice Fiscale ………………………….., nella sua qualità di lavoratore autonomo/titolare/legale rappresentante della impresa individuale/società …………………… con sede in ………………….. Via …………………………., Codice Fiscale e n. …………….. di iscrizione al Registro Imprese di …………………., P.IVA ………………..

 

 

D I C H I A R A

 

 

di voler retrocedere dalla possibilità di effettuare cessioni o acquisti intracomunitari di beni e prestazioni e acquisti intracomunitari di servizi, conseguendone l’esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati all’effettuazione di tali operazioni.

La presente manifestazione di volontà vale agli effetti di quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, prot. n. 2010/188376.

 

Luogo e data                                                                                                          Firma

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