Ricerca nel sito

Cerca in internet

Le indicazioni dell'INPS sul lavoro occasionale accessorio (circolare n.49 del 29 marzo 2013)

                        Riferimenti:

 

·         INPS, Circolare n. 49 del 29 marzo 2013

 

La riforma del mercato del lavoro, attuata con la Legge n. 92/2012 ed entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha profondamente rivisto la disciplina del lavoro occasionale accessorio, disciplinata dagli articoli 70 e successivi del D.Lgs n. 276/2003.

A seguito di tali novità normative, già il Ministero del Lavoro, in primis con la Circolare n. 18/2012, successivamente con la Circolare n. 4/2013 e, da ultimo, con la Nota prot. n. 3439/2013 ha chiarito molti aspetti della fattispecie.

L'INPS, con la Circolare n. 49/2013, interviene a sua volta nel merito del lavoro accessorio, analizzandone la disciplina in modo completo. Di seguito, si ritiene utile affrontare solamente le novità e i chiarimenti apportati dall'Istituto previdenziale, in merito a:

·         tipologie di prestatori;

·         imprenditori commerciali e professionisti;

·         attività agricole;

·         impresa familiare;

·         nuovi limiti economici;

·         fase transitoria.

TIPOLOGIE DI PRESTATORI

Dopo aver inquadrato normativamente il lavoro accessorio e le norme che ne hanno modificato la disciplina, l'INPS si sofferma sulle tipologie di prestatori che possono svolgere attività di lavoro accessorio.

L'Istituto previdenziale ricorda che il lavoro accessorio,


 

“non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo ...”.

Peraltro, si riscontrano ancora delle limitazioni in caso di particolari attività lavorative o determinati soggetti prestatori di lavoro, seppur in misura molto inferiore rispetto alla previgente disciplina.

Studenti, pensionati e disoccupati

Come noto, nell'ambito di attività agricole stagionali possono essere impiegati mediante lavoro accessorio solamente gli studenti o i pensionati.

In ordine alla categoria degli studenti, si distinguono quelli iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico rispetto agli studenti universitari, fermo restando che in entrambi i casi i soggetti interessati devono avere meno di 25 anni (cioè al massimo 24 anni e 364 giorni).

Per quanto riguarda gli studenti iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico, l'INPS conferma che l'espressione “compatibilmente con gli impegni scolastici”, prevista anche nel nuovo dettato normativo, limita la possibilità di impiegare detti soggetti nei seguenti periodi:

·         il sabato e la domenica;

·         durante i periodi di vacanza, cioè

-        le vacanze natalizie, dal 1° dicembre al 10 gennaio;

-        le vacanze pasquali, dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo;

-        le vacanze estive, dal 1° giugno al 30 settembre.

Resta fermo, invece, che non sussistono limitazioni temporali per gli studenti universitari che, pertanto, possono svolgere attività di lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

Per quanto riguarda i pensionati, possono accedere al lavoro accessorio i titolari dei seguenti trattamenti:

·         pensione di anzianità o pensione anticipata;

·         pensione di vecchiaia;

·         pensione di reversibilità;

·         assegno sociale;

·         assegno ordinario di invalidità e pensione di invalidità civile,

·         nonché tutti gli altri trattamenti pensionistici compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa.

 

Sono esclusi dal lavoro accessorio i titolari di trattamenti per i quali è accertata l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa, come ad esempio il trattamento di inabilità.

Infine, con riferimento ai disoccupati, l'INPS conferma che i compensi per lavoro accessorio non incidono sull'eventuale stato di disoccupato o inoccupato in capo al prestatore di lavoro.

Soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito

La Legge n. 134/2012, modificando il già novellato art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, ha previsto che, anche per il 2013, i soggetti che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, “dimenticati” dalla Legge n. 92/2012, possano svolgere attività di lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro (netti) senza perdere il diritto ai trattamenti economici a loro sostegno.

L'INPS, infatti, ricorda che il limite di compensi percepibili dai singoli soggetti è pienamente compatibile e cumulabile con le prestazioni dagli stessi percepite, così come previsto dalle Circolari n. 88/2009 e n. 130/2010.

L’Istituto, infine, si riserva di dare indicazioni sulla compatibilità e cumulabilità dei compensi eventualmente percepiti dai soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali nel periodo dal 18 luglio al 31 dicembre 2012, durante il quale, di fatto, tali lavoratori non erano oggetto di una disciplina specifica.

TIPOLOGIE DI COMMITTENTI

Imprenditori commerciali e professionisti

L'INPS pone un'importante precisazione in ordine all'individuazione dei soggetti per i quali trova applicazione il limite di 2.000 euro di compensi erogabili al singolo prestatore.

Ferma restando la definizione posta dal Ministero del lavoro con le citate circolari, l'Istituto afferma che, in linea generale, con “imprenditore commerciale” si deve fare riferimento alle categorie previste dall'articolo 2082 e segg. del codice civile (Libro V, Titolo II, “Del lavoro nell'impresa”), ad esclusione dell'impresa agricola, disciplinata in modo differente dalla normativa sul lavoro accessorio.

Per la definizione di “professionista”, invece, ci si rifà all'art. 53, comma 1 del TUIR, laddove si afferma che

 

“sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso l'esercizio in forma associata ...”.

Tale norma, precisa l'INPS, si applica:

·         agli iscritti agli ordini professionali, anche se assicurati ad una cassa diversa da quella specifica dell'ordine;

·         ai titolari di partita IVA non iscritti alle casse ed assicurati alla Gestione Separata INPS.

Settore agricolo

Dopo aver ricordato l'ambito di applicazione in agricoltura della fattispecie, l'INPS chiarisce che il lavoro accessorio in tale settore è applicabile sia all'attività agricola principale sia alle attività connesse (art. 2135, comma 3, cod. civ.), svolte dall'imprenditore, che seguono i tempi e i modelli produttivi dell’attività principale.

 

L'INPS precisa che le aziende agricole (nelle due affezioni previste dalla norma) possono utilizzare mediante lavoro accessorio anche soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, dato che per questi soggetti il lavoro accessorio è sempre consentito, seppur nel limite di 3.000 euro per anno solare.

Impresa familiare

Viene confermato che, essendo stata abrogata la precedente disciplina del lavoro accessorio, viene anche a cadere il particolare regime contributivo e assicurativo associato ai voucher nel caso di utilizzo presso imprese familiari ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile.

 

Di conseguenza, chiarisce l'INPS, il comma 4-bis dell'art. 72 del D.Lgs n. 276/2003, che ancora riporta il riferimento all'impresa familiare, è di fatto inapplicabile. Pertanto, anche ai buoni lavoro utilizzati da parte di imprese familiari e acquisiti dopo l'entrata in vigore della riforma del lavoro si applica la normale disciplina contributiva prevista per i voucher (13%, che viene versato alla Gestione Separata).

LIMITI ECONOMICI

L'INPS conferma che i limiti economici previsti dalla norma sono da intendersi al netto delle trattenute previdenziali, assicurative e a titolo di gestione del servizio.

Pertanto, i limiti economici previsti nei diversi casi si possono riassumere come nella tabella seguente (il riferimento temporale è in ogni caso l'anno solare):

 

Prestatore di lavoro

Committente / attività

Compensi erogabili al singolo prestatore

Totale compensi percepibili dal prestatore

Netto

Lordo

Netto

Lordo

Tutti *

Imprenditore commerciale o professionista

2.000 euro

2.660 euro

5.000 euro

6.660 euro

Attività agricole

5.000 euro

6.660 euro

5.000 euro

6.660 euro

Imprenditori commerciali o professionisti in qualità di committenti privati

5.000 euro

6.660 euro

5.000 euro

6.660 euro

Committenti privati

5.000 euro

6.660 euro

5.000 euro

6.660 euro

Percettori ammortizzatori sociali

Imprenditore commerciale o professionista

2.000 euro

2.660 euro

3.000 euro

4.000 euro

Tutti **

3.000 euro

4.000 euro

3.000 euro

4.000 euro

*          Tranne i soggetti percettori di ammortizzatori sociali;

**         Ad esclusione dei committenti imprenditori commerciali o professionisti per l’attività d’impresa o professionale.

FASE TRANSITORIA

L’INPS conferma altresì la disciplina applicabile ai buoni lavoro durante il periodo transitorio:

·         i buoni acquistati ed in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012, ancorché utilizzati per prestazioni lavorative avvenute a partire dal 18 luglio 2012, seguono la previgente disciplina collegata ai buoni lavoro, sia per quanto riguarda l’ambito di utilizzo che i limiti economici che la disciplina contributiva e assicurativa;

·         i buoni acquistati a partire dal 18 luglio 2012, invece, seguono le nuove disposizioni normative, sotto ogni aspetto.

Caso particolare riguarda i buoni acquistati a partire dal 18 luglio 2012 ma utilizzati per prestazioni avvenute prima di detta data.

 

L'INPS, a riguardo, precisa che

·       qualora il versamento per l’acquisto dei buoni sia avvenuto in data successiva al 18 luglio 2012,

·       ma il committente avesse provveduto ad effettuare la comunicazione di inizio prestazione in data antecedente il 18 luglio 2012,

·       e, pertanto, la prestazione lavorativa si stesse già svolgendo al 18 luglio 2012,

·       la disciplina da applicare ai buoni lavoro nel caso in specie è quella previgente.

CARATTERISTICHE DEI BUONI LAVORO

Per quanto riguarda le caratteristiche dei buoni lavoro, nel confermare la natura oraria dei voucher (ad ogni ora di lavoro corrisponde almeno 1 voucher), l’INPS non apporta novità sull’aspetto più “impattante” dei nuovi buoni lavoro, cioè la limitazione temporale della validità d’utilizzo ai 30 giorni successivi la data di acquisto.

Infatti, l’Istituto dopo aver ricordato che i buoni lavoro sono già numerati, fin dalla loro prima emissione, riassume brevemente quanto affermato dal Ministero del Lavoro in ordine a tale aspetto nella Circolare n. 4/2013 e successiva Nota prot. n. 3439/2013, ma non specifica altro sull’entrata in vigore di tale limitazione (si ricorda che il Ministero, nella Nota n. 3439/2013, aveva sospeso l’applicazione della limitazione in esame fino a ché l’INPS non avesse adeguato le proprie procedure gestionali).

Viene ricordato, infine, che:

·         il committente potrà richiedere ai prestatori di lavoro un’apposita autodichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 445/2000, nella quale questi attestino il non superamento dei limiti economici previsti dalla disciplina, necessaria per non incorrere nella possibilità di vedersi applicate le sanzioni previste in caso di sforamento dei limiti indicati in precedenza;

·         con decreto interministeriale, visto quanto previsto dal novellato articolo 72, comma 4 del D.Lgs n. 276/2003, dovranno essere riviste le aliquote contributive collegate ai buoni lavoro, in funzione degli incrementi già previsti per gli iscritti alla Gestione Separata.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

L’INPS comunica che, a seguito di un accordo con l’INAIL, la comunicazione di inizio attività lavorativa, attualmente da effettuare nei confronti di uno dei due istituti nominati a seconda del canale di acquisto utilizzato, nel prossimo futuro sarà unificata e dovrà essere effettuata solamente all’INPS, indipendentemente dal canale di acquisto.


 

In merito, si attendono comunque le indicazioni operative da parte dell’Istituto previdenziale, fermo restando che, fino a nuove indicazioni, rimangono in vigore le modalità sinora utilizzate.

ALTRE INDICAZIONI

Infine, l’Istituto previdenziale riassume in breve alcune indicazioni già fornite in passato sulla disciplina del lavoro accessorio. Nel particolare, ricorda:

·         l’applicabilità della “maxisanzione” nel caso in cui il committente non effettui la comunicazione preventiva per l’inizio delle prestazioni;

·         l’impossibilità di ricondurre il lavoro accessorio ad una forma di lavoro subordinato o autonomo, che pertanto costituisce una fattispecie a sé stante;

·         le sanzioni previste in caso di utilizzo dei buoni lavoro con prestatori di lavoro in violazione dei limiti di compenso erogabili e percepibili dai medesimi;

 

Con riferimento a tale aspetto, viene confermata l’applicabilità della “trasformazione” del rapporto solamente qualora il prestatore di lavoro sia utilizzato, in violazione dei limiti economici, da un’impresa o un professionista in attività funzionali all’attività di impresa o professionale, cioè solamente nei confronti di committenti che operino in qualità di imprenditori commerciali o di liberi professionisti.

·         l’impossibilità di utilizzo indiretto dei buoni lavoro, come nel caso della somministrazione o dell’appalto (divieto di intermediazione), salvo il caso degli steward negli stadi di calcio;

·         i prestatori di lavoro occasionale accessorio non hanno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e agli assegni familiari e che il compenso ricevuto per tali attività è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.


CLICCA PER CONDIVIDERE

Sono le ore



Benvenuti su studiofunghi.it !

Il nostro Studio
I Soci
Servizi
Novità Lavoro e Legislazione Sociale
Novità Fiscali e Tributarie
Le nostre guide

Se cerchi una consulenza competente, professionale e attenta alle tue esigenze:
Contattaci
Richiedi un preventivo



Nuovo sito web

Ecco il nostro nuovo sito web dove potete consultare tutte le novità sul nostro Studio e i nostri Servizi.


Nuova sede ad Orbetello

Lo Studio Funghi ha una nuova sede a Orbetello, in Piazza Odoardo Borrani 1.


I NOSTRI ORARI DI APERTURA

Riceviamo su appuntamento dal lunedì al venerdì

dalle ore 09:00 alle 19:00,

il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

 

Chiamateci al numero 0564 865021 o compilate il modulo online.


Master Card Visa American Express Tutte le carte di credito PayPal Pagamento anticipato Pagamento contro assegno Contanti
MasterCard, Visa, American Express, Credit Card, Paypal, Advance Payment, Cash, Contanti

Stampa | Mappa del sito
© Funghi Mauro, Piazza Odoardo Borrani 1, 58015 Orbetello Scalo (GR), Partita IVA: 01562780534