Ricerca nel sito

Cerca in internet

 

Maggio 2013

 

 

 

 

ULTIME NOVITÀ FISCALI

 

Prova cessione intraUE

 

 

 

Risoluzione Agenzia Entrate 25.3.2013, n. 19/E

Sono stati forniti chiarimenti, alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, in merito alle modalità “a disposizione” del cedente di beni intraUE per provare il trasporto effettivo degli stessi in altro Stato UE, ai fini dell’assoggettamento dell’operazione al regime di non imponibilità IVA.

Vendita a stock antieconomica

 

Sentenza Corte Cassazione 27.3.2013, n. 7693

È legittimo l’accertamento volto a recuperare a tassazione le maggiori imposte a carico di un commerciante che ha venduto, sottocosto e a stock, le merci acquistate soltanto poco tempo prima. Infatti, detta pratica antieconomica in luogo dei saldi di fine stagione, maggiormente remunerativi, “tradisce ricavi in nero”.

Detrazione 36% - 50% e impianto fotovoltaico

 

 

 

 

 

Risoluzione Agenzia Entrate 2.4.2013, n. 22/E

Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio ad uso abitativo per la produzione di energia elettrica rientrano nel disposto di cui alla lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis, TUIR e pertanto per le stesse spetta la detrazione IRPEF del 36% - 50%.

A tal fine non è necessario disporre della documentazione attestante l’entità del risparmio energetico, ma è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’acquisto e l’installazione dell’impianto.

Aliquota IVA cessioni prodotti ortofrutticoli IV gamma

 

Risoluzione Agenzia Entrate 8.4.2013, n. 23/E

È soggetta all’aliquota IVA ridotta del 4% la cessione di prodotti ortofrutticoli di IV gamma (ossia, già lavati, tagliati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati), anche misti (ad esempio, insalate assortite contenenti altri ingredienti vegetali quali crostini, noci, olive, ecc. e/o non vegetali quali formaggio, salumi, pollo, tonno, ecc.).

Socio – lavoratore amministratore

Sentenza Corte Cassazione 9.4.2013, n. 8666

È tenuto all’iscrizione alla Gestione separata INPS il socio lavoratore, già iscritto all’IVS, che riveste anche la carica di amministratore. Non opera, infatti, l’unificazione della contribuzione in base al parametro dell’attività prevalente.

Compensi amministratori non congrui

Sentenza Corte Cassazione 15.4.2013, n. 9036

Non è deducibile dal reddito d’impresa il compenso dell’amministratore unico di una società qualora il relativo ammontare risulti sproporzionato e non giustificato da valide ragioni economiche.

 

 

 


 


COMMENTI

LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “SBLOCCA DEBITI”

 

Il Decreto in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate a consentire alla Pubblica Amministrazione di effettuare i pagamenti arretrati ed apportare, come evidenziato nella Relazione illustrativa, “benefici immediati e di rilievo per il sistema delle imprese e per le condizioni di liquidità dell’intero sistema economico nazionale”.

In particolare è previsto:

àil pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale maturati al 31.12.2012 ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro la predetta data;

àl’accantonamento ad uno specifico Fondo, di una quota di risorse per il pagamento dei debiti, aventi i predetti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, richiesti successivamente al 31.12.2012 ma entro il 30.9.2013.

Con riguardo all’estinzione dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati al 31.12.2012, ciascun Ministero predisporrà un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico.

Le singole Amministrazioni provvederanno ad effettuare i pagamenti dando priorità a quelli relativi a crediti non oggetto di cessione pro soluto, secondo il criterio di anzianità degli stessi. I piani di pagamento saranno pubblicati sui relativi siti Internet “allo scopo di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità”.

L’importo e la data entro la quale sarà effettuato il pagamento dei debiti saranno comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30.6.2013 a mezzo posta elettronica.

Cessione crediti vantati nei confronti della P.A.

In caso di cessione dei crediti maturati al 31.12.2012 nei confronti della Pubblica Amministrazione:

ài relativi atti sono “esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo”;

àl’onorario del notaio per l’autenticazione delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (l’autenticazione può comunque essere effettuata anche da un pubblico ufficiale dell’Amministrazione debitrice).

È necessario attendere l’emanazione di un apposito Provvedimento contenente le modalità per l’utilizzo della piattaforma informatica da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai fini della certificazione delle somme dovute nonché per la stipula dell’atto e per la relativa notifica.

COMPENSAZIONE CREDITI CON DEBITI DA ISTITUTI DEFLATTIVI

È prevista la possibilità di compensare:

àle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione agli inviti a comparire ovvero ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale nonché reclamo e mediazione;

àcon i crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2012, relativamente a somministrazioni, forniture ed appalti, nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali, nonché del SSN.

A tal fine è necessario che il credito sia certificato, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis o comma 3-ter, lett. b), DL n. 185/2008. La compensazione va effettuata tramite il mod. F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’individuazione dei termini e delle modalità attuative della disposizione in esame è demandata all’emanazione di un apposito DM.

 

LIMITE COMPENSAZIONE CREDITI

Dal 2014 è innalzato da € 516.456,90 a € 700.000 del limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24 ovvero rimborsabili.

 

Non è stato modificato e pertanto rimane fissato a € 1.000.000, il limite massimo di compensazione previsto per i subappaltatori del settore edile che presentano un volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

 

Limite compensazione

Fino al 2013

Dal 2014

Generalità soggetti

                 516.456,90

                 700.000

Subappaltatori settore edile

              € 1.000.000

              € 1.000.000

TARES

Con riguardo al nuovo tributo TARES, dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, è previsto, limitatamente al 2013 e in deroga a quanto disposto dall’art. 14, DL n. 201/2011, che il Comune:

àpuò stabilire il numero di rate di versamento e la relativa scadenza con deliberazione da pubblicare sul relativo sito Internet almeno 30 giorni prima alla data del versamento. Di fatto, quindi, posto che per il 2013 il DL n. 1/2013 ha fissato la data di versamento della prima rata al 31.7, ferma restando la possibilità per il Comune di posticipare tale data, ora, per effetto della nuova disposizione, è altresì possibile che detto termine venga anticipato rispetto alla predetta scadenza;

àpuò inviare al contribuente, al fine del versamento delle prime 2 rate e, comunque, con esclusione dell’ultima rata, i modelli precompilati già predisposi ai fini della TARSU / TIA1 / TIA2 ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso. Quanto versato sarà scomputato ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta per il 2013;

ànon può incrementare la maggiorazione standard, pari a € 0,30 per mq (riservata allo Stato e versata in un’unica soluzione unitamente all’ultima rata con il mod. F24 ovvero utilizzando l’apposito bollettino di c/c/p). Si rammenta che il DL n. 201/2011 ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di aumentare la maggiorazione fino a € 0,40 al mq;

àpuò, ai fini della riscossione, continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Aree escluse da TARES

Tra le aree escluse da TARES sono ora ricomprese:

àle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (adibiti a civile abitazione o diversi dalle civili abitazioni);

àle aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c. (ad esempio, locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune), non detenute o occupate in via esclusiva.

Rimangono soggette all’imposta le aree scoperte operative.

 

IMU

Relativamente all’IMU sono state introdotte le seguenti modifiche:

àil termine di presentazione della dichiarazione è individuato al 30.6 dell’anno successivo a quello in cui in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, “al fine di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo”.

Infatti, il nuovo termine, ora fisso, ha sostituito quello (“mobile”) stabilito entro 90 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi. Di fatto, quindi, i contribuenti dispongono di un maggior termine per la presentazione della dichiarazione IMU;

àl’efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote / detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del MEF. A tal fine il Comune deve effettuare l’invio telematico della deliberazione / regolamento ai fini della relativa pubblicazione sul predetto sito:

§  entro il 9.5. In tal caso la pubblicazione avviene entro il 16.5 e avrà effetto al fini del versamento della prima rata da effettuare entro il 17.6.2013 (il 16.6 cade di domenica). In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell’IMU dovuta sulla base delle aliquote / detrazione dell’anno precedente;

§  entro il 9.11. La pubblicazione, che deve avvenire entro il 16.11, ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre, a saldo di quanto dovuto per l’intero anno. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data “si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente”.

 



SCADENZARIO

Mese di MAGGIO

 

 

 

Mercoledì 15 maggio

 

Iva

Corrispettivi grande distribuzione

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di aprile da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

 

Giovedì 16 maggio

 

Iva

Liquidazione mensile e trimestrale

·   Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell’imposta dovuta;

·   Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

Iva

Dichiarazioni d’intento

Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute:

·   per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA registrate per il primo trimestre (soggetti trimestrali);

·   per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA registrate per il mese di aprile (soggetti mensili).

Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute.

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Ritenute alla fonte

operate da condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:

·   rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);

·   utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

·   contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Inps

Contributi Ivs

Versamento della prima rata fissa per il 2013 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

Va evidenziato che i dati necessari per il versamento devono essere recuperati direttamente dal “Cassetto previdenziale” (dal 2013 l’INPS non invia più al singolo commerciante / artigiano la comunicazione contenente gli importi dei contributi da versare).

 

Lunedì 20 maggio

 

Enasarco

Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

 

Lunedì 27 maggio

 

Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).

 

Venerdì 31 maggio

 

Mod. 730/2013

·  Consegna al CAF/professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8‰ e del 5‰, con rilascio da parte del CAF/professionista abilitato dell’apposita ricevuta mod. 730-2;

·  Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro/ente pensionistico che presta direttamente l’assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

Iva

Elenchi “black list” mensili

Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative ad aprile (soggetti mensili).

CLICCA PER CONDIVIDERE

Sono le ore



Benvenuti su studiofunghi.it !

Il nostro Studio
I Soci
Servizi
Novità Lavoro e Legislazione Sociale
Novità Fiscali e Tributarie
Le nostre guide

Se cerchi una consulenza competente, professionale e attenta alle tue esigenze:
Contattaci
Richiedi un preventivo



Nuovo sito web

Ecco il nostro nuovo sito web dove potete consultare tutte le novità sul nostro Studio e i nostri Servizi.


Nuova sede ad Orbetello

Lo Studio Funghi ha una nuova sede a Orbetello, in Piazza Odoardo Borrani 1.


I NOSTRI ORARI DI APERTURA

Riceviamo su appuntamento dal lunedì al venerdì

dalle ore 09:00 alle 19:00,

il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

 

Chiamateci al numero 0564 865021 o compilate il modulo online.


Master Card Visa American Express Tutte le carte di credito PayPal Pagamento anticipato Pagamento contro assegno Contanti
MasterCard, Visa, American Express, Credit Card, Paypal, Advance Payment, Cash, Contanti

Stampa | Mappa del sito
© Funghi Mauro, Piazza Odoardo Borrani 1, 58015 Orbetello Scalo (GR), Partita IVA: 01562780534