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LE ULTIME NOVITÀ
Detassazione 2013
DPCM 22 gennaio 2013 Circolare Ministero del Lavoro |
Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 è stato pubblicato il DPCM 22 gennaio 2013 che rende operativa anche per il 2013 la detassazione. A differenza degli anni passati, per poter applicare il beneficio fiscale ai lavoratori, l’azienda dovrà, alternativamente: · rispettare indici di incremento della produttività, efficienza organizzativa, redditività o innovazione, stabiliti dall’accordo; ovvero · operare in almeno tre delle quattro aree d’intervento che, ai sensi del Provvedimento del Governo, aumentano la produttività. |
Indicazioni sul lavoro occasionale accessorio
Circolare INPS n. 49 del 29 marzo 2013 |
L’INPS, con la Circolare n. 49 del 29 marzo 2013, riassume le novità sul lavoro occasionale accessorio, a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero, nonché dei chiarimenti delle Circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del Ministero del Lavoro. Oltre a riepilogare la sfera applicativa, si precisa che, quale effetto di un accordo con l’INAIL, la dichiarazione preventiva di inizio prestazione in caso di utilizzo di voucher cartacei non potrà più essere effettuata via fax all’INAIL, ma direttamente all’INPS tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede). Le necessarie indicazioni operative e i relativi tempi di adeguamento saranno appositamente comunicati più avanti. |
Voucher per le mamme lavoratrici
Circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013 |
L’INPS, con la Circolare n. 48 del 28 marzo 2013, fornisce chiarimenti sulle modalità di richiesta e di utilizzo dei contributi economici e dei voucher previsti, a favore delle mamme lavoratrici, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero). Si tratta, più precisamente, della possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo (pari a 300,00 € al mese) per sostenere gli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi. |
Nuove modalità di comunicazione per l’impiego di lavoratori intermittenti
Decreto 27 marzo 2013 |
È stato diffuso, sul sito internet del Ministero del Lavoro, il Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 con il quale il Welfare definisce gli standard e le regole relative alla comunicazione preventiva obbligatoria per l’impiego di lavoratori intermittenti. Il provvedimento prevede l’adozione del modello di comunicazione “UNI-Intermittente” che va trasmesso via e-mail all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato, tramite il servizio informatico disponibile sul portale cliclavoro. È prevista, inoltre, la possibilità di effettuare la comunicazione tramite: · SMS, modalità da utilizzare esclusivamente per prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione; · FAX alla competente Direzione territoriale del lavoro, esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici. Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
COMMENTI
Al via il versamento del contributo dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013 (c.d. contributo di licenziamento).
Lo ha reso noto l’INPS con la Circolare n. 44/2013.
Come si ricorderà a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’indennità mensile ASpI sostituisce l’indennità di disoccupazione.
A finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego è stato introdotto un contributo in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.
Il contributo è fissato nella misura del 41% del massimale mensile ASpI, pari, per l’anno 2013, a € 1.180,00 (valore soglia per determinare l’importo mensile dell’indennità ASpI da rivalutare annualmente), per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Il contributo è pari a € 483,80 (€ 1.180 x 41%) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 36 mesi, pertanto, per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 è pari a € 1.451,00 (€ 483,80 X 3).
Sono tenuti al pagamento del contributo di licenziamento i datori di lavoro in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
In ogni caso il contributo è
· scollegato dall’importo della indennità ASpI individuale;
· dovuto nella predetta misura, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (a tempo pieno o parziale).
In caso di rapporti di lavoro inferiori rispettivamente ai 12, 24 o 36 mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.
quando il contributo non è dovuto
In genere il contributo di licenziamento non è dovuto in caso di cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
· dimissioni;
· risoluzioni consensuali;
· decesso del lavoratore.
Diversamente il predetto contributo è comunque dovuto nei casi di:
· dimissioni per giusta causa;
· dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
· risoluzione consensuale derivante da procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966;
· risoluzione derivante da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
In tali casi, infatti, è espressamente riconosciuta al lavoratore l’erogazione dell’indennità ASpI.
Sono escluse dall’obbligo di versamento le cessazioni operate fino al 31 dicembre 2016 a seguito di licenziamenti collettivi (a seguito di procedura di mobilità) in quanto fino a tale data è dovuto il contributo d’ingresso alla mobilità. Dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro che effettuano licenziamenti collettivi saranno tenuti al versamento del contributo di licenziamento, e, nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo sarà moltiplicato per 3 volte.
I datori di lavoro sono inoltre esonerati dall’obbligo contributivo in parola, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
· licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
· interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Infine, il versamento è escluso nei casi di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (provvedimenti di tutela dei lavoratori anziani di cui all’articolo 4 Legge n. 92/2012).
termini di versamento
Gli importi relativi al contributo di licenziamento vanno esposti nel flusso Uniemens e versati in unica soluzione tramite il modello F24.
Il momento in cui sorge l’obbligo contributivo è fissato entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro: ad esempio in caso di licenziamento datato 4 maggio 2013 il versamento va effettuato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento sono fissati al 16 luglio 2013, mentre il termine di trasmissione del flusso Uniemens scade il 31 luglio 2013.
Con riferimento alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodi di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento dei contributi arretrati (senza aggravio di oneri accessori) va effettuato entro il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 giugno cade di domenica).
MERCOLEDì 10 |
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio – marzo 2013 per il personale domestico.
Versamento tramite bollettino MAV.
Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2013.
Versamento tramite bollettino bancario.
MARTEDì 16 |
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di marzo 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di marzo 2013 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo 2013).
LUNEDÌ 22 |
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2013.
Versamento mediante bonifico bancario.
MARTEDì 30 |
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di marzo 2013.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di marzo 2013, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS, attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml o tramite Flusso UNIEMENS.
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre gennaio – marzo 2013.
Denuncia all’INPS a mezzo DMAG telematico.
I lavoratori/pensionati consegnano al datore di lavoro/ente pensionistico i Modd. 730 e 730/1.
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di marzo 2013.
FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2013 |
Lunedì 1: Lunedì dell’Angelo
Giovedì 25: Festa della Liberazione
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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