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LE ULTIME NOVITÀ
L’INPS semplifica il codice di
Messaggio INPS n. 3695 |
L’INPS, con il Messaggio n. 3695 del 1° marzo 2013, comunica che il PIN di accesso ai servizi on line disponibili sul sito www.inps.it, sarà ridotto da 16 a 8 caratteri. Gli utenti in possesso di PIN attivo da 16 caratteri possono continuare a usarlo sino alla modifica periodica, quando verrà automaticamente generato un PIN di 8 caratteri. Gli utenti che chiedono il PIN (o lo ripristinano in caso di smarrimento) otterranno un codice di 16 carattere per il primo accesso; in tale sede la procedura genererà il PIN di 8 caratteri. |
Co.co.pro. e presunzione di subordinazione
Circolare INAIL n. 13 |
L’INAIL, nella Circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, fornisce chiarimenti sulle novità della Riforma del Lavoro in tema di co.co.pro., ed in particolare sull’obbligo assicurativo in caso di mancanza del progetto e conseguente trasformazione in rapporto di lavoro subordinato. Viene chiarito che la predetta presunzione assoluta di subordinazione si applica esclusivamente ai contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012 e che la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato opera sin dalla data di costituzione del rapporto. In particolare gli ispettori sono tenuti ad accertare: · il collegamento funzionale a un determinato risultato finale; · l’autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente; · la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente; · lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi, individuabili dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
Nuovi chiarimenti sul lavoro accessorio
Nota Ministero del Lavoro |
Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 3439 del 18 febbraio 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti sul lavoro occasionale di tipo accessorio, alla luce delle modifiche della Riforma del lavoro e di quanto già comunicato con la Circolare n. 4/2013. In particolare, nelle more delle necessarie modifiche ai buoni lavoro secondo quanto previsto dalle citate disposizioni, ai voucher continuerà ad applicarsi la previgente disciplina. Pertanto, in attesa di tali modifiche, non opererà il limite temporale dei “30 giorni” quale limite di validità all’utilizzo, fermo restando i nuovi limiti economici. Inoltre, il Ministero fornisce indicazioni sull’utilizzo del buono lavoro in agricoltura. |
Rinnovato il CCNL Panificazione
Accordo del 13 febbraio 2013 |
In data 13 febbraio 2013, tra FIPPA – FEDERPANIFICATORI, ASSOPANIFICATORI aderente a FIESA – Confesercenti, FLAI – CGIL, FAI – CISL, UILA – UIL, è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL 1° dicembre 2009 per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. L’intesa, per il momento, non è stata sottoscritta da ASSIPAN – CONFCOMMERCIO, che potrebbe aderire all’accordo successivamente, come avvenuto in occasione del rinnovo precedente. Le Parti hanno convenuto incrementi retributivi, da erogarsi in due tranches (la prima delle quali dal 1° febbraio 2013), per: · la qualifica A2 dei panifici artigianali pari ad euro 80,00 complessivi, · il livello 3B dei panifici industriali pari ad euro 103,00 complessivi, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. |
COMMENTI
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, il Decreto 22 dicembre 2012 con il quale il Ministero del Lavoro ha illustrato i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del congedo di paternità obbligatorio e dei voucher/contributi per le mamme lavoratrici, introdotti dalla “Riforma Fornero”.
Entro il quinto mese di vita del figlio, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario):
· deve assentarsi dal lavoro per la durata di un giorno (c.d. “congedo obbligatorio”). Tale giornata può essere goduta anche durante il periodo di congedo di maternità della madre, in quanto è aggiuntiva ad esso;
· può assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo di uno o due giorni (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all’assenza della madre (c.d. “congedo facoltativo”).
L’utilizzo delle giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre.
Di conseguenza, l’utilizzo del congedo facoltativo del padre (in sostituzione di altrettante giornate di congedo della madre) presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di anticipare il termine finale del proprio congedo.
Le suddette disposizioni si applicano alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2013.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre (al massimo 3, nel complesso) spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione.
Tale indennità è corrisposta, di norma, dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga.
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso.
In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
In caso di richiesta del congedo facoltativo (uno o due giorni), il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende beneficiare del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.
Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.
Preme evidenziare che le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) non possono essere frazionate ad ore.
La madre lavoratrice può richiedere:
· dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi,
· in alternativa all’utilizzo del periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa),
un contributo da utilizzare per il servizio di baby sitting o sostenere gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Il contributo in esame può essere richiesto anche dalla madre lavoratrice che ha già usufruito, in parte, del congedo parentale.
Il contributo in esame:
· consiste in un importo di 300 euro mensili, per un massimo di 6 mesi;
· verrà erogato
- per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher);
- in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell’INPS, alla struttura prescelta, previa esibizione da parte di quest’ultima della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
Le lavoratrici part-time possono usufruire dei suddetti benefici in misura proporzionale all’entità della prestazione lavorativa svolta.
Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS possono fruire dei benefici in esame fino a un massimo di 3 mesi.
Per ogni quota mensile richiesta dalla lavoratrice madre viene ridotto di un mese il periodo di congedo parentale.
Per usufruire del suddetto contributo (voucher o pagamento diretto) la madre lavoratrice deve presentare apposita domanda, in via telematica, all’INPS, indicando, al momento della domanda stessa,
· a quale delle due opzioni (voucher o pagamento diretto) intende accedere,
· di quante mensilità intende beneficiare, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.
Le modalità operative di inoltro della domanda, nonché i relativi termini di invio, saranno definiti a breve dall’INPS.
Potranno inviare la richiesta sia le lavoratrici i cui figli sono già nati, sia quelle che partoriranno (in base alla data presunta), entro 4 mesi dalla scadenza dei termini di invio delle istanze.
Il beneficio in esame è riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’ISEE, con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione.
Le graduatorie saranno pubblicate dall’INPS entro 15 giorni dalla scadenza del bando.
Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di baby sitting, potranno recarsi presso le sedi INPS per ricevere i voucher richiesti.
LUNEDì 18 |
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di febbraio 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di febbraio 2013 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento di contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre luglio – settembre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per la presentazione all’INAIL della denuncia dei dati retributivi su supporto magnetico o via internet (ferma restando la scadenza di pagamento del 18 febbraio 2013).
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute dalla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio 2013 da parte dei datori di lavoro e committenti sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (febbraio 2013).
LUNEDÌ 25 |
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di febbraio 2013, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.
DOMENICA 31 ® MARTEDì 2 (APRILE) |
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di febbraio 2013.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di febbraio 2013.
FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MARZO 2013 |
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.
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