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ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Ristorante “specializzato” in banchetti
Sentenza CTR Lombardia 5.2.2013, n. 18/63/13 |
Nei confronti di un ristorante che effettua prevalentemente banchetti in occasione di cerimonie non è attendibile la determinazione “induttiva” dei ricavi basata sull’acquisto di materie prime. Infatti, in tal caso, i Giudici sostengono che “la porzione delle singole portate di un banchetto, atteso il loro ingente numero, non possa paragonarsi a quelle del normale pasto quotidiano”. |
Professionista che si avvale di una segretaria
Sentenza CTP Brescia 5.3.2013, n. 54/63/13 |
Non comporta l’assoggettamento ad IRAP, in quanto non si configura un’autonoma organizzazione, l’assunzione, da parte del professionista, di una segretaria che risponde alle telefonate e fissa gli appuntamenti con i clienti. Nel caso di specie, un medico convenzionato con il SSN, che si è avvalso dell’attività di una segretaria (peraltro prevista in base agli accordi con il SSN), è stato ritenuto non soggetto ad IRAP. |
Comunicazione contratti leasing
Provvedimento Agenzia Entrate 25.6.2013 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che proroga dal 30.6.2013 al 12.11.2013 il termine di presentazione, da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati nel 2012. Sono fatte salve le comunicazioni già effettuate entro il 30.6.2013. |
Vendite sottocosto Sentenza Corte Cassazione 3.7.2013, n. 16695 |
Non è soggetto a rettifica da parte dell’Ufficio il reddito dell’impresa che effettua la vendita sottocosto qualora la stessa sia interessata da una grave crisi economica. |
Consorzi di bonifica
Risoluzione Agenzia Entrate 4.7.2013, n. 44/E |
Il contributo, gravante sugli immobili, versato ai consorzi obbligatori: - è onere deducibile per gli immobili non locati nonostante l'applicazione dell'effetto sostitutivo IMU / IRPEF; - non è deducibile in caso di applicazione della cedolare secca. |
Finanziamento soci “sproporzionato” Sentenza Corte Cassazione 5.7.2013, n. 16797 |
Il finanziamento in contanti dei soci a favore della società, senza una specifica delibera assembleare, può essere considerato ricavo “in nero” dall’Amministrazione finanziaria qualora sproporzionato rispetto al volume d’affari. |
COMMENTI
LE OPERAZIONI CON LA CROAZIA DOPO L’INGRESSO NELL’UE
A decorrere dall’1.7.2013 la Croazia è entrata a far parte dell’UE. A seguito del nuovo ingresso il mercato europeo consta ora di 28 Stati membri.
Da tale data, gli scambi di beni da o verso la Croazia rientrano tra le operazioni intracomunitarie e non danno più luogo ad importazioni/esportazioni. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi “generiche” il regime IVA applicabile non subisce modifiche; continua infatti ad essere applicabile l’art. 7-ter, DPR n. 633/72. L’IVA relativa alle prestazioni ricevute da operatori identificati ai fini IVA in Croazia dovrà essere assolta con le consuete modalità previste per le operazioni in ambito comunitario (integrazione della fattura estera, ecc.).
Sia per le cessioni/acquisti di beni che per le prestazioni di servizi “generiche” rese/ricevute dovranno essere altresì presentati i modd. Intra.
NUMERO IDENTIFICATIVO DELL’OPERATORE |
Come noto, i soggetti che intervengono in un’operazione intracomunitaria devono essere in possesso del numero di identificazione, composto dal codice ISO (2 caratteri alfabetici) che contraddistingue lo Stato membro e dalla corrispondente partita IVA (codice numerico/alfanumerico).
Tale numero di identificazione va riportato in fattura da parte del cedente / prestatore nazionale. Inoltre, affinché la cessione / acquisto intracomunitario ovvero il servizio “generico” reso / ricevuto sia effettuato senza applicazione dell’IVA nei confronti dell’acquirente / committente, è necessaria la preventiva iscrizione nell’apposito elenco VIES.
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Stato UE |
Codice ISO |
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Austria |
AT |
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Belgio |
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Bulgaria |
BG |
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Cipro |
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Croazia |
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Danimarca |
DK |
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Estonia |
EE |
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Finlandia |
FI |
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Francia / Principato di Monaco |
FR |
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Germania |
DE |
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Gran Bretagna |
GB |
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Grecia |
EL |
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Irlanda |
IE |
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Italia |
IT |
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Lettonia |
LV |
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Lituania |
LT |
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Lussemburgo |
LU |
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Malta |
MT |
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Olanda |
NL |
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Polonia |
PL |
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Portogallo |
PT |
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Repubblica Ceca |
CZ |
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Repubblica Slovacca |
SK |
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Romania |
RO |
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Slovenia |
SI |
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Spagna |
ES |
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Svezia |
SE |
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Ungheria |
HU |
Qualora nel periodo di prima applicazione delle “nuove” disposizioni l’operatore croato non disponga ancora del numero di identificazione, il cedente / prestatore italiano potrà emettere fattura senza applicazione dell’IVA (cessione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93, prestazione non soggetta ex art. 7-ter, DPR n. 633/72) purché l’acquirente / committente croato fornisca idonea prova di:
àessere soggetto passivo d’imposta;
àaver richiesto al competente Ufficio fiscale l’attribuzione del numero di identificazione ai fini IVA.
All’atto della comunicazione del numero identificativo da parte dell’acquirente / committente, il cedente / prestatore dovrà provvedere ad integrare la fattura con tale indicazione.
ACQUISTI / CESSIONI DI BENI – IN CORSO ALL’1.7.2013 |
Il trattamento delle operazioni in corso all’1.7.2013, va individuato considerando le disposizioni transitorie contenute nell’art. 60, DL n. 331/93 e la Circolare dell’Agenzia delle Dogane 25.6.2013, n. 11/D.
Tenendo presenti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2004, n. 39/E in occasione dell’ingresso nell’UE di 10 nuovi Stati (Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, ecc.), il trattamento delle operazioni (acquisti / cessioni) da/verso la Croazia in corso all’1.7.2013 può essere così schematizzato.
operazione |
trattamento iva |
Cessione di beni con trasporto o spedizione iniziatoprima dell’1.7.2013 |
Esportazione non imponibile ex art. 8, DPR n. 633/72. Nel caso in cui sulla bolletta doganale non sia presente il “visto uscire”, in quanto l’uscita dall’UE è avvenuta dopo l’1.7.2013, ferma restando la non imponibilità ex art. 8, l’operatore può dimostrare con ogni mezzo alternativo l’uscita dei beni. |
Cessione di beni con trasporto o spedizione iniziato dall’1.7.2013 |
Cessione intraUE non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93. Va presento il mod. INTRA-1. |
Se la cessione è stata già fatturata o pagata prima dell’1.7.2013 in regime di non imponibilità ex art. 8, DPR n. 633/72 |
La fattura emessa ex art. 8, DPR n. 633/72 rimane valida. È necessario comunque includere tale operazione nel mod. INTRA-1, in presenza delle condizioni di non imponibilità ex art. 41, DL n. 331/93. Se all’operazione non è possibile applicare la non imponibilità di cui all’art. 41 (ad esempio, in quanto trattasi di esportazione effettuata nei confronti di un privato non qualificabile quale vendita a distanza ovvero fornitura con installazione o montaggio), la medesima va considerata imponibile con obbligo di regolarizzazione da parte del cedente con applicazione dell’IVA. |
Acquisto di beni ricevuti prima dell’1.7.2013 |
Importazione (bolletta doganale). |
Acquisto di beni ricevuti dall’1.7.2013 |
Acquisto intraUE (assolvimento dell’IVA da parte dell’acquirente italiano). Va presentato il mod. INTRA-2. |
Se l’acquisto è stato già fatturato o pagatoprima dell’1.7.2013 |
L’operazione va considerata comunque un acquisto intraUE. Se l’operatore non è in possesso della fattura del cedente estero, va applicato l’art. 46, comma 5, DL n. 331/93, che prevede la regolarizzazione dell’operazione da parte dell’acquirente mediante emissione di un’autofattura. |
presentazione dei modd. intra |
Come sopra accennato, la qualificazione come intraUE delle operazioni poste in essere con operatori residenti in Croazia comporta anche l’obbligo di compilazione e presentazione dei modd. INTRA, tenendo conto delle consuete modalità e termini di presentazione.
In merito ai riflessi sulla periodicità di presentazione dei modd. INTRA, si evidenzia che nella Circolare 4.2.95, n. 45/E riferita all’ingresso nell’UE di Austria, Svezia e Finlandia dall’1.1.95, il Ministero delle Finanze ha affermato la necessità di “ricomprendere tra le operazioni prese a base per l’individuazione della periodicità di presentazione degli elenchi, anche l’ammontare delle esportazioni ed importazioni definitive effettuate con i nuovi Paesi comunitari nel corso dell’anno 1994”.
Tenendo presente le regole introdotte dal DM 22.2.2010, consegue che:
gli operatori che hanno effettuato operazioni intraUE ovvero soltanto esportazioni / importazioni con il nuovo Stato UE per individuare la periodicità di presentazione dei modd. INTRA devono considerare l’ammontare degli scambi con i 27 Stati UE, maggiorati delle esportazioni / importazioni con la Croazia;
gli operatori che non hanno effettuato operazioni con altri Stati UE (compresa la Croazia) ed iniziano gli scambi dall’1.7.2013, determinano la periodicità di presentazione dei modd. INTRA analogamente a coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri.
A seguito della c.d. “Proroga di Ferragosto” disposta “a regime” gli adempimenti fiscali ed i versamenti che scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno possono essere effettuati entro il 20.8 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Martedì 20 agosto |
Mod. UNICO 2013 Persone fisiche
soggetti che beneficiano della proroga
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Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: · IRPEF (saldo 2012 e primo acconto 2013); · addizionale regionale IRPEF (saldo 2012); · addizionale comunale IRPEF (saldo 2012 e acconto 2013); · imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti nuovi minimi (5%, saldo 2012 e primo acconto 2013); · saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3); · acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; · imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC; · contributi IVS (saldo 2012 e primo acconto 2013); · contributi Gestione separata INPS (saldo 2012 e primo acconto 2013); · contributi previdenziali geometri (saldo 2012); · cedolare secca (saldo 2012 e primo acconto 2013); · contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; · imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013); · imposta (1‰)sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013). |
Mod. UNICO 2013 Società di persone
soggetti che beneficiano della proroga |
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: · saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3); · imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012; · imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC; · imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
Mod. UNICO 2013 Società di capitali ed enti non commerciali
soggetti che beneficiano della proroga |
Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: · saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3); · IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013); · maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2012 e primo acconto 2013); · imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012; · imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC; · imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
Mod. IRAP 2013
soggetti che beneficiano della proroga |
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare. |
Mod. UNICO 2013 Mod. IRAP 2013 Società di Capitali ed Enti non commerciali
Bilancio differito a 180 giorni |
Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364 (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: · saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3); · IRES / IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013); · imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012; · imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC; · imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. |
Diritto annuale CCIAA
soggetti che beneficiano della proroga |
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2013 (codice tributo 3850). |
Studi di settore Adeguamento
soggetti che beneficiano della proroga |
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2012 (codice tributo 6494) e dell’eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). |
Iva Corrispettivi grande distribuzione |
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. |
Iva Liquidazione mensile e trimestrale |
· Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell’imposta dovuta; · Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). |
Iva Dichiarazioni d’intento |
Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute: · per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA registrate per il secondo trimestre (soggetti trimestrali); · per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA registrate per il mese di luglio (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute. |
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati |
Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004). |
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo |
Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Ritenute alla fonte operate da condomini |
Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Irpef Altre ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: · rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); · utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); · contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
Enasarco Versamento Contributi |
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre. |
Inps Dipendenti |
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio. |
Inps Contributi Ivs |
Versamento della seconda rata fissa per il 2013 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. |
Inps Gestione separata |
Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). |
Lunedì 26 agosto |
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili |
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). |
Lunedì 2 settembre |
Inps Dipendenti |
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. |
Iva Elenchi “black list” mensili |
Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative a luglio (soggetti mensili). |
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