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Riferimenti:
· Art. 18, DPR n. 600/73
· Art. 7, comma 1, DPR n. 542/99
· Art. 7, comma 2, lett. m), DL n. 70/2011
· Art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011
· Risoluzione Agenzia Entrate 13.2.2012, n. 15/E
TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA |
Come noto, l’art. 18, DPR n. 600/73 ancora la tenuta della contabilità semplificata, da parte delle imprese individuali, società di persone edenti non commerciali (con riguardo all’attività commerciale esercitata), al conseguimento, nell’anno precedente, di un ammontare di ricavi non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
L’art. 7, comma 2, lett. m), DL n. 70/2011, c.d. “Decreto sviluppo” ha modificato il citato art. 18, prevedendo l’aumento, a decorrere dal 14.5.2011, del limite di ricavi conseguiti nell’anno precedente il cui mancato superamento consente la tenuta della contabilità semplificata.
LIMITI TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA |
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ATTIVITÀ |
RICAVI ANNO PRECEDENTE |
Prestazioni di servizi |
non superiori a € 400.000 |
Altre attività |
non superiori a € 700.000 |
Con riferimento al regime contabile per il 2013, quindi, è necessario verificare l’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2012.
Ai fini in esame si evidenzia che:
- i ricavi vanno individuati ai sensi degli artt. 57 e 85, TUIR e determinati in base al principio di competenza. In base ai citati articoli costituiscono ricavi:
– i corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
– i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
– i contributi in c/esercizio a norma di legge; l’autoconsumo del titolare; ecc.;
- in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti;
- per individuare le attività di prestazioni di servizi va fatto riferimento al DM 17.1.92 in base al quale sono considerate tali quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell’art. 3, commi da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f) e h), DPR n. 633/72.
I contribuenti che soddisfano i predetti limiti adottano la contabilità semplificata quale “regime naturale”; per la tenuta della contabilità ordinaria è necessario esercitare un’apposita opzione con le modalità previste dal DPR n. 442/97 (comportamento concludente e comunicazione nel mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita casella del quadro VO). Si rammenta che l’opzione ha la durata minima di 1 anno ed è valida fino a revoca.
Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente. |
Nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
- al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto:
– se l’attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000;
– se l’attività prevalente è quella diversa (ad esempio, commercio al minuto) il limite dei ricavi applicabile è pari a € 700.000.
Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.10.2007, n. 293/E per individuare il regime di contabilità da adottare è necessario:
1. identificare l’attività prevalente;
2. verificare il limite di ricavi riferiti all’attività prevalente;
3. verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000.
Esempio
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Un soggetto svolge sia prestazioni di servizi che altre attività e nel 2012 ha conseguito i seguenti ricavi: |
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Prestazioni di servizi € 370.000 + Altre attività € 180.000 Ricavi complessivi € 550.000 |
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Al fine di verificare la contabilità (ordinaria / semplificata) applicabile per il 2013 è necessario: · identificare l’attività prevalente, che nel caso specifico è quella di prestazioni di servizi; · verificare il limite di ricavi riferito all’attività prevalente: nel caso in esame il limite di € 400.000 è rispettato in quanto i ricavi derivanti dall’attività di prestazioni di servizi sono pari a € 370.000; · verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività esercitate risulti non superiore a € 700.000: anche tale limite, essendo i ricavi complessivi pari a € 550.000, è rispettato. Pertanto, l’impresa potrà adottare nel 2013 la contabilità semplificata. |
Come noto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP gli artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevedono che:
· i soggetti IRES utilizzano il metodo c.d. da “bilancio”;
· le ditte individuali e le società di persone utilizzano il metodo c.d. “fiscale”.
In caso di tenuta della contabilità ordinaria, tali soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodoc.d. “da bilancio”. Tale scelta:
1. va esercitata inviando telematicamente l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si intende esercitare l’opzione / revoca;
2. è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata;
3. comporta l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.
Per effetto di quanto sopra, ad esempio, per le imprese in contabilità ordinaria nel 2012, per opzione o per obbligo, che avendo conseguito ricavi 2012 non superiori ai predetti limiti potrebbero tenere dal 2013 la contabilità semplificata, va verificata la presenza dell’opzione ai fini IRAP per il metodo “da bilancio”.
La possibilità di passare alla contabilità semplificata risulta quindi vincolata alla scelta fatta ai fini IRAP.
LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI |
L’art. 7, comma 1, DPR n. 542/99 prevede a favore delle imprese / lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata, di optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali. Tale possibilità richiede di maggiorare il saldo a debito della liquidazione degli interessi pari all’1%.
L’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha “allineato”, a decorrere dal 2012, il limite del volume d’affari dell’anno precedente il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali con le soglie di ricavi ai fini II.DD. (per la tenuta della contabilità).
LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI (PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI) |
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ATTIVITÀ |
VOLUME D’AFFARI ANNO PRECEDENTE |
Prestazioni di servizi |
non superiori a € 400.000 |
Altre attività |
non superiori a € 700.000 |
Con riferimento alla periodicità delle liquidazioni IVA 2013 è quindi necessario verificare il volume d’affari realizzato nel 2012.
Per individuare le attività di prestazioni di servizi va fatto riferimento al citato DM 17.1.92 in base al quale vanno considerate quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell’art. 3, commi da 1 a 3, DPR n. 633/72.
Si rammenta che la formulazione del citato comma 11 aveva indotto alcuni a ritenere che il Legislatore avesse voluto uniformare non soltanto l’ammontare dei limiti in esame ma anche la natura degli importi da “confrontare” con i limiti stessi.
Nella Risoluzione 13.2.2012, n. 15/E l’Agenzia ha chiarito che al fine della determinazione della periodicità delle liquidazioni IVA:
“… continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In altre parole, …, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni,ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.
In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
> tenuta della contabilità unificata per tutte le attività esercitate. In tal caso:
- se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, è necessario fare riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di € 700.000;
- se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
– il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000;
– il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di € 700.000;
> tenuta della contabilità separata per obbligo ex art. 36, comma 2, DPR n. 633/72:
- se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i limiti predetti vanno applicatiautonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l'altra;
- se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi;
> tenuta della contabilità separata per opzione ex art. 36, comma 3, DPR n. 633/72. In tal caso è richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000 e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di € 700.000.
TABELLA RIEPILOGATIVA |
ATTIVITÀ |
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA NEL 2013 |
LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI NEL 2013 |
RICAVI 2012 |
VOLUME D’AFFARI 2012 |
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Prestazioni di servizi |
non superiori a € 400.000 |
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Altre attività |
non superiori a € 700.000 |
ESEMPLIFICAZIONI |
Imprese esercenti attività di prestazioni di servizi |
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Ricavi 2012 |
Volume d’affari 2012 |
Riflessi II.DD. / IVA 2013 |
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€ 350.000 |
€ 350.000 |
Contabilità semplificata (*), con possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali. È possibile altresì optare per la contabilità ordinaria. |
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€ 480.000 |
€ 480.000 |
Contabilità ordinaria e liquidazioni IVA mensili. |
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€ 430.000 |
€ 390.000 |
Contabilità ordinaria, con possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali. |
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€ 390.000 |
€ 440.000 |
Contabilità semplificata (*) e liquidazioni IVA mensili. È possibile optare per la contabilità ordinaria. |
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Imprese esercenti altre attività |
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Ricavi 2012 |
Volume d’affari 2012 |
Riflessi II.DD. / IVA 2013 |
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€ 650.000 |
€ 650.000 |
Contabilità semplificata (*), con possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali. È possibile altresì optare per la contabilità ordinaria. |
|
€ 770.000 |
€ 770.000 |
Contabilità ordinaria e liquidazioni IVA mensili. |
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€ 710.000 |
€ 680.000 |
Contabilità ordinaria, con possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali. |
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€ 680.000 |
€ 730.000 |
Contabilità semplificata (*) e liquidazioni IVA mensili. È possibile optare per la contabilità ordinaria. |
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Lavoratori autonomi |
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Compensi 2012 |
Volume d’affari 2012 |
Riflessi II.DD. / IVA 2013 |
€ 440.000 |
€ 410.000 |
Contabilità semplificata (incassi e pagamenti) e liquidazioni IVA mensili. È possibile optare per la contabilità ordinaria (movimentazioni finanziarie). |
€ 750.000 |
€ 360.000 |
Contabilità semplificata (incassi e pagamenti), con possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali. È possibile optare per la contabilità ordinaria (movimentazioni finanziarie). |
(*) previa verifica opzione IRAP.
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